Bundesgerichtsentscheid
Istanza di dissigillamento
7B_219/2026Entscheid vom 20.08.2026StrafprozessOriginalsprache: IT
Zusammenfassung
Sachverhalt
Im Zusammenhang mit einer Betäubungsmitteluntersuchung im Kanton Tessin wurde gegen einen Anwalt und einen juristischen Mitarbeiter seines Büros ein separates Strafverfahren eröffnet, weil sie Verfahrensinformationen an Dritte weitergegeben und damit Delikte wie Begünstigung und Beteiligung an Betäubungsmitteldelikten begangen haben sollen. Nach einer Hausdurchsuchung wurden Unterlagen aus der Verteidigung eines Mandanten versiegelt; der Zwangsmassnahmengerichtshof bewilligte später teilweise die Entsiegelung der Papierakten. Der Anwalt focht diesen Entscheid beim Bundesgericht an und berief sich namentlich auf das Anwaltsgeheimnis und die Unverhältnismässigkeit.
Erwägungen
Das Bundesgericht hielt fest, dass die Beschwerde gegen den Entsiegelungsentscheid zulässig ist, soweit der Beschwerdeführer eigene Geheimhaltungsinteressen geltend macht; unzulässig ist sie hingegen, soweit er Rechte seines Mandanten als Drittperson anruft. In materieller Hinsicht präzisierte es, dass Art. 264 Abs. 1 lit. a StPO den Kontakt zwischen beschuldigter Person und Verteidiger zwar besonders schützt, dieser Schutz aber im Fall des selbst beschuldigten Verteidigers im gleichen sachlichen Kontext nicht weiter geht als jener nach Art. 264 Abs. 1 lit. c StPO; der Anwalt kann sich daher im gegen ihn geführten Verfahren nicht grundsätzlich auf das Berufsgeheimnis berufen, um eine Entsiegelung zu verhindern. Gleichwohl beanstandete das Bundesgericht, dass die Vorinstanz den konkreten Schutz des Mandanten nicht genügend sicherte, weil bei Herausgabe der Akten an dieselbe Staatsanwaltschaft das reale Risiko bestand, dass auch der Untersuchungsleiter im Verfahren gegen den Mandanten von den Verteidigungsunterlagen Kenntnis erhält. Die Rüge der Unverhältnismässigkeit wies es hingegen ab, da die Papierakten für die Abklärung der mutmasslichen Informationsweitergabe potenziell erheblich und die angeordnete Massnahme grundsätzlich geeignet und notwendig seien.
Entscheid
Die Beschwerde wurde materiell teilweise gutgeheissen, der Entsiegelungsentscheid aufgehoben und die Sache an die Vorinstanz zurückgewiesen. Diese muss neu entscheiden und dabei wirksame Massnahmen treffen, damit die Verteidigungsunterlagen des Mandanten dem Untersuchungsleiter in dessen eigenem Strafverfahren nicht zugänglich werden.
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Vollständiger Entscheid
Wichtiger Hinweis: Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren. Zurück zur Einstiegsseite Drucken Grössere Schrift Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 7B_219/2026 Sentenza del 20 agosto 2026 II Corte di diritto penale Composizione Giudici federali Abrecht, Presidente, van de Graaf, Koch, Kölz, Hofmann, Cancelliere Caprara. Partecipanti al procedimento A.________, patrocinato dall'avv. Giovanni Molo, ricorrente, contro Ministero pubblico del Cantone Ticino, Ufficio di Bellinzona, viale S. Franscini 3, 6500 Bellinzona. Oggetto Levata dei sigilli, ricorso contro la decisione emanata il 19 gennaio 2026 dal Giudice dei provvedimenti coercitivi del Cantone Ticino (950.2024.2). Fatti: A. A.a. Dinanzi al Ministero pubblico del Cantone Ticino è pendente un procedimento penale avente per oggetto un traffico di stupefacenti (cosiddetta inchiesta xxx; INC.2022.7775). Nell'ambito di tale inchiesta, gli inquirenti hanno rilevato sulla base degli scambi di messaggi degli imputati come anche delle azioni di alcuni di essi prima del loro fermo (segnatamente dei tentativi di occultare denaro) che queste persone erano a conoscenza di informazioni disponibili unicamente a chi aveva accesso agli atti del procedimento. In altre parole, alcuni fra gli interessati del procedimento erano a conoscenza in anticipo del fatto che sarebbero stati fermati rispettivamente arrestati. Per fare luce su questo fatto, le autorità inquirenti hanno interrogato B.________ (imputato nell'inchiesta xxx) e C.________ (imputato in un separato procedimento penale e collegato a B.________ per traffico di stupefacenti), entrambi in qualità di persona informata sui fatti. I due, entrambi in precedenza clienti dello studio legale D.________ di Y.________, hanno dichiarato di essere stati informati sull'andamento dell'inchiesta da E.________, a cui si erano affidati per curare svariati interessi legali e al quale avevano anche esposto il loro coinvolgimento nel traffico di stupefacenti, credendo che quest'ultimo fosse un avvocato. In concreto, B.________ e C.________ sarebbero stati informati da E.