TAF F-6782/2026
Zusammenfassung
Sachverhalt
Der ägyptische Beschwerdeführer stellte am 17. August 2026 in der Schweiz ein Asylgesuch, nachdem Eurodac frühere Asylgesuche in Griechenland, Kroatien und Italien ausgewiesen hatte. Die SEM leitete gestützt auf das RAMM ein Wiederaufnahmeverfahren mit Italien ein; Italien bestätigte den Eingang der Mitteilung, ohne seine Zuständigkeit zu bestreiten. Die SEM trat daraufhin nach Art. 31a Abs. 1 lit. b AsylG auf das Asylgesuch nicht ein und ordnete die Wegweisung nach Italien an, wogegen der Beschwerdeführer Beschwerde erhob.
Erwägungen
Das Bundesverwaltungsgericht hielt fest, dass auf den Fall das RAMM anwendbar ist, weil das Asylgesuch nach dem 12. Juni 2026 gestellt wurde, und dass Italien aufgrund des Eurodac-Treffers sowie der bestätigten Wiederaufnahme grundsätzlich zuständig ist. Die Rüge ungenügender Sachverhaltsabklärung bezüglich einer angeblichen Ehe mit einer Schweizer Bürgerin verwarf es, weil der Beschwerdeführer trotz Mitwirkungspflicht weder einen Ehenachweis vorlegte noch die behauptete Beziehung hinreichend substanziierte. Weiter sah das Gericht weder systemische Mängel noch individuelle Umstände, die bei einer Überstellung nach Italien ein reales Risiko einer unmenschlichen oder erniedrigenden Behandlung nach Art. 3 EMRK bzw. Art. 4 der EU-Grundrechtecharta begründen würden; dies gelte auch hinsichtlich der geltend gemachten Schlafstörungen und Angstzustände. Mangels nachgewiesener tatsächlich gelebter Familienbeziehung verneinte das Gericht zudem eine Verletzung von Art. 8 EMRK.
Entscheid
Die Beschwerde wurde abgewiesen. Die Nichtanhandnahme des Asylgesuchs und die Wegweisung beziehungsweise Überstellung nach Italien wurden bestätigt.
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Vollständiger Entscheid
Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Corte VI
F-6782/2026
Sentenza del 29 settembre 2026
Composizione Giudice Claudia Cotting-Schalch, giudice unica,
con l'approvazione della giudice Aileen Truttmann;
cancelliera Aisha Luisoni.
Parti A._______, nato il (…) 1989,
Egitto,
patrocinato da SOS Ticino Protezione giuridica della
Regione Ticino e Svizzera centrale - Caritas Svizzera,
ricorrente,
contro
Segreteria di Stato della migrazione SEM,
autorità inferiore.
Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento
(art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi);
decisione della SEM dell'11 settembre 2026 / N (…).
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Fatti:
A.
Il richiedente ha presentato una domanda d’asilo in Svizzera il 17 agosto
2026. Dalle ricerche effettuate dalla SEM nella banca dati dell’unità
centrale del sistema europeo «Eurodac», è risultato che l’instante aveva
depositato una domanda d’asilo in Grecia il 10 agosto 2025, in Croazia
l’8 settembre 2025 e in Italia il 1° dicembre 2025.
B.
Il 28 agosto 2026 si è tenuto con l’interessato il colloquio personale ai sensi
dell’art. 22 del regolamento (UE) n. 2024/1351 del Parlamento europeo e
del Consiglio del 14 maggio 2024 sulla gestione dell’asilo e della
migrazione, che modifica i regolamenti (UE) 2021/1147 e (UE) 2021/1060
e che abroga il regolamento (UE) n. 604/2013 (Gazzetta ufficiale
dell’Unione europea [GU] L 2024/1351 del 22.05.2024; di seguito: RAMM),
nel corso del quale gli è stato concesso il diritto di essere sentito in merito
alla competenza dell’Italia, della Croazia e della Grecia per la trattazione
della sua domanda d’asilo, nonché alla prospettata decisione di non entrata
nel merito della sua domanda d’asilo unitamente al conseguente
trasferimento verso tali Paesi.
