Domanda di revisione della sentenza 7B_804/2026 del Tribunale federale svizzero del 23 luglio 2026
Zusammenfassung
Sachverhalt
A.________ hatte gegen die Nichtanhandnahme beziehungsweise den Nichtanhandnahmeentscheid betreffend seine Strafanzeige wegen Betrugs gegen die B.________ AG kantonal erfolglos prozessiert; sein anschliessender strafrechtlicher Beschwerdeweg ans Bundesgericht wurde mit Urteil 7B_804/2026 als unzulässig erklärt. Mit Eingabe vom 6. August 2026 verlangte er die Revision dieses bundesgerichtlichen Urteils und beantragte dessen Aufhebung sowie die Rückweisung zur materiellen Prüfung der Strafanzeige.
Erwägungen
Das Bundesgericht prüft die Zulässigkeit eines bei ihm erhobenen Rechtsmittels von Amtes wegen. Bundesgerichtliche Urteile erwachsen mit ihrer Ausfällung in Rechtskraft; eine erneute Überprüfung ist nur unter den abschliessend in Art. 121 ff. BGG geregelten Revisionsgründen möglich. Ein Revisionsgesuch muss daher einen gesetzlichen Revisionsgrund nennen und konkret darlegen, worin der Mangel des früheren Urteils liegt. Die Eingabe von A.________ zielte jedoch lediglich auf eine freie Neubeurteilung des bereits entschiedenen Falls und setzte sich nicht mit einem gesetzlichen Revisionsgrund auseinander. Mangels hinreichender Begründung erachtete das Bundesgericht das Revisionsgesuch als unzulässig.
Entscheid
Das Revisionsgesuch wird als unzulässig erklärt. Das Urteil 7B_804/2026 bleibt unverändert bestehen.
Diese Zusammenfassung wurde mit künstlicher Intelligenz erstellt und redaktionell durch Qualitätskriterien abgesichert. Sie ersetzt keine Lektüre des Originalentscheids. Massgeblich ist ausschliesslich die amtliche Quelle.
Vollständiger Entscheid
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7F_50/2026
Sentenza dell'8 settembre 2026
II Corte di diritto penale
Composizione
Giudici federali Abrecht, Presidente,
van de Graaf, Kölz,
Cancelliere Caprara.
Partecipanti al procedimento
A.________,
istante,
contro
Ministero pubblico del Cantone Ticino, palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano,
controparte,
Tribunale d'appello del Cantone Ticino, Presidente della Corte dei reclami penali, palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano.
Oggetto
Domanda di revisione della sentenza 7B_804/2026
del Tribunale federale svizzero del 23 luglio 2026.
Fatti:
A.
Con sentenza 7B_804/2026 pronunciata il 23 luglio 2026 in procedura semplificata, il Presidente della II Corte di diritto penale del Tribunale federale ha dichiarato inammissibile il ricorso in materia penale interposto da A.________ contro una decisione emanata l'8 giugno 2026 dal Presidente della Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, il quale aveva a sua volta dichiarato irricevibile il suo reclamo contro un decreto di non luogo a procedere.
B.
Con scritto del 6 agosto 2026 (data di ricezione), A.________ chiede la revisione della sentenza 7B_804/2026 del 23 luglio 2026, postulando il suo annullamento e il rinvio della causa all'autorità inferiore affinché proceda all'esame nel merito della denuncia penale per truffa presentata nei confronti della B.________ AG. Chiede inoltre di essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria.
Diritto:
1.
Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità di un rimedio giuridico che gli viene sottoposto (DTF 152 IV 249 consid. 2.1 e rinvii).
1.1. Le sentenze del Tribunale federale passano in giudicato il giorno in cui sono pronunciate (art. 61 LTF). Un riesame della causa posta a fondamento della decisione del Tribunale federale è in linea di principio escluso. Il Tribunale federale può rivenire su una sua decisione unicamente se è dato uno dei motivi di revisione elencati esaustivamente negli art. 121 segg. LTF. Gli atti scritti destinati al Tribunale federale devono contenere le conclusioni e i motivi (art. 42 cpv. 1 LTF). Pena l'inammissibilità, in una domanda di revisione deve pertanto essere menzionato un motivo di revisione previsto dalla legge e spiegato in cosa consista il relativo vizio di cui soffrirebbe la sentenza del Tribunale federale (sentenze 5F_71/2025 del 16 aprile 2026 consid. 5.1; 4F_4/2025 del 26 marzo 2025 consid. 5 e rinvii).
1.2. In concreto, come emerge dall'asserita violazione di numerosi disposizioni legali, la domanda di revisione in esame è esclusivamente volta ad ottenere un libero esame della sentenza di questo Tribunale, ma non contiene alcuna argomentazione riferita ai motivi di revisione previsti dalla LTF. Del tutto generica, la domanda di revisione va ritenuta insufficientemente motivata e quindi inammissibile. Essa può essere evasa senza uno scambio di scritti (cfr. art. 127 LTF e contrario).
2.
Da quanto precede discende che la domanda di revisione va dichiarata inammissibile. La domanda di assistenza giudiziaria va respinta per mancanza di possibilità di esito favorevole della domanda di revisione (art. 64 cpv. 1 LTF). Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 prima frase LTF) e vanno pertanto poste a carico dell'istante.
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
La domanda di revisione è inammissibile.
2.
La domanda di assistenza giudiziaria dell'istante è respinta.
3.
Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico dell'istante.
4.
Comunicazione alle parti e al Presidente della Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 8 settembre 2026
In nome della II Corte di diritto penale
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Abrecht
Il Cancelliere: Caprara
Originalentscheid beim Schweizerischen Bundesgericht öffnen →Druckansicht öffnen →
Alle Entscheide aus Strafprozess ansehen