BG.2026.74
Zusammenfassung
Sachverhalt
Die Staatsanwaltschaft des Kantons Tessin ersuchte den Kanton Aargau um Übernahme eines Strafverfahrens gegen A. wegen mutmasslichen Betrugs im Zusammenhang mit einer Online-Bestellung im Betrag von Fr. 300.– auf den Namen des Anzeigeerstatters. Der verwendete Telefonanschluss war auf A. mit Wohnsitz im Kanton Aargau registriert. Die aargauischen Behörden lehnten eine definitive Stellungnahme vorerst ab und wollten den Beschuldigten zunächst zum Tatort befragen, worauf Tessin das Bundesstrafgericht zur Festlegung des Gerichtsstands anrief.
Erwägungen
Nach Art. 40 Abs. 2 StPO setzt die Anrufung des Bundesstrafgerichts voraus, dass zwischen den beteiligten Kantonen nach einem abgeschlossenen Meinungsaustausch tatsächlich ein Gerichtsstandskonflikt besteht. Hier hatte der Kanton Aargau seine Zuständigkeit nicht endgültig verneint, sondern ausdrücklich weitere Abklärungen, insbesondere die Einvernahme des Beschuldigten zum Tatort, angekündigt. Da aus den Akten namentlich ohne Angaben zur verwendeten IP-Adresse noch nicht hervorging, wo die mutmassliche Tat im Sinne von Art. 31 StPO begangen wurde, reichte der Wohnsitz des Beschuldigten in Aargau für eine Zuständigkeitsbegründung nicht aus. Das Gesuch des Kantons Tessin war deshalb verfrüht, zumal die Staatsanwaltschaften vor einer gerichtlichen Anrufung ihre Einigungsmöglichkeiten vollständig ausschöpfen müssen.
Entscheid
Das Gesuch um Festlegung des Gerichtsstands wurde als unzulässig erklärt. Das Bundesstrafgericht trat darauf nicht ein, weil noch kein abgeschlossener interkantonaler Gerichtsstandskonflikt vorlag.
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Vollständiger Entscheid
Bundesstrafgericht
Tribunal pénal fédéral
Tribunale penale federale
Tribunal penal federal
Numero dell’inc arto: BG.2026.74
Decisione del 23 settembre 2026
Corte dei reclami penali
Composizione Giudici penali federali
Patrick Robert-Nicoud, Presidente,
Roy Garré e Stefan Heimgartner,
Cancelliere Giampiero Vacalli
Parti Cantone Ticino,
Richiedente
contro
Kanton Aargau,
Opponente
Oggetto Conflitti in materia di foro (art. 40 cpv. 2 CPP)
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Fatti:
A. In data 11 agosto 2026, il Ministero pubblico del Canton Ticino (in seguito: MP-
TI) ha richiesto al Ministero pubblico del Canton Argovia (in seguito: MP-AG) l’as-
sunzione di un procedimento penale a carico di A., aperto a seguito di una de-
nuncia penale sporta da B., per titolo di truffa (v. act. 1). In sostanza, qualcuno
avrebbe acquistato online degli articoli e dei servizi a nome di quest’ultimo per un
importo di fr. 300.–. Dagli accertamenti è emerso che il numero di telefono utiliz-
zato per commettere la presunta truffa è intestato ad A., domiciliato nel Canton
Argovia.
B. Con scritto del 21 agosto 2026, la Staatsanwaltschaft Lenzburg-Aarau, alla quale
la Oberstaatsanwaltschaft argoviese (in seguito: MP-AG) ha trasmesso la sud-
detta richiesta per competenza (v. act. 1.1), ha respinto provvisoriamente la me-
desima, ritenendo che dagli atti dell’incarto non emergessero sufficienti elementi
attestanti una sua competenza e che fosse necessario interrogare l’indagato
prima di esprimersi definitivamente sull’istanza ticinese (v. act. 1.2).
C. Con istanza di fissazione di foro del 1° settembre 2026, il MP-TI si è rivolto a
questa Corte chiedendo che il perseguimento penale a carico di A. venga as-
sunto dalle autorità penali argoviesi (act. 1, pag. 4).
