Bundesverwaltungsgerichtsentscheid

TAF D-1630/2024

D-1630/2024Entscheid vom 01.09.2026VerwaltungsverfahrenOriginalsprache: IT

Zusammenfassung

Sachverhalt

Die Beschwerdeführerin, eine türkische Staatsangehörige kurdischer Ethnie, ersuchte in der Schweiz um Asyl und berief sich auf politische Aktivitäten für die HDP, auf Beiträge in sozialen Medien sowie auf Druck durch Polizei und sogenannte „Beschützer“ in der Türkei. Die SEM verneinte die Flüchtlingseigenschaft, wies das Asylgesuch ab und ordnete die Wegweisung sowie deren Vollzug an. Vor Bundesverwaltungsgericht verlangte die Beschwerdeführerin die Anerkennung als Flüchtling, eventualiter die vorläufige Aufnahme.

Erwägungen

Das Bundesverwaltungsgericht hielt fest, dass weder ein Haftbefehl noch eine Anklageschrift im Zusammenhang mit dem behaupteten Strafverfahren wegen Terrorpropaganda aktenkundig seien und deshalb keine asylrelevante Strafverfolgung dargetan sei. Auch sonst begründeten die geltend gemachten Umstände keinen begründeten Furcht vor flüchtlingsrechtlich relevanter Verfolgung: Die Beschwerdeführerin habe kein exponiertes politisches Profil, ihre Social-Media-Aktivitäten erschienen nur begrenzt aktivistisch, und ein unzulässiger politischer Strafnachteil sei nicht ersichtlich. Die geschilderten Kontrollen, Befragungen und Beobachtungen durch „Beschützer“ erreichten zudem nicht die Intensität eines ernsthaften Nachteils im Sinn von Art. 3 AsylG. Schliesslich genügten auch die allgemein behaupteten Diskriminierungen von Kurden in der Türkei nicht für die Anerkennung der Flüchtlingseigenschaft. Der Vollzug der Wegweisung sei zulässig, zumutbar und möglich, da keine konkrete Gefahr einer Behandlung entgegen Art. 3 EMRK bestehe und die Beschwerdeführerin in der Türkei über familiäre und wirtschaftliche Anknüpfungspunkte verfüge.

Entscheid

Die Beschwerde wurde abgewiesen. Die Verweigerung der Flüchtlingseigenschaft und des Asyls sowie die Wegweisung mit deren Vollzug wurden bestätigt.

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Vollständiger Entscheid

Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal

Corte IV
D-1630/2024

Sentenza del 1° settembre 2026

Composizione Giudice Manuel Borla, giudice unico,
con l'approvazione della giudice Jeannine Scherrer-Bänziger;
cancelliera Ambra Antognoli.

Parti A._______, nata il (…),
Turchia,
patrocinata da Patrizia Testori,
(…),
ricorrente,

contro

Segreteria di Stato della migrazione (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.

Oggetto Asilo ed allontanamento;
decisione della SEM del 16 febbraio 2024 / N (…).
D-1630/2024

Visto

la domanda d’asilo che l’interessata, cittadina turca di etnia curda prove-
niente dalla provincia di B._______, ha presentato in Svizzera, unitamente
alla sorella C._______ (N (…), inc. D-1625/2024), il 15 febbraio 2023
(cfr. atto della Segreteria di Stato della migrazione [di seguito: SEM o au-
torità inferiore] n. (…)-6/1),

il verbale dell’audizione approfondita sui motivi d’asilo svolta con la richie-
dente il 13 novembre 2023 (cfr. atto SEM n. 26/16),

la decisione del 16 febbraio 2024, notificata il 19 febbraio 2024 (cfr. atto
SEM n. 47/1), con cui la SEM non ha riconosciuto lo statuto di rifugiata
all’interessata, ha respinto la sua domanda d’asilo e pronunciato il suo al-
lontanamento dalla Svizzera, nonché l’esecuzione di tale misura (cfr. atto
SEM n. 46/11),

il ricorso inoltrato il 13 marzo 2024 (cfr. risultanze processuali; data d’en-
trata: 14 marzo 2024) dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di se-
guito: il Tribunale o TAF), con cui la ricorrente ha postulato, in via principale,
l’annullamento della decisione impugnata, il riconoscimento dello statuto di
rifugiata e la concessione dell’asilo; in via subordinata, l’ammissione prov-
visoria in Svizzera per inammissibilità ed inesigibilità dell’esecuzione
dell’allontanamento e, in via ancor più sussidiaria, la restituzione degli atti
alla SEM per un nuovo esame delle allegazioni e per un complemento
istruttorio nell’ambito della procedura ampliata; infine, ella ha presentato
istanza di concessione dell’assistenza giudiziaria, nel senso dell’esenzione
dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo, nonché di
gratuito patrocinio,