________, mediante visione di estratti di verbali, in merito ai nomi delle prossime persone che sarebbero state fermate dalla polizia, per poi avvisare a loro volta i loro conoscenti. Nell'ambito dell'inchiesta xxx (INC.2022.7775), l'avv. A.________ è intervenuto in qualità di difensore di fiducia di F.________. E.________, attivo anche lui presso lo studio legale D.________ di Y.________, ha assistito l'avv. A.________ nella difesa di F.________. Entrambi hanno quindi avuto accesso all'incarto INC.2022.7775 e agli atti istruttori svolti in tale inchiesta. A.b. In seguito, il Ministero pubblico del Cantone Ticino ha aperto un procedimento penale (INC.2023.9298) nei confronti dell'avv. A.________ e di E.________ per titolo di favoreggiamento, in subordine tentato favoreggiamento, riciclaggio di denaro e correità in subordine complicità in infrazione aggravata alla legge sugli stupefacenti (LStup; RS 812.121). A.c. In data 16 gennaio 2024 si è proceduto alla perquisizione dello studio legale D.________ e all'interrogatorio in qualità di imputati dell'avv. A.________ e di E.________ (verbali conclusisi il 17 gennaio 2024). I due imputati hanno contestato le allegazioni degli ex clienti B.________ e C.________, come anche qualsiasi atto improprio o agire di rilevanza penale nella difesa di F.________. Nell'ambito del citato interrogatorio, l'avv. A.________, in qualità di detentore del dossier riguardante la difesa di fiducia del suo cliente F.________, ha chiesto la posa dei sigilli su ogni documento e comunicazione, cartacea o digitale, concernente il patrocinio di F.________ da parte dello studio legale D.________. F.________, interrogato il 22 gennaio 2024 in qualità di persona informata sui fatti nonché avente diritto del dossier presso il suo avvocato, ha richiesto la posa dei sigilli su ogni documento e comunicazione, cartacea o digitale, concernente il suo patrocinio legale da parte dello studio legale D.________. B. B.a. Il 5 febbraio 2024, Il Procuratore generale sostituto del Cantone Ticino ha presentato istanza di dissigillamento e perquisizione presso il Giudice dei provvedimenti coercitivi del Cantone Ticino (di seguito: GPC) con riferimento a tutti i documenti e alle comunicazioni, cartacei nonché in formato digitale, contenuti nei dispositivi messi al sicuro e posti sotto sigillo in data 17 gennaio 2024 su richiesta dell'avv. A.________ e in data 22 gennaio 2024 su richiesta di F.________. B.b. Con decisione del 13 gennaio 2025, il GPC ha ammesso la sussistenza di sufficienti indizi di reato ai fini della perquisizione, del sequestro e del dissigillamento, respingendo per il resto le altre eccezioni ed obiezioni sollevate dall'avv. A.________ e da F.________. Con decisione del 19 gennaio 2026, il GPC ha parzialmente accolto l'istanza di dissigillamento del 5 febbraio 2024 in merito alla documentazione cartacea, comunicando che la cernita della documentazione informatica avverrà con provvedimento separato. C. L'avv. A.________ impugna quest'ultima decisione con un ricorso in materia penale al Tribunale federale. Egli postula, previa concessione dell'effetto sospensivo al gravame, in via principale la reiezione dell'istanza di dissigillamento del 5 febbraio 2024. In via subordinata, postula l'annullamento della decisione impugnata e il rinvio della causa all'autorità inferiore per nuova decisione. Con scritto del 3 marzo 2026, il GPC ha rinunciato a presentare osservazioni, rimettendosi al giudizio del Tribunale federale. Con scritto del 9 marzo 2026, il Procuratore generale sostituto del Cantone Ticino ha postulato la reiezione del ricorso, non opponendosi alla concessione dell'effetto sospensivo allo stesso. Con decreto presidenziale del 10 marzo 2026, al ricorso è stato conferito effetto sospensivo. In data 12 marzo 2026, le osservazioni sono state trasmesse alle rispettive altre parti per conoscenza. Diritto: 1. Il Tribunale federale vaglia d'ufficio e con cognizione piena se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 151 I 187 consid. 1; 151 IV 98 consid. 1). 1.1. Contro la decisione del GPC relativa a una domanda di dissigillamento è dato direttamente il ricorso in materia penale al Tribunale federale (art. 78 cpv. 1, art. 80 cpv. 2 in fine LTF, art. 248a cpv. 4, art. 380 e 393 cpv. 1 lett. c CPP; sentenza 7B_787/2025 del 10 aprile 2026 consid. 1.1 e rinvio). 1.2. La decisione impugnata non pone fine al procedimento penale e costituisce pertanto una decisione incidentale ai sensi dell'art. 93 LTF. Il ricorso in materia penale contro una siffatta decisione è ammissibile soltanto se può causare un pregiudizio irreparabile ai sensi dell'art. 93 cpv. 1 lett. a LTF, l'art. 93 cpv. 1 lett. b LTF non essendo generalmente applicabile in materia penale (DTF 149 IV 205 consid. 