C.
L’autorità inferiore, il 28 agosto 2026, ha presentato alle autorità italiane
una notifica di ripresa in carico dell’interessato ai sensi dell’art. 41
par. 1 RAMM. Il 3 settembre 2026 l’Italia ha confermato il ricevimento della
notifica di ripresa in carico senza contestare la sua competenza (art. 41
par. 3 RAMM).
D.
Con decisione dell’11 settembre 2026 – notificata al ricorrente il
14 settembre 2026 – la SEM non è entrata nel merito della domanda d’asilo
citata e ha ordinato l’allontanamento del ricorrente verso l’Italia,
incaricando il Cantone B._______ dell’esecuzione di tale misura e
constatando l’assenza dell’effetto sospensivo a un eventuale ricorso.
E.
Contro tale decisione il ricorrente ha inoltrato ricorso presso il Tribunale
amministrativo federale (di seguito: Tribunale o TAF) con gravame del
21 settembre 2026, chiedendo l’annullamento della precitata decisione. In
via subordinata, sollecita la restituzione degli atti alla SEM per il
completamento dell’istruttoria.
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Sul piano procedurale, chiede la sospensione dell’esecuzione della
decisione in via supercautelare, la concessione dell’effetto sospensivo al
ricorso e l’esenzione dal pagamento delle spese di giustizia e dal relativo
anticipo.
F.
Il 22 settembre 2026 il Tribunale ha pronunciato la sospensione provvisoria
dell’esecuzione del trasferimento del ricorrente verso l’Italia.
Diritto:
1.
1.1. Il ricorso, presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 3 LAsi
[RS 142.31]), contro una decisione in materia di asilo della SEM (artt. 6
e 105 LAsi; artt. 31-33 LTAF), è di principio ammissibile sotto il profilo degli
artt. 5, 48 cpv. 1 e 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del
ricorso. Questa sentenza è definitiva (art. 83 lett. d cifra 1 LTF).
1.2. Contrariamente a quanto sostenuto nel gravame, il RAMM è
applicabile al caso di specie, poiché la domanda d’asilo in Svizzera è stata
presentata il 17 agosto 2026, ossia dopo il 12 giugno 2026 (artt. 84 par. 1
e 85 RAMM).
2.
2.1. Con ricorso al Tribunale contro una decisione di non entrata nel merito
ai sensi dell’art. 107a°cpv. 1 LAsi, possono essere invocati i motivi di
ricorso giusta l’art. 43 par. 1 RAMM (cfr. art. 107a cpv. 5 LAsi su rinvio
dell’art. 106 cpv. 2 LAsi).
2.2. La predetta norma prevede che il ricorso si limiti ad esaminare se:
a) il trasferimento possa comportare, per la persona interessata, un rischio
effettivo di trattamento inumano o degradante ai sensi dell’art. 4 della Carta
dei diritti fondamentali dell’Unione europea (GU C 364/1 del 18.12.2000, di
seguito: CartaUE); b) vi siano circostanze successive alla decisione di
trasferimento determinanti per la corretta applicazione del RAMM; c) siano
stati violati gli artt. da 25 a 28 e l’art. 34, nel caso di persone prese in carico
a norma dell’art. 36 par. 1 lett. a RAMM.
3.
I ricorsi manifestamente infondati, come quello in esame, sono decisi da
un giudice unico con l'approvazione di un secondo giudice e la sentenza è
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motivata soltanto sommariamente (art. 111 lett. e cum 111a cpv. 2 LAsi).
Nello specifico, il Tribunale rinuncia inoltre allo scambio degli scritti in virtù
dell'art. 111a cpv. 1 LAsi.
4.