i documenti allegati al ricorso,

la decisione incidentale del 16 luglio 2024, con la quale il Tribunale ha re-
spinto la domanda di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio citata e
invitato la ricorrente a versare, entro il 31 luglio 2024, un anticipo di
CHF 750.– a copertura delle presunte spese processuali, il quale è stato
tempestivamente corrisposto (cfr. atti TAF n. 3 e 4),

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e considerato

che le procedure in materia d’asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla
LTF, in quanto la LAsi (RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi),

che, in virtù dell’art. 31 LTAF, il Tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni
ai sensi dell’art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all’art. 33 LTAF, fatta
eccezione per le decisioni previste all’art. 32 LTAF,

che, presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 2 LAsi) contro una deci-
sione in materia di asilo della SEM (cfr. art. 6 e 105 LAsi; art. 31‒33 LTAF),
il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli artt. 5, 48 cpv. 1
lett. a-c e art. 52 cpv. 1 PA,

che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso,

che con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d’asilo, la
violazione del diritto federale e l’accertamento inesatto o incompleto di fatti
giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli
stranieri, pure l’inadeguatezza ai sensi dell’art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26
consid. 5); che l’esame della verosimiglianza e della rilevanza dei motivi
d’asilo (artt. 3 e 7 LAsi), sono nozioni giuridiche che il Tribunale esamina
liberamente (cfr. THOMAS SEGESSENMANN, Wegfall der Angemessen-
heitskontrolle im Asylbereich, in: Asyl 2/13, pag. 11-20); che il Tribunale non
è inoltre vincolato dai motivi e dalle argomentazioni addotte dalle parti
(art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impu-
gnata (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2),

che il ricorso in oggetto, manifestamente infondato per i motivi di seguito
esposti, è deciso da un giudice unico con l’approvazione di una seconda
giudice (art. 111 lett. e LAsi); che, di riflesso, la sentenza è motivata soltanto
sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi),

che, nello specifico, il Tribunale rinuncia inoltre allo scambio di scritti in virtù
dell’art. 111a cpv. 1 LAsi, non avendo la ricorrente addotto nuovi fatti o
mezzi di prova dirimenti per il giudizio,

che la ricorrente censura anzitutto un accertamento inesatto e incompleto
dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi), unitamente alla
consequenziale violazione del principio inquisitorio; che le censure formu-
late attengono in realtà alla valutazione della qualità di rifugiata; che, con-
seguentemente, l’esame sarà limitato a tale questione nel seguito della
sentenza,

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che l’insorgente chiede inoltre la congiunzione della propria procedura con
quella della sorella C._______ (di cui al ruolo D-1625/2024); che, in propo-
sito, il Tribunale evidenzia che le impugnative riferite alla medesima fatti-
specie, quandanche presentate separatamente, possono essere congiunte
in un’unica procedura a qualsiasi stadio della causa (cfr. MOSER/BEU-
SCH/KNEUBÜHLER/KAYSER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgeri-
cht, 3a ed. 2022, n. 3.17); che, nella presente disamina, pur sollevando
questioni giuridiche analoghe, le cause non concernono fattispecie piena-
mente coincidenti sotto ogni profilo; che, invero, esse sono state oggetto di
due distinte decisioni da parte della SEM e di due ricorsi separati; che, per
tali motivi, non appare giudizioso congiungere le stesse; che il Tribunale
avrà nondimeno cura di evaderle parallelamente, dopo valutazione e deci-
sione nello stesso momento dal medesimo collegio giudicante,

che, su domanda, la Svizzera accorda asilo ai rifugiati secondo le disposi-
zioni della LAsi (art. 2 LAsi); che l’asilo comprende la protezione e lo statuto
accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato; che
esso include il diritto di risiedere in Svizzera,

che, giusta l’art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese d’ori-
gine o d’ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro
razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo so-
ciale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d’essere
esposte a tali pregiudizi; che sono pregiudizi seri segnatamente l’esposi-
zione a pericolo della vita, dell’integrità fisica o della libertà, nonché le mi-
sure che comportano una pressione psichica insopportabile; che occorre
tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3
cpv. 2 LAsi),