1.2; 144 IV 127 consid. 1.3; 141 IV 284 consid. 2). Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, se nella procedura di dissigillamento viene sufficientemente dimostrato che degli interessi giuridicamente protetti al mantenimento di un segreto si oppongono al dissigillamento, in caso di dissigillamento sussiste il rischio di un pregiudizio irreparabile ai sensi dell'art. 93 cpv. 1 lett. a LTF, poiché la divulgazione di un segreto non può essere revocata (DTF 151 IV 350 consid. 2.2, 344 consid. 2.2 e rinvii). In concreto, il ricorrente adduce che oggetto della decisione di dissigillamento impugnata sarebbe tutta la documentazione cartacea inerente al suo rapporto professionale di avvocato con il suo cliente F.________. In caso di dissigillamento, a suo dire, verrebbe chiaramente violato il segreto professionale dell'avvocato. Con tale argomentazione, egli rende verosimile l'esistenza di un rischio di un pregiudizio irreparabile ai sensi dell'art. 93 cpv. 1 lett. a LTF. 1.3. La legittimazione ricorsuale del ricorrente giusta l'art. 81 cpv. 1 lett. a e lett. b n. 1 LTF è data. Per questi motivi, il ricorso in materia penale è proponibile e in linea di massima ammissibile, in quanto tempestivo (art. 100 cpv. 1 LTF) e presentato nelle forme richieste (art. 42 cpv. 1 LTF). 1.4. Inammissibile risulta tuttavia il gravame, nella misura in cui il ricorrente censura una "grave violazione dei diritti" di F.________. Il ricorrente non dispone infatti di un interesse personale giuridicamente protetto ai sensi dell'art. 81 cpv. 1 lett. b LTF ad invocare l'eventuale interesse di un terzo (cfr. DTF 145 IV 161 consid. 3.1; sentenza 7B_212/2023, 7B_227/2023, 7B_547/2023 del 27 giugno 2025 consid. 2.2.1, non pubblicato in: DTF 151 IV 303), quale è F.________ nell'ambito del procedimento penale nei confronti del ricorrente. 2. 2.1. Il ricorrente censura una limitazione ingiustificata del segreto professionale dell'avvocato. Adduce che i documenti oggetto della presente procedura di dissigillamento sarebbero interamente da ricondurre al suo rapporto professionale (in qualità di difensore di fiducia) intercorso nella procedura penale INC.2022.7775 con F.________ (in qualità di imputato). Ritiene che la giurisprudenza invocata dal GPC, secondo la quale l'avvocato imputato in una procedura penale non può prevalersi del suo segreto professionale, non troverebbe applicazione nella presente fattispecie, nella quale il cliente oggetto della relazione è lui stesso imputato in una procedura penale tuttora pendente. 2.2. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, il segreto professionale dell'avvocato gode di una tutela particolare nell'ordinamento giuridico poiché è ritenuto indispensabile per l'esercizio di tale professione e per una sana amministrazione della giustizia (DTF 150 IV 470 consid. 3.1; 147 IV 385 consid. 2.2; 145 II 229 consid. 7.1 e rinvii). Il segreto professionale dell'avvocato non tutela unicamente l'interesse del cliente, il quale deve potersi confidare liberamente con il suo avvocato al fine di ottenere una valutazione completa della propria situazione, ma costituisce anche un elemento importante a tutela dell'ordinamento giuridico, nel quale l'avvocato gioca un ruolo particolare, e dell'accesso alla giustizia (DTF 150 II 300 consid. 5.5; 147 IV 385 consid. 2.2; 145 II 229 consid. 7.1 e rinvii). 2.3. Giusta l'art. 248 cpv. 1 prima frase CPP, se il detentore fa valere che carte, registrazioni od oggetti determinati non possono essere sequestrati in virtù dell'art. 264 CPP, l'autorità penale li sigilla. 2.4. Il sequestro di documenti inerenti ai contatti dell'imputato con il suo difensore è limitato sia dall'art. 264 cpv. 1 lett. a CPP che dall'art. 264 cpv. 1 lett. c in relazione con l'art. 171 cpv. 1 CPP (cfr. BOMMER/GOLDSCHMID, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 3aed. 2023, n. 1 e 21 ad art. 264 CPP; THOMAS SPRENGER, Anwaltsgeheimnis des Unternehmensjuristen, 2011, pag. 229 in fine). 2.4.1. Secondo l'art. 264 cpv. 1 lett. a CPP, non possono essere sequestrati, indipendentemente dal luogo in cui si trovano e dal momento in cui sono stati allestiti, documenti inerenti ai contatti dell'imputato con il difensore. 2.4.2. Giusta l'art. 264 cpv. 1 lett. c CPP, non possono essere sequestrati, indipendentemente dal luogo in cui si trovano e dal momento in cui sono stati allestiti, oggetti e documenti inerenti ai contatti tra l'imputato e persone aventi facoltà di non deporre conformemente agli art. 170-173 CPP, sempre che tali persone non siano a loro volta imputate nello stesso contesto fattuale. 