4.1. Il ricorrente propone, quale conclusione subordinata, la restituzione
degli atti di causa alla SEM, in quanto quest’ultima non avrebbe accertato
i fatti giuridicamente rilevanti in modo corretto e completo (art. 6 LAsi;
art. 12 PA; cfr. per il principio inquisitorio DTAF 2019 I/6 consid. 5.1). Il
ricorrente motiva tale conclusione essenzialmente sostenendo che la SEM
avrebbe dovuto accertare se il matrimonio da lui asserito con una cittadina
svizzera esistesse effettivamente, prima di concludere che non fosse stata
dimostrata l’esistenza di un’unione familiare attuale ed effettiva.
4.2. Tale censura è infondata. Il principio inquisitorio è tuttavia limitato
dall’obbligo delle parti di collaborare all’accertamento dei fatti, in particolare
per quanto concerne circostanze relative alla loro situazione personale,
che esse conoscono meglio dell’autorità o che, senza la loro
collaborazione, non potrebbero essere accertate con uno sforzo
ragionevole (DTF 143 II 425 consid. 5.1; DTAF 2011/54 consid. 5; 2009/50
consid. 10.2). Nel caso concreto, il ricorrente, benché invitato a produrre il
certificato originale attestante l’asserito matrimonio, ha prodotto
unicamente una copia del passaporto della presunta moglie. Sebbene da
tale documento risulti che la donna porta il cognome del ricorrente, tale
circostanza non è di per sé sufficiente a comprovare l’attuale esistenza del
matrimonio, considerato che il cognome acquisito con il matrimonio può
essere mantenuto anche dopo lo scioglimento dello stesso. Il ricorrente
non è inoltre stato in grado di indicare né la data né l’anno del matrimonio
e ha dichiarato di non essere attualmente in contatto con la presunta
moglie. Secondo le sue affermazioni, il figlio di lei gli avrebbe chiesto di
tenersi lontano dal luogo in cui ella vive. In assenza di una sufficiente
sostanzazione e prova dell’asserito matrimonio, la SEM non era pertanto
tenuta a svolgere ulteriori accertamenti al riguardo. Non è quindi ravvisabile
alcuna violazione del principio inquisitorio e la conclusione subordinata
volta al rinvio della causa alla SEM per il completamento dell’istruttoria è
da respingere.
4.3. Alla luce di quanto precede, non occorre esaminare ulteriormente la
censura secondo cui la SEM avrebbe dovuto informare le autorità italiane
dell’asserita esistenza della moglie.
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4.4. La decisione impugnata risulta inoltre sufficientemente motivata
quanto all’applicabilità del RAMM e alla competenza dell’Italia. Le censure
formali del ricorrente risultano pertanto infondate.
5.
5.1. L’autorità inferiore ha correttamente ritenuto che, sulla base del
riscontro «Eurodac» agli atti, dell’art. 36 par. 1 lett. b RAMM e della
conferma, da parte delle autorità italiane competenti, del ricevimento, in
data 3 settembre 2026, della notifica di ripresa in carico trasmessa dalla
SEM il 28 agosto 2026 (art. 41 par. 1 e 3 RAMM), l’Italia fosse, in linea di
principio, competente a trattare la domanda d’asilo del ricorrente.
Nell’ambito di una procedura di notifica di ripresa in carico non si procede
infatti a un (nuovo) esame della competenza secondo i criteri del capitolo II
(art. 41 par. 1 RAMM; cfr. sentenza del TAF F-5811/2026 del 28 agosto
2026 consid. 3.2). Inoltre, conformemente alla giurisprudenza del Tribunale
(cfr. sentenze del TAF F-5811/2026 del 28 agosto 2026 consid. 4.2;
F-5972/2026 del 9 settembre 2026 pag. 3; F-4468/2026 del 7 luglio 2026
pag. 4), l’autorità inferiore ha giustamente concluso che in Italia non
sussistano fondati motivi ai sensi dell’art. 16 par. 3 RAMM per ritenere che,
in caso di trasferimento in Italia, il ricorrente correrebbe un rischio effettivo
di violazione dei suoi diritti umani fondamentali tale da costituire un
trattamento inumano o degradante ai sensi dell’art. 4 CartaUE e
dell’art. 3 CEDU. Le allegazioni da lui addotte nell’ambito del colloquio
personale sono state debitamente considerate e valutate conformemente
al diritto. Di conseguenza, l’autorità inferiore ha agito in conformità con il
diritto federale nella misura in cui non è entrata nel merito della domanda
d’asilo in virtù dell’art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi e ha ordinato il trasferimento
del ricorrente verso l’Italia in applicazione dell’art. 44 LAsi.