che, nella sua sentenza di riferimento E-4103/2024 dell’8 novembre 2024,
il Tribunale ha trattato la rilevanza delle procedure penali turche avviate per
i reati di insulto al presidente (art. 299 del codice penale turco [Türk Ceza
Kanunu, di seguito: TCK]) e di propaganda a favore di un’organizzazione
terroristica secondo l’art. 7 cpv. 2 della legge antiterrorismo turca (legge
n. 3713, di seguito: Legge antiterrorismo),

che, anzitutto, esso ha stabilito che il semplice fatto che siano pendenti
delle inchieste penali presso il ministero pubblico turco per i reati succitati
– anche in combinazione tra loro – non costituisce un fondato timore di
subire, con probabilità preponderante, delle persecuzioni in un prossimo
futuro ai sensi dell’art. 3 LAsi (sentenza del TAF E-4103/2024 dell’8 no-
vembre 2024 consid. 8.8 [sentenza di riferimento]),

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che il Tribunale ha poi ritenuto che tali procedure penali assumono una
rilevanza per l’asilo soltanto se ricorrono cumulativamente le seguenti con-
dizioni: il tribunale turco competente apre una procedura giudiziaria repu-
tando fondato l’atto d’accusa pronunciato dal ministero pubblico, vi è una
preponderante probabilità di una condanna in un futuro prossimo, la con-
danna si fonda su un motivo di persecuzione ai sensi dell’art. 3 cpv. 1 LAsi
e la pena inflitta ha un’intensità rilevante per la qualità di rifugiato sotto il
profilo dell’art. 3 cpv. 2 LAsi (cfr. sentenza E-4103/2024 consid. 8.2); che,
a tale riguardo, è stato segnatamente rilevato che, negli ultimi anni, soltanto
il 10% delle inchieste penali per il reato di insulto al presidente hanno por-
tato ad una condanna e che, per quanto attiene al reato di propaganda per
organizzazione terroristica, tale percentuale è leggermente inferiore (cfr.
consid. 8.4); che, per determinare se le azioni o le dichiarazioni della per-
sona richiedente d’asilo (in particolare sui social media) sono suscettibili di
comportare una persecuzione illegittima per uno Stato di diritto e, nel con-
tempo, rilevante per la qualità di rifugiato, occorre procedere a un esame
individuale tenendo conto di tutte le specifiche circostanze del caso con-
creto (cfr. consid. 8.5); che, infine, non sussistono valide ragioni per am-
mettere che, in maniera generale, le persone oggetto di tali procedure pe-
nali debbano temere un politmalus in senso assoluto o relativo, nel senso
di una pena sproporzionatamente severa oppure comportante la tortura o
trattamenti disumani e degradanti (per la rilevanza di un procedimento pe-
nale ai fini del riconoscimento della qualità di rifugiato, cfr. DTAF 2020 VI/4
consid. 6.2; 2014/28 consid. 8.3.1; 2013/25 consid. 5.1; Giurisprudenza ed
informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GI-
CRA] 1996 n. 34 consid. 3 e 4); che per definire l’esistenza di un politmalus
o di motivi comprovanti il rischio di una pena detentiva più lunga, occorre
invece procedere ad un esame del caso concreto considerando, in partico-
lare, la presenza di fattori di rischio come i precedenti penali della persona
interessata e il suo eventuale profilo politico di rilievo; che, nel caso di reati
commessi sui social media, anche le circostanze in cui vengono effettuate
le corrispondenti pubblicazioni possono fornire indicazioni rilevanti in que-
sto senso (cfr. sentenza E-4103/2024 consid. 8.7),

che, nella propria richiesta, l’interessata ha addotto di essere stata, da tre
o quattro anni, membro del Partito Democratico dei Popoli (HDP) e di
avervi svolto, a titolo volontario, attività connesse all’organizzazione di in-
contri politici, ai compiti legati alle campagne elettorali nonché ai lavori della
commissione di quartiere; che, a partire approssimativamente dal 2018,
avrebbe pubblicato sul proprio profilo Facebook contenuti di natura politica
concernenti, in particolare, le discriminazioni subite dalle popolazioni curde
e yazide, nonché la tutela del diritto all’uso della lingua curda; che il relativo