2.4.3. Le citate norme, oltre che nella descrizione degli oggetti che non possono essere sequestrati (cfr. art. 264 cpv. 1 lett. a ["documenti"], lett. c CPP ["oggetti e documenti"]), si differenziano dal fatto che l'art. 264 cpv. 1 lett. a CPP, a differenza dell'art. 264 cpv. 1 lett. c CPP, non prevede alcuna eccezione al divieto di sequestro nel caso in cui il difensore è imputato a sua volta nello stesso contesto fattuale (cfr. BOMMER/GOLDSCHMID, op. cit., n. 21 ad art. 264 CPP; DAMIAN K. GRAF, Praxishandbuch zur Siegelung, 2022, pag. 207 n. 584). 2.5. 2.5.1. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, l'art. 264 cpv. 1 lett. a CPP sancisce un divieto assoluto di dissigillamento e sequestro di documenti inerenti ai contatti dell'imputato con il suo difensore (cfr. DTF 147 IV 385 consid. 2.5 ["protège de manière absolue"]; 138 IV 225 consid. 6.1 in fine ["absolutes Beschlagnahme- und Entsiegelungsverbot"]; sentenze 1B_617/2020 del 17 agosto 2021 consid. 4; 1B_198/2018 dell'11 luglio 2018 consid. 2.2 in fine; 1B_48/2017, 1B_52/2017, 1B_54/2017 del 24 luglio 2017 consid. 7.1 in fine; 1B_27/2012 del 27 giugno 2012 consid. 6.1 in fine; cfr. BERNASCONI/SCHÜRCH, La mise sous scellés dans la procédure pénale suisse et dans l'entraide internationale en matière pénale: analogie et spécificités, Jusletter 10 ottobre 2016, n. 42 ["interdiction absolue de séquestrer"]; GRAF, op. cit., pag. 207 n. 584 ["absolutes Beschlagnahme- und Entsiegelungsverbot"]; ANNE VALÉRIE JULEN BERTHOD, in: Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2aed. 2019, n. 4 ad art. 264 CPP ["restriction absolue de séquestrer"]; MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 3aed. 2025, n. 4 ad art. 264 CPP ["restriction absolue"]). 2.5.2. Tale giurisprudenza è stata oggetto di critica da una parte della dottrina (cfr. BERNASCONI/SCHÜRCH, op. cit., n. 42 nota a piè di pagina n. 88; BOMMER/GOLDSCHMID, op. cit., n. 22 ad art. 264 CPP; BURCKHARDT/ RYSER, Die erweiterten Beschlagnahmeverbote zum Schutz des Anwaltsgeheimnisses insbesondere im neuen Strafverfahren, AJP 2013, pag. 162 nota a piè di pagina n. 22; GRAF, op. cit., pag. 207 seg. n. 584 seg.; SPRENGER, op. cit., pag. 230 seg.). Alcuni autori sostengono che l'art. 264 cpv. 1 lett. a CPP non sancisce un divieto assoluto di dissigillamento e sequestro di documenti inerenti ai contatti dell'imputato con il difensore. Adducono che nel caso in cui il difensore sia a sua volta imputato nello stesso contesto fattuale dell'imputato, un'eccezione alla limitazione del sequestro andrebbe ammessa (cfr. BOMMER/GOLDSCHMID, op. cit., n. 22 ad art. 264 CPP; SPRENGER, op. cit., pag. 231; cfr. anche BURCKHARDT/RYSER, op. cit., pag. 162 nota a piè di pagina n. 22, dove l'esistenza di un divieto assoluto di sequestro viene ritenuta dubbia ["fraglich"]). Alcuni autori sostengono inoltre che l'art. 264 cpv. 1 lett. a CPP non conferisce una protezione maggiore di quella prevista dall'art. 264 cpv. 1 lett. c CPP (SPRENGER, op. cit., pag. 231 in fine; in questo senso anche STEFAN HEIMGARTNER, in: Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], 3aed. 2020, n. 4 ad art. 264 CPP). Altri autori evidenziano le difficoltà di accertare eventuali azioni di favoreggiamento del difensore (art. 305 CP) che sussisterebbero in caso di ammissione di un divieto assoluto di dissigillamento e sequestro di documenti inerenti ai contatti dell'imputato con il suo difensore (GRAF, op. cit., pag. 208 n. 585). Un tale divieto viene inoltre ritenuto un ostacolo eccessivo all'accertamento della verità nei casi che vedono il difensore a sua volta imputato nello stesso contesto fattuale (BERNASCONI/ SCHÜRCH, op. cit., n. 42 nota a piè di pagina n. 88). 2.6. Nel caso di specie, ritenuto che dinanzi al GPC sono stati invocati dal ricorrente sia l'art. 264 cpv. 1 lett. a che l'art. 264 cpv. 1 lett. c CPP, si pone la questione del rapporto tra le due norme. Tale questione, non affrontata nella citata giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. consid. 2.5.1 supra), va risolta mediante interpretazione. 2.6.1. La legge deve essere interpretata in primo luogo procedendo dalla sua lettera (interpretazione letterale). Tuttavia, se il testo non è perfettamente chiaro, se più interpretazioni del medesimo sono possibili, dev'essere ricercata la vera portata della norma, prendendo in considerazione tutti gli elementi d'interpretazione, segnatamente i lavori preparatori (interpretazione storica), lo scopo perseguito dal legislatore (interpretazione teleologica), nonché la relazione con altri disposti (interpretazione sistematica). Occorre prendere la decisione materialmente corretta nel contesto normativo, orientandosi verso un risultato soddisfacente sotto il profilo della ratio legis. Il Tribunale federale non privilegia un criterio d'interpretazione in particolare; per accedere al senso di una norma preferisce, pragmaticamente, ispirarsi a un pluralismo interpretativo (DTF 152 II 179 consid. 