D. Con risposta del 14 settembre 2026, il MP-AG ha affermato che la questione non
è ancora matura per una decisione, poiché il MP-AG, con mandato del 21 agosto
2026, ha incaricato la Polizia cantonale argoviese di effettuare ulteriori accerta-
menti sui fatti rilevanti ai fini della competenza giurisdizionale, nonché di interro-
gare l’imputato in merito alla vicenda e, in particolare, al luogo del reato. A suo
avviso, la richiesta di cui sopra deve pertanto essere respinta (v. act. 3).
Delle argomentazioni sollevate dalle autorità coinvolte si dirà, per quanto neces-
sario all'emanazione del presente giudizio, nei successivi considerandi in diritto.
Diritto:
1.
1.1 Le autorità penali esaminano d'ufficio la loro competenza e, se necessario, rimet-
tono il caso all'autorità competente (art. 39 cpv. 1 CPP). Se più autorità penali
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risultano competenti per territorio, i pubblici ministeri interessati si comunicano
senza indugio gli elementi essenziali del caso e si adoperano per raggiungere
un'intesa il più rapidamente possibile (art. 39 cpv. 2 CPP). Se le autorità di per-
seguimento penale di più Cantoni non riescono ad accordarsi sul foro compe-
tente, il pubblico ministero del Cantone che per primo si è occupato della causa
sottopone senza indugio, in ogni caso prima della promozione dell'accusa, la
questione al Tribunale penale federale affinché decida (art. 40 cpv. 2 CPP com-
binato con l'art. 37 cpv. 1 della legge federale del 19 marzo 2010 sull'organizza-
zione delle autorità penali della Confederazione [LOAP; RS 173.71]). Di massima
si applica il termine di 10 giorni previsto dall'art. 396 cpv. 1 CPP, dal quale l'au-
torità richiedente può scostarsi unicamente in circostanze eccezionali che essa
è tenuta a specificare (TPF 2011 94 consid. 2.2). La determinazione dell'autorità
legittimata a rappresentare il proprio Cantone nell'ambito dello scambio di vedute
o durante la procedura dinnanzi alla Corte dei reclami penali è retta dalle legisla-
zioni cantonali (art. 14 cpv. 4 CPP; KUHN, Commentario basilese, 3a ediz. 2023,
n. 9 ad art. 39 e n. 10 ad art. 40 CPP; JOSITSCH/SCHMID, Schweizerische Straf-
prozessordnung, Praxiskommentar, 4a ediz. 2023, n. 4 ad art. 40 CPP; GAL-
LIANI/MARCELLINI, Commentario CPP, 2010, n. 5 ad art. 40 CPP).
Condizione per adire il giudice del foro è quindi che tutti i Cantoni coinvolti ab-
biano provveduto a formulare una loro presa di posizione mediante uno scambio
di scritti. Nell'eventualità in cui tale scambio di scritti non abbia portato ad alcun
esito, si concretizza un conflitto di foro che giustifica l'intervento di questa Corte
(v. art. 40 cpv. 2 CPP; BOUVERAT, Commentario romando, 2a ediz. 2019, n. 4 ad
art. 39 CPP; SCHWERI/BÄNZIGER, Interkantonale Gerichtsstandsbestimmung in
Strafsachen, 2a ediz. 2004, n. 569 e 599; SCHLEGEL, Commentario zurighese, 3a
ediz. 2020, n. 8 ad art. 40 CPP; GUIDON/BÄNZIGER, Die aktuelle Rechtsprechung
des Bundesstrafgerichts zum interkantonalen Gerichtsstand in Strafsachen, Jus-
letter del 21 maggio 2007, n. 5).
1.2 Come da prassi, la presente procedura si svolge in una delle lingue ufficiali delle
autorità di perseguimento penale coinvolte nel conflitto di foro, in casu l’italiano.