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profilo sarebbe stato sospeso in due occasioni, sicché ella avrebbe creato
un nuovo account il (…); che, verso la fine del 2021, successivamente alla
partenza del padre dalla Turchia, sarebbe stata convocata dalle forze di
polizia al fine di rendere una deposizione; che tale interrogatorio l’avrebbe
profondamente scossa, in quanto sarebbe stata sottoposta ad una perqui-
sizione personale da parte di un agente di sesso maschile; che, tuttavia,
dopo tale episodio, ella non avrebbe più avuto ulteriori contatti con le auto-
rità di polizia; che, ciononostante, sarebbe stata ripetutamente seguita dai
“protettori”, da lei descritti come persone di etnia curda operanti per conto
dello Stato e incaricate di esercitare pressioni sulla popolazione affinché
collaborasse con le autorità; che, nell’autunno del 2022, al fine di sottrarsi
a tali pressioni, si sarebbe trasferita insieme alla sorella C._______ presso
un parente residente ad D._______; che il (…) 2023, giorno in cui la madre,
unitamente ai figli minorenni, avrebbe lasciato la Turchia per raggiungere
la Svizzera nell’ambito del ricongiungimento familiare, la polizia si sarebbe
recata presso l’abitazione di famiglia per chiedere alla sorella maggiore in-
formazioni in merito all’interessata; che, successivamente, il padre
l’avrebbe informata dell’apertura di un’indagine nei suoi confronti e
dell’emissione, il giorno successivo, di un mandato di accompagnamento
coattivo per presunta propaganda a favore di un’organizzazione terrori-
stica; che ella avrebbe quindi temuto di essere arrestata e incarcerata in
ragione dei contenuti pubblicati sui social media; che, per tale motivo, il (…)
2023 avrebbe lasciato la Turchia insieme alla sorella C._______; che, in
caso di rientro in Turchia, ella teme di essere arrestata e incarcerata,

che, in estrema sintesi, la SEM ritiene, nella decisione avversata, che le
dichiarazioni della richiedente non soddisfino le condizioni richieste per il
riconoscimento della qualità di rifugiato previste dall’art. 3 LAsi; che, in par-
ticolare, per quanto attiene alla procedura d’inchiesta basata sul reato di
propaganda terroristica, ella avrebbe, molto verosimilmente, avviato o fatto
avviare consapevolmente la procedura penale in Turchia al fine di creare
motivi soggettivi e ottenere protezione in Svizzera, ciò che costituirebbe un
abuso di diritto non meritevole di tutela; che, inoltre, le pressioni perpetrate
da parte dei “protettori” non raggiungerebbero un grado di intensità suffi-
ciente suscettibile di costituire una persecuzione pertinente per il riconosci-
mento della qualità di rifugiata,

che, censurando la violazione del diritto federale (artt. 3 e 7 LAsi), l’insor-
gente contesta la valutazione dell’autorità opponente, sostenendo che le
proprie dichiarazioni sarebbero verosimili e che le persecuzioni subite in
patria sarebbero rilevanti; che, in particolare, la conclusione secondo cui il
procedimento avviato nei suoi confronti in patria sarebbe stato da lei stessa

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provocato si fonderebbe su mere supposizioni, prive di adeguato riscontro;
che, alla luce delle attività svolte in favore del partito HDP e dei contenuti
da lei condivisi, ella avrebbe un profilo politico di rilievo; che ella sarebbe
stata sottoposta ad intense pressioni da parte delle forze di polizia e dei
“protettori”; che, inoltre, non sussisterebbero elementi concreti tali da porre
in dubbio l’autenticità dei mezzi di prova prodotti; che, in caso di ritorno in
Turchia, ella rischierebbe di essere arrestata per motivi politici e torturata,

che, ciò posto, il Tribunale giudica tuttavia che le argomentazioni ricorsuali
non intaccano le corrette conclusioni alle quali è giunta l’autorità inferiore
per i motivi che seguono,