2.5.1; 151 IV 228 consid. 9.6.1; 151 III 640 consid. 5.1, 143 consid. 6.4.2; 150 V 198 consid. 7.2.3). 2.6.2. Da un punto di vista letterale, dalla lettera delle tre versioni linguistiche dell'art. 264 cpv. 1 lett. a CPP traspare in maniera evidente che tale norma, a differenza dell'art. 264 cpv. 1 lett. c CPP, non prevede un'eccezione al divieto di sequestro nel caso in cui l'avvocato sia a sua volta imputato nello stesso contesto fattuale (cfr. consid. 2.4.1-2.4.2 supra). Un'interpretazione letterale di tale norma depone quindi a favore di un divieto assoluto di sequestro di documenti inerenti ai contatti dell'imputato con il suo difensore (cfr. BOMMER/GOLDSCHMID, op. cit., n. 22 ad art. 264 CPP). 2.6.3. Da un punto di vista storico, si rileva che l'art. 264 cpv. 1 CPP attualmente in vigore ha sostanzialmente ripreso la struttura prevista dall'art. 274 dell'avamprogetto di Codice di procedura penale svizzero (in seguito: AP CPP; cfr. BOMMER/GOLDSCHMID, op. cit., n. 1 e 22 ad art. 264 CPP; SPRENGER, op. cit., pag. 230 seg.). Tale norma sanciva i limiti del sequestro ("Beschränkung der Beschlagnahme"; "limites du séquestre") e differenziava la possibilità di eseguirlo a seconda del luogo in cui si trovavano i documenti inerenti ai contatti dell'imputato con il suo difensore. Giusta l'art. 274 cpv. 1 AP CPP, non potevano essere sequestrati all'imputato documenti inerenti ai contatti con il difensore. L'art. 274 cpv. 3 AP CPP stabiliva invece che alle persone che hanno il diritto di non deporre non potevano essere sequestrati oggetti e valori patrimoniali provenienti dai rapporti personali con l'imputato, in particolare documenti e corrispondenza, a meno che tali persone non erano a loro volta imputate nello stesso procedimento. Nella categoria oggetto dell'art. 274 cpv. 3 AP CPP rientravano in particolare gli incartamenti degli avvocati riguardanti i loro clienti (rapporto esplicativo del giugno 2001 concernente il Codice di procedura penale svizzero, pag. 178). Secondo la regolamentazione prevista dall'avamprogetto, quindi, nel caso in cui il difensore dell'imputato era a sua volta imputato nello stesso procedimento, i documenti inerenti ai contatti dell'imputato con il difensore non potevano essere sequestrati presso l'imputato (in virtù dell'art. 274 cpv. 1 AP CPP), mentre il sequestro di tali documenti era possibile presso il difensore, il quale in una tale costellazione non poteva prevalersi dell'art. 274 cpv. 3 AP CPP (cfr. BOMMER/GOLDSCHMID, op. cit., n. 22 ad art. 264 CPP). Il seguente disegno di CPP, invece, non differenziava più, nell'ambito della descrizione delle limitazioni al sequestro, a seconda del luogo di esecuzione dello stesso (v. l'art. 263 cpv. 1 del disegno di CPP). In tal senso, anche la versione attualmente in vigore dell'art. 264 cpv. 1 CPP sancisce un divieto di sequestro in merito a determinati documenti "indipendentemente dal luogo in cui si trovano". Nel relativo dibattito parlamentare (cfr. CS seduta del 7 dicembre 2006, relatori Schwaller, Berset e Blocher, BU 2006 S 1031-1032; CN seduta del 19 giugno 2007, relatori Blocher e Thanei, BU 2007 N 990; CS seduta del 19settembre 2007, relatori Wicki e Blocher, BU 2007 S 721), non risulta tuttavia che il legislatore abbia voluto modificare il principio sancito nell'avamprogetto, secondo il quale il sequestro di documenti inerenti ai contatti dell'imputato con il difensore era possibile nel caso in cui il difensore era a sua volta imputato nello stesso procedimento (v. BOMMER/GOLDSCHMID, op. cit., n. 22 ad art. 264 CPP). Pertanto, il fatto che l'art. 264 cpv. 1 lett. a CPP in tale costellazione (a differenza dell'art. 264 cpv. 1 lett. c CPP) non preveda alcuna eccezione al divieto di sequestro viene ritenuto un errore di redazione ("redaktionelles Versehen") del legislatore (SPRENGER, op. cit., pag. 230). Un'interpretazione storica depone quindi a favore della possibilità di sequestrare documenti inerenti ai contatti dell'imputato con il difensore nel caso in cui il difensore è a sua volta imputato nello stesso contesto fattuale. 2.6.4. Da un punto di vista sistematico, si rivela che il segreto professionale dell'avvocato, nonostante la sua indiscussa importanza (cfr. consid. 2.2 supra), non gode di una protezione assoluta nell'ambito di un procedimento penale. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale relativa all'art. 264 cpv. 1 lett. c CPP (cfr. consid. 