1.3 Riguardo alla competenza in ambito di conflitti di foro in seno alle autorità di per-
seguimento penale ticinesi, questa Corte ha già avuto modo di constatare che,
giusta l'art. 67 cpv. 6 della legge cantonale del 10 maggio 2006 sull'organizza-
zione giudiziaria (LOG; RL TI 177.100), la stessa spetta al procuratore incaricato
del procedimento (v. decisione del Tribunale penale federale BG.2013.16 del
18 luglio 2013 consid. 1.2). Per quanto riguarda l’autorità competente del Canton
Argovia, si rileva che lo scambio di vedute ha avuto luogo con la Staatsanwal-
tschaft Lenzburg-Aarau, autorità alla quale la Oberstaatsanwaltschaft argoviese
ha trasmesso la richiesta ticinese (v. § 3 cpv. 3 e § 20 della Einführungsgesetz
zur Schweizerischen Strafprozessordnung del 16 marzo 2010 [EG StPO; SAR
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251.200]). Riservato quanto segue, va preso atto che allo scambio delle opinioni
hanno partecipato le autorità competenti per accordarsi sul foro.
1.4 Ciò nondimeno, va in concreto rilevato che il MP-AG, nel suo scritto del 21 agosto
2026, non ha negato in maniera definitiva la propria competenza, ma ha affer-
mato semplicemente che in quel momento dagli atti processuali non sarebbero
emersi indizi sufficienti a dimostrare che il presunto reato fosse stato commesso
nel Canton Argovia. Richiamando il punto 8 delle raccomandazioni della Confe-
renza svizzera di Ministeri pubblici (CMP), esso ha infatti aggiunto che avrebbe
effettuato ulteriori accertamenti sui fatti rilevanti ai fini della competenza giurisdi-
zionale, incaricando la Polizia cantonale argoviese di interrogare l’indagato (v.
act. 3.1), ragione per cui ha anche trattenuto l’incarto trasmessogli dal MP-TI.
Esso ha chiaramente indicato che dopo tale interrogatorio si sarebbe di nuovo
pronunciato sulla richiesta ticinese di assunzione del procedimento penale. Ciò
è stato confermato nella risposta dell’11 settembre 2026 (v. act. 3, pag. 2 e seg.).
Orbene, visto quanto precede, non si può che prendere atto del fatto che lo scam-
bio di pareri tra le autorità coinvolte non si è ancora concluso e mal si comprende
perché il MP-TI, invece di attendere il prospettato interrogatorio dell’indagato –
che potrebbe far luce, in assenza d’informazioni agli atti sull’indirizzo IP usato per
l’ordine incriminato, sul luogo di commissione del reato ex art. 31 CPP – abbia
subito adito questa Corte. Il fatto che l’indagato sia domiciliato nel Canton Argovia
non è infatti per il momento sufficiente per concludere che il presunto reato sia
stato commesso in detto Cantone, per cui le autorità argoviesi hanno giusta-
mente deciso di attendere l’interrogatorio in questione prima di pronunciarsi defi-
nitivamente sulla propria competenza. L’economia processuale esige del resto
che prima di adire il presente Tribunale i Ministeri pubblici coinvolti esperiscano
le vie di un accordo collegiale in maniera esauriente (v. supra consid. 1.1 in fine).
1.5 L’istanza di fissazione del foro presentata dal MP-TI è pertanto prematura e di
conseguenza inammissibile.
2. Non avendo chiarito, prima di adire questa Corte, tutti gli aspetti rilevanti ai fini
della competenza giurisdizionale nell’ambito delle rispettive sfere di competenza
dei Cantoni coinvolti, al MP-TI viene addossata una tassa di giustizia di fr. 2'000.–
(v. TPF 2023 130 consid. 5.2; SCHWERI/BÄNZIGER, op. cit. n. 650).
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Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:
1. L’istanza di fissazione del foro è inammissibile.
2. La tassa di giustizia di fr. 2'000.– è posta a carico del Ministero pubblico del Can-
tone Ticino.
Bellinzona, 24 settembre 2026
In nome della Corte dei reclami penali
del Tribunale penale federale
Il Presidente: Il Cancelliere:
Comunicazione a
- Ministero pubblico del Cantone Ticino
- Oberstaatsanwaltschaft des Kantons Aargau
Informazione sui rimedi giuridici:
Contro questa sentenza non è dato alcun rimedio giuridico ordinario.
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