5.2. Le censure proposte nel gravame di ricorso – segnatamente quelle
relative ai disturbi del sonno e agli stati d’ansia – non sono suscettibili di
giungere a una diversa conclusione. A tale riguardo, il divieto di trattamenti
inumani o degradanti sancito dall’art. 4 CartaUE corrisponde a quello
previsto dall’art. 3 CEDU e la giurisprudenza della CorteEDU relativa a
quest’ultima disposizione deve pertanto essere presa in considerazione ai
fini dell’interpretazione dell’art. 4 CartaUE (cfr. sentenza del TAF
F-5857/2026 del 1° settembre 2026 consid. 5.1). Il suo stato di salute non
raggiunge un grado di gravità tale da ostacolare il suo trasferimento verso
l’Italia sotto il profilo dell’art. 3 CEDU (cfr. sentenza della CorteEDU
[Grande Camera] Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016,
41738/10, §§ 180-193, confermata nella sentenza Savran contro
Danimarca del 7 dicembre 2021, 57467/15, §§ 121 segg.; DTAF 2017 VI/7,
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consid. 6.2). L’Italia dispone di strutture sanitarie capaci di fornire
un’adeguata presa in carico dei suoi problemi di salute (cfr. sentenze del
TAF F-5972/2026 del 9 settembre 2026 pag. 4; F-5554/2026 del 26 agosto
2026 E. 3.2.4) e dagli atti non risulta che detto Stato neghi al ricorrente
l’accesso alle cure necessarie. Eventuali trattamenti medici iniziati in
Svizzera potranno essere proseguiti anche in Italia.
5.3. Per quanto concerne poi l’asserita violazione del diritto fondamentale
del ricorrente al rispetto della vita familiare (art. 8 CEDU), è già stato
esposto (cfr. consid. 4.2) che l’asserito matrimonio con una cittadina
svizzera non è stato sufficientemente sostanziato né comprovato. Non
risulta pertanto l’esistenza di una relazione familiare attuale ed
effettivamente vissuta suscettibile di beneficiare della protezione
dell’art. 8 CEDU.
6.
Ne discende che a giusto titolo la SEM non è entrata nel merito della
domanda d’asilo del ricorrente, in applicazione dell’art. 31a cpv. 1 lett. b
LAsi, e ha pronunciato il suo trasferimento verso l’Italia conformemente
all’art. 44 LAsi, non sussistendo eccezioni alla regola generale
dell’allontanamento (art. 32 OAsi 1). La decisione impugnata non è
pertanto da confutare ed il ricorso deve quindi essere respinto.
7.
Con la presente sentenza decade la sospensione provvisoria
dell’esecuzione del trasferimento pronunciata il 22 settembre 2026 e la
richiesta tendente alla concessione dell’effetto sospensivo risulta priva
d’oggetto.
8.
8.1. Inoltre, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito
favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria è da respingere.
8.2. Visto l’esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.– sono
poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA; nonché artt. 1-3 del
regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al
Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF,
RS 173.320.2]).
(dispositivo alla pagina seguente)
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Il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.
3.
Le spese processuali di CHF 750.– sono poste a carico del ricorrente. Tale
ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo
federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente
sentenza.
4.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all’autorità inferiore e
all’autorità cantonale competente.
La giudice unica: La cancelliera:
Claudia Cotting-Schalch Aisha Luisoni
Data di spedizione:
Pagina 7
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