2.4.2 supra), l'avvocato implicato quale imputato nel procedimento penale all'origine della procedura di dissigillamento non può prevalersi del suo segreto professionale per opporsi al dissigillamento e al sequestro di documenti inerenti ai contatti con i suoi clienti (cfr. DTF 138 IV 225 consid. 6.2; sentenze 7B_473/2023 del 21 gennaio 2026 consid. 3.2.3; 1B_264/2018 del 28 settembre 2018 consid. 2.2; 1B_27/2012 del 27 giugno 2012 consid. 6.2). Dall'art. 271 CPP si deduce inoltre che, a determinate condizioni, la sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle comunicazioni di un difensore è ammissibile (BOMMER/GOLDSCHMID, op. cit., n. 22 ad art. 264 CPP; cfr. sentenza 7B_990/2024 del 31 ottobre 2024 consid. 2 e rinvii). Una cernita delle informazioni raccolte nell'ambito di tale sorveglianza a tutela del suo segreto professionale non è ritenuta necessaria se sussiste un grave sospetto nei suoi confronti (art. 271 cpv. 2 lett. a CPP; cfr. sentenza 7B_990/2024 del 31 ottobre 2024 consid. 2.5; BOMMER/GOLDSCHMID, op. cit., n. 22 ad art. 264 CPP; HANSJAKOB/PAJAROLA, in: Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], 3aed. 2020, n. 49 ad art. 271 CPP; SYLVAIN MÉTILLE, in: Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2aed. 2019, n. 16 seg. ad art. 271 CPP) e ragioni particolari lo esigono (art. 271 cpv. 2 lett. b CPP). Anche un'interpretazione sistematica depone a favore di una limitazione del segreto professionale dell'avvocato nel caso in cui egli è a sua volta imputato nello stesso contesto fattuale. 2.6.5. Da un punto di vista teleologico, le limitazioni del sequestro previste dall'art. 264 cpv. 1 CPP mirano a tutelare particolari rapporti di fiducia dell'imputato (v. messaggio del 21 dicembre 2005 concernente l'unificazione del diritto processuale penale, FF 2006 1149 n. 2.5.7), segnatamente quello con il suo avvocato (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, op. cit., n. 1 ad art. 264 CPP). Il fatto che tale rapporto di fiducia sarebbe tutelato maggiormente, in caso di ammissione di un divieto assoluto di dissigillamento e sequestro di documenti inerenti ai contatti dell'imputato con il suo difensore, è evidente. Lo scopo perseguito dalla citata norma non risulta tuttavia essere quello di sancire una tutela di carattere assoluto del segreto professionale, ritenuto che essa prevede esplicitamente un'eccezione al divieto di sequestro nel caso in cui il detentore di tale segreto è a sua volta imputato nello stesso contesto fattuale (v. art. 264 cpv. 1 lett. c CPP). Anche una interpretazione di carattere teleologico depone quindi a favore di un'eccezione al divieto di sequestro nel caso in cui il difensore è a sua volta imputato nello stesso contesto fattuale. 2.6.6. Da un'interpretazione conforme al diritto federale risulta che l'art. 264 cpv. 1 lett. a CPP non conferisce una protezione più estesa rispetto all'art. 264 cpv. 1 lett. c CPP (in questo senso: BOMMER/GOLDSCHMID, op. cit., n. 21 seg. ad art. 264 CPP; HEIMGARTNER, op. cit., n. 4 ad art. 264 CPP; SPRENGER, op. cit., pag. 231 in fine) nel senso che il difensore coinvolto a sua volta quale imputato nello stesso contesto fattuale non può prevalersi del suo segreto professionale quale motivo ostativo al dissigillamento e al sequestro. 2.7. 2.7.1. Nel caso di specie, il Ministero pubblico del Cantone Ticino ha aperto due procedimenti penali, separati e tuttora pendenti, nei confronti di F.________ (INC.2022.7775) e del ricorrente (INC.2023.9298). In concreto, è incontestato che il ricorrente è intervenuto in qualità di difensore di fiducia di F.________ nel primo procedimento penale menzionato (INC.2022.7775). 2.7.2. È indiscusso che il ricorrente è implicato quale imputato nel procedimento penale INC.2023.9298 all'origine della procedura di dissigillamento. È inoltre incontestato che egli è imputato nello stesso contesto fattuale oggetto del procedimento penale aperto nei confronti di F.________ (INC.2022.7775), ritenuto che nei suoi confronti non viene ipotizzato unicamente il reato di favoreggiamento (cfr. BOMMER/GOLDSCHMID, op. cit., n. 35 ad art. 264 CPP; GRAF, op. cit., pag. 204 n. 575), ma bensì anche di correità, in subordine complicità in infrazione alla LStup (cfr. fatti lett. A.b supra). Se da un lato è vero che il ricorrente, nel procedimento penale aperto nei suoi confronti (INC.2023.9298), in virtù dell'art. 264 cpv. 1 lett. a e c CPP non può sollevare il segreto professionale per opporsi al dissigillamento e al sequestro (cfr. consid. 2.6 supra), dall'altro lato deve essere tenuto conto delle particolari circostanze del caso di specie. Oggetto dell'istanza di dissigillamento del 5 febbraio 2024 è (tra l'altro) la documentazione cartacea inerente alla difesa di F.