Bundesgerichtsentscheid

trasmissione di un atto al patrocinatore (divorzio)

5A_708/2026Entscheid vom 11.09.2026FamilienrechtOriginalsprache: IT

Zusammenfassung

Sachverhalt

Im hängigen Scheidungsverfahren wurde A.________ gestützt auf Art. 69 Abs. 1 ZPO verpflichtet, sich anwaltlich vertreten zu lassen; er mandatierte daraufhin Advokatin C.________. Nachdem er am 24. November 2025 selbst eine Eingabe an den Pretore gerichtet hatte, leitete dieser das Schreiben an die mandatierte Anwältin weiter. Dagegen erhob A.________ Rechtsmittel mit dem Begehren, diese Weiterleitung aufzuheben.

Erwägungen

Das Bundesgericht qualifizierte den angefochtenen kantonalen Entscheid als Zwischenentscheid, weil er ein Rechtsmittel gegen eine bloss prozessleitende Massnahme betraf. Ein solcher Entscheid ist nach Art. 93 Abs. 1 lit. a BGG nur sofort anfechtbar, wenn ein nicht wiedergutzumachender rechtlicher Nachteil droht. Ein solcher Nachteil war weder offensichtlich noch lag er in der Natur der Sache, weshalb A.________ ihn substantiiert darlegen musste. Seine Behauptung, dringliche Eingaben insbesondere zum Schutz minderjähriger Kinder seien der richterlichen Beurteilung entzogen worden, genügte nicht, weil er die behauptete Dringlichkeit nicht belegte und das erstinstanzliche Gericht über eine angebliche Mandatsbeendigung der Anwältin damals unbestrittenermassen nicht informiert war.

Entscheid

Die Beschwerde in Zivilsachen wurde als offensichtlich unzulässig erklärt. Damit blieb der kantonale Entscheid bestehen.

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Vollständiger Entscheid

Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

5A_708/2026

Sentenza dell'11 settembre 2026

II Corte di diritto civile

Composizione
Giudice federale Bovey, Presidente,
Cancelliera Antonini.

Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,

contro

B.________,
patrocinata dall'avv. Michela Ferrari-Testa,
opponente.

Oggetto
trasmissione di un atto al patrocinatore (divorzio),

ricorso contro la sentenza emanata l'8 gennaio 2026
dalla III Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (13.2025.75/85).

Ritenuto in fatto e considerando in diritto:

1.

Nel quadro del procedimento di divorzio promosso da B.________ nei confronti del marito A.________, con ordinanza 3 novembre 2023 il Pretore della giurisdizione di Mendrisio-Nord ha assegnato a quest'ultimo un termine per munirsi di un patrocinatore, con la comminatoria della nomina di un avvocato d'ufficio in caso di decorso infruttuoso del termine, in applicazione dell'art. 69 cpv. 1 CPC.
Il reclamo inoltrato da A.________ contro tale decisione è stato dichiarato inammissibile dalla III Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino con decisione 8 gennaio 2024 (v. anche sentenza del Tribunale federale 5A_93/2024 del 15 febbraio 2024). Con ordinanza 12 febbraio 2024 il Pretore gli ha quindi assegnato un nuovo termine per munirsi di un patrocinatore e A.________ vi ha dato seguito conferendo mandato all'avv. C.________.
Il 24 novembre 2025 A.________ ha inviato uno scritto al Pretore, il quale lo ha trasmesso "per competenza" all'avv. C.________, " affinché quest'ultima possa se del caso attivarsi nella forma che riterrà più opportuna ".

2.

Il 5 dicembre 2025 A.________ ha chiesto " di annullare la decisione del Pretore [...] poiché fondata su un errore di presupposto determinante e lesiva del diritto di difesa " e di essere posto al beneficio del gratuito patrocinio.
Con sentenza 8 gennaio 2026 (non motivata) la III Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha respinto sia il reclamo, nella misura in cui era ammissibile, sia l'istanza di gratuito patrocinio. Con scritto 9 febbraio 2026 A.________ ha chiesto la motivazione scritta. Quest'ultima gli è stata trasmessa il 6 luglio 2026. La Corte cantonale ha lasciato aperta la questione a sapere se la trasmissione, da parte del Pretore, di un atto di una parte al suo patrocinatore costituisca una decisione (ordinatoria processuale) impugnabile, siccome il reclamo era comunque destinato all'insuccesso: esso era infatti irricevibile per assenza di rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile (v. art. 319 lett. b n. 2 CPC) e in ogni caso infondato, siccome al giudice di prime cure non poteva essere rimproverato né un accertamento manifestamente errato dei fatti né un'errata applicazione del diritto (v. art. 320 lett. a e lett. b CPC).

3.

Con ricorso in materia civile datato 20 luglio 2026 (inviato il giorno dopo) A.________ ha impugnato la sentenza cantonale dinanzi al Tribunale federale, chiedendo di annullarla (in via subordinata soltanto " nella parte concernente le spese processuali ") e di rinviare la causa all'autorità precedente per nuova decisione. Egli ha anche chiesto di essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria per la sede federale.
Non sono state chieste determinazioni.

4.

La sentenza impugnata, che statuisce su un rimedio interposto contro una decisione (semmai) incidentale, costituisce anch'essa una decisione incidentale (v. DTF 142 III 798 consid. 2.1). Essa può essere immediatamente impugnata al Tribunale federale unicamente se può causare un pregiudizio irreparabile ai sensi dell'art. 93 cpv. 1 lett. a LTF (l'ipotesi prevista alla lett. b non entra manifestamente in considerazione nella presente fattispecie).
In concreto, la possibilità che la trasmissione dello scritto 24 novembre 2025 del qui ricorrente alla sua patrocinatrice possa causare un pregiudizio giuridico non ulteriormente riparabile non appare con evidenza dalla decisione cantonale e non è insita nella natura medesima della vertenza. Spettava quindi al ricorrente dimostrare l'adempimento della condizione posta dall'art. 93 cpv. 1 lett. a LTF (v. DTF 142 III 798 consid. 2.2; 141 III 80 consid. 1.2; 138 III 46 consid. 1.2). Egli afferma che il pregiudizio " deriva dal fatto che atti qualificati come urgenti, concernenti anche la tutela dei figli minori, sono stati sottratti all'immediata valutazione dell'autorità giudiziaria e reindirizzati ad una professionista che aveva già cessato il proprio incarico ". Il ricorrente non può però essere seguito nella sua argomentazione, già per il fatto che non dimostra minimamente l'asserita urgenza del proprio scritto (senza contare che egli stesso riconosce che, al momento della trasmissione dell'atto, il giudice di prime cure non era ancora stato informato dell'intervenuta cessazione del mandato della legale).
Ne segue che il gravame, rivolto contro una decisione che non è immediatamente impugnabile dinanzi al Tribunale federale, risulta manifestamente inammissibile e può essere deciso nella procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. a LTF.

5.

La domanda di assistenza giudiziaria presentata dal ricorrente per la sede federale va respinta, indipendentemente dalla sua pretesa indigenza, per mancanza di possibilità di esito favorevole del gravame (art. 64 cpv. 1 e 3 LTF). Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). Non si giustifica assegnare spese ripetibili.

Per questi motivi, il Presidente pronuncia:

1.

Il ricorso è inammissibile.

2.

La domanda di assistenza giudiziaria del ricorrente è respinta.

3.

Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.

4.

Comunicazione alle parti e alla III Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 11 settembre 2026

In nome della II Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Bovey

La Cancelliera: Antonini

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