________ da parte del ricorrente nell'ambito del procedimento INC.2022.7775 (cfr. fatti lett. B.a supra). In concreto, i due procedimenti penali tuttora pendenti nei confronti di F.________ (INC.2022.7775) e del ricorrente (INC.2023.9298) sono entrambi di competenza del Ministero pubblico del Cantone Ticino (sull'organizzazione del pubblico ministero ticinese, cfr. art. 67 della legge ticinese sull'organizzazione giudiziaria del 10 maggio 2006 [LOG; RL 177.100]). In siffatte circostanze, in caso di dissigillamento della documentazione cartacea inerente ai contatti di F.________ con il suo difensore (qui ricorrente) e di consegna di tale documentazione al Ministero pubblico del Cantone Ticino, sussisterebbe il rischio concreto che tale documentazione venga a conoscenza (anche) del magistrato inquirente incaricato del procedimento penale a carico di F.________ (INC.2022.7775). Tale rischio, la cui realizzazione non può essere esclusa in assenza di adeguate misure, risulta incompatibile con la tutela dell'interesse di F.________ al mantenimento del segreto professionale del difensore di fiducia a cui si era rivolto (cfr. consid. 2.2 supra) e non è stato tenuto in debita considerazione dal GPC nel caso concreto. La censura ricorsuale risulta pertanto fondata. 2.7.3. Spetterà al GPC, dopo il rinvio della presente causa, prendere le misure necessarie affinché la documentazione cartacea inerente ai contatti di F.________ con il suo difensore (qui ricorrente) non venga a conoscenza del magistrato inquirente incaricato del procedimento penale a carico di F.________ (INC.2022.7775). Una tale misura potrebbe segnatamente essere quella di imporre al magistrato inquirente incaricato del procedimento penale a carico del ricorrente (INC.2023.9298) il divieto di far prendere conoscenza della documentazione dissigillata al magistrato inquirente incaricato della procedura a carico di F.________ (INC.2022.7775), disponendo al contempo che la documentazione dissigillata potrà essere consultata unicamente dal magistrato inquirente incaricato del procedimento penale a carico del ricorrente (INC.2023.9298) presso gli uffici del GPC. 3. 3.1. Il ricorrente censura una violazione del principio della proporzionalità. 3.2. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, nel caso in cui vengano fatti valere dei motivi giusta gli art. 248 cpv. 1 e 264 cpv. 1 lett. a-d CPP per ottenere l'apposizione dei sigilli, l'autorità competente per statuire sulla domanda di dissigillamento deve anche esaminare le cosiddette censure accessorie, come ad esempio le questioni inerenti alla proporzionalità (cfr. art. 197 cpv. 1 lett. c e d CPP; DTF 151 IV 175 consid. 3.3.2, 30 consid. 4.3; 142 IV 207 consid. 7.1.5, 7.2; 141 IV 77 consid. 4.3; sentenza 7B_553/2025 del 3 settembre 2025 consid. 2.2.1 e rinvii). Il principio della proporzionalità richiede che il provvedimento dell'autorità sia in grado di produrre i risultati previsti (regola dell'idoneità) e che questi ultimi non possano essere raggiunti con una misura meno incisiva (regola della necessità). Tale principio vieta inoltre ogni tipo di limitazione che va oltre lo scopo perseguito e richiede una relazione ragionevole tra quest'ultimo e gli interessi pubblici o privati interessati (principio della proporzionalità in senso stretto), criterio che implica una ponderazione degli interessi (DTF 151 I 337 consid. 7.1, 3 consid. 7.7; 150 I 120 consid. 4.1.1 e rinvii). 3.3. In merito alla documentazione cartacea contenuta nei cubi 1 e 2, il GPC ha ammesso la sua utilità potenziale ai fini dell'inchiesta aperta nei confronti del ricorrente. Ha considerato che non vi sono documenti manifestamente irrilevanti per chiarire, in primo luogo, le dinamiche circa l'eventuale divulgazione di informazioni sull'andamento dell'inchiesta xxx (INC.2022.7775) nonché le eventuali anticipazioni dei nomi delle persone che sarebbero state poi arrestate in un secondo momento nel contesto del medesimo procedimento, rispettivamente eventuali responsabilità del ricorrente e di E.________ in merito a tali aspetti. Secondo il GPC, tali documenti consentiranno inoltre di chiarire ulteriormente ed approfondire il rapporto tra il ricorrente e il giurista E.________, ritenuto che all'interno dello studio legale D.________ l'unica persona con le qualifiche necessarie per assumere un mandato di natura penale (come l'inchiesta xxx) è il ricorrente, il quale ha quindi beneficiato dell'accesso agli atti istruttori del procedimento. Il GPC ha fatto un'unica eccezione in merito all'utilità potenziale per quanto concerne un richiamo di pagamento dell'Ufficio esecuzioni del 19 settembre 2023. In merito alla documentazione cartacea contenuta nel cubo 3, il GPC ha rilevato che si tratta di documentazione sequestrata a E.________ presso il suo ufficio, rispettivamente presso il suo domicilio. Ha ritenuto data l'utilità potenziale anche di tale documentazione. Accertato che nel documento n. 11 denominato zzz presente in tale cubo vi sono nominativi di terze persone, totalmente estranee al contesto della presente procedura, il GPC ha dissigillato parzialmente tale documento, cancellando e rendendo non visibili i nominativi di tali persone. 3.4. 3.4.1. In concreto, il GPC ha motivato in maniera sufficiente e convincente perché l'utilità potenziale della documentazione cartacea posta sotto sigillo (salvo alcune eccezioni) deve essere ammessa, rispettivamente perché in tale documentazione non sono presenti documenti manifestamente irrilevanti ai fini dell'inchiesta. Contrariamente all'assunto ricorsuale, tale documentazione risulta senz'altro idonea a far progredire il procedimento penale nei confronti del ricorrente e di E.________ per favoreggiamento. In effetti, la documentazione in questione potrebbe segnatamente permettere di verificare il momento in cui il ricorrente rispettivamente E.________ hanno preso conoscenza dei verbali in cui venivano indicate le persone che in seguito sarebbero state fermate, l'eventuale flusso di informazioni tra il ricorrente e E.________ così come ulteriori dettagli circa il rapporto professionale di quest'ultimo con il ricorrente, unica persona all'interno dello studio legale in questione con le qualifiche necessarie per assumere un mandato di natura penale e quindi aver accesso agli atti istruttori dell'inchiesta xxx. 3.4.2. In merito alla necessità del dissigillamento della documentazione cartacea, il ricorrente si limita ad addurre che, ritenuto il dissigillamento di tutta la documentazione messa al sicuro presso E.________ deciso dal GPC nella decisione impugnata, "in un primo tempo" non parrebbe necessario dissigillare anche la documentazione del ricorrente. Con tale argomentazione, il ricorrente non dimostra perché il dissigillamento della sua documentazione non dovrebbe essere considerato necessario allo scopo perseguito dal dissigillamento. In particolare, egli non fa valere che già la documentazione messa al sicuro presso E.________ permetterebbe di chiarire il suo rapporto professionale con il ricorrente. 3.4.3. Il ricorrente non dimostra infine una violazione del principio della proporzionalità in senso stretto. Limitandosi ad addurre che la decisione del GPC di dissigillare tutta la documentazione inerente al suo rapporto professionale di difesa penale intervenuto con F.________ sarebbe "evidentemente sproporzionata in senso stretto", egli non dimostra perché il GPC avrebbe violato il potere di apprezzamento di cui egli dispone in quest'ambito (cfr. DTF 151 IV 350 consid. 2.5.4 e rinvii). 3.4.4. Per i motivi sopra esposti, la censura relativa alla violazione del principio della proporzionalità, nella misura della sua ammissibilità, va respinta. 4. Ne segue che il ricorso merita parziale accoglimento (cfr. consid. 2.7.2 e 2.7.3 supra). La decisione impugnata dev'essere annullata e la causa rinviata al GPC per una nuova decisione. Per il resto, il ricorso deve essere respinto nella misura della sua ammissibilità. Una parte delle spese giudiziarie va posta a carico del ricorrente (art. 66 cpv. 1 prima frase LTF). Non si prelevano spese giudiziarie a carico dello Stato del Cantone Ticino (art. 66 cpv. 4 LTF). Esso è però tenuto a versare al ricorrente, parzialmente vincente, un'indennità ridotta a titolo di ripetibili della sede federale (art. 68 cpv. 1 e 2 LTF). Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto. La decisione emanata il 19 gennaio 2026 dal Giudice dei provvedimenti coercitivi del Cantone Ticino è annullata. La causa gli è rinviata per un nuovo giudizio. Per il resto, il ricorso è respinto nella misura della sua ammissibilità. 2. Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico del ricorrente. 3. Lo Stato del Cantone Ticino rifonderà al ricorrente un'indennità di fr. 2'000.-- a titolo di ripetibili della sede federale. 4. Comunicazione al ricorrente, al Ministero pubblico, al Giudice dei provvedimenti coercitivi del Cantone Ticino e a F.________. Losanna, 20 agosto 2026 In nome della II Corte di diritto penale del Tribunale federale svizzero Il Presidente: Abrecht Il Cancelliere: Caprara Navigation Neue Suche ähnliche Leitentscheide suchen ähnliche Urteile ab 2000 suchen Drucken nach oben Back false
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