che, anzitutto, agli atti non risulta esservi né un mandato d’arresto, né un
atto d’accusa in merito alla procedura penale per il reato di propaganda a
favore di un’organizzazione terroristica; che, pertanto, va di principio
esclusa l’esistenza di una procedura penale rilevante per l’asilo ai sensi
della giurisprudenza succitata; che, ad ogni buon conto, quanto allegato
dalla ricorrente non giustifica l’esistenza di un timore fondato di eventuali
arresti o incarcerazioni una volta rientrata nel Paese d’origine; che, infatti,
si può ragionevolmente escludere che l’interessata sarà esposta al rischio
di trattamenti contrari ai diritti fondamentali dell’uomo; che, non avendo
precedenti penali, non si può ritenere a priori che ella verrà condannata ad
una pena detentiva pluriennale senza condizionale in quanto, secondo la
prassi dei tribunali turchi in relazione al reato in questione, viene di norma
pronunciata una pena condizionale (cfr. art. 51 TCK) (cfr. sentenza E-
4103/2024 consid. 8.7.1); ch’ella non presenta inoltre un profilo politico di
rilievo, essendosi limitata a svolgere attività per l’HDP non in modo attivo;
che, quanto alle circostanze in cui sono state effettuate le pubblicazioni sui
social media, si osserva che sporadicamente ella si limitava per lo più a
condividere contenuti presi da altre fonti, aggiungendo eventualmente
brevi commenti; che tali attività non riflettono l’immagine di un’attivista po-
litica; che, in ogni caso, va riconosciuto che la natura delle pubblicazioni
(e.g. immagini raffiguranti persone armate riconducibili ad organizzazioni
militanti attive contro lo Stato turco, segnatamente il Partito dei Lavoratori
del Kurdistan [PKK/KCK]) è tale da giustificare l’apertura di un’indagine pe-
nale in Turchia, rispettivamente un rinvio a giudizio, al fine di determinare
la sussistenza delle basi del reato secondo il diritto penale interno (cfr. ex
pluris sentenza del TAF D-3232/2024 del 2 luglio 2024 pag. 7; E-6820/2023
del 31 gennaio 2024 consid. 5.3.1); che, pertanto, qualora l’inchiesta pe-
nale in parola dovesse sfociare nell’emissione di un atto d’accusa prima e
di un giudizio di colpevolezza poi, non è ravvisabile un perseguimento pe-
nale illegittimo o un politmalus; che il timore di persecuzione espresso dalla

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ricorrente si rivela quindi infondato; che i mezzi di prova versati agli atti –
segnatamente il mandato di accompagnamento coattivo – sono conse-
guentemente irrilevanti e la questione della loro autenticità può essere la-
sciata aperta,

che ella ha inoltre riferito che i “protettori” l’avrebbero ripetutamente seguita
a B._______; che, tuttavia, ciò non le avrebbe impedito di uscire con gli
amici e di avere una vita ordinaria; che la sorella maggiore avrebbe per
giunta vissuto a B._______ da sola dopo l’espatrio della madre e dei fratelli;
che, inoltre, la ricorrente non avrebbe lasciato il Paese unitamente alla ma-
dre poiché all’epoca non avrebbe avuto problemi, ma sarebbe successiva-
mente espatriata in ragione dell’emissione del mandato di accompagna-
mento coattivo nei suoi confronti; che, oltre a ciò, ella sarebbe stata inter-
rogata dagli agenti in merito al padre e sarebbe stata perquisita corporal-
mente; che, dopo il rilascio della testimonianza non avrebbe più avuto in-
terazioni con le forze di polizia; che tali elementi dimostrano che le pres-
sioni subite da parte dei “protettori” e dagli agenti – anche in ragione del
procedimento giudiziario aperto nei confronti del padre – non abbiano rag-
giunto un grado di intensità tale da configurare un serio pregiudizio per la
vita, l’integrità fisica e la libertà ai sensi dell’art. 3 LAsi,

che, infine, per quanto concerne le discriminazioni subite dai curdi in Tur-
chia sollevate genericamente nel ricorso occorre rilevare che, per invalsa
giurisprudenza, la mera appartenenza all’etnia curda non giustifica il rico-
noscimento di fondati timori di esposizione a persecuzioni rilevanti (cfr. ex
pluris sentenze TAF D-2722/2024 del 3 giugno 2024 pag. 7; E-6187/2023
del 13 febbraio 2024 pag. 9; D-4237/2023 dell’11 ottobre 2023 pag. 7; D-
3312/2023 del 28 giugno 2023 consid. 5.4 e riferimenti),

che, in esito, i motivi addotti dalla ricorrente non risultano pertanto determi-
nanti ai sensi dell’art. 3 LAsi,

che, di riflesso, per quanto concerne il mancato riconoscimento della qua-
lità di rifugiata e la concessione dell’asilo, la decisione impugnata va con-
fermata,

che, di norma, se respinge la domanda d’asilo o non entra nel merito, la
SEM pronuncia l’allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l’esecuzione;
che l’autorità inferiore tiene però conto del principio dell’unità della famiglia
(art. 44 LAsi); che l’insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali
la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare il suo allontanamento
dalla Svizzera (cfr. artt. 14 cpv. 1 e 44 LAsi nonché art. 32 dell’ordinanza 1

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sull’asilo relativa a questioni procedurali dell’11 agosto 1999 [OAsi 1,
RS 142.311]; DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1),

che il Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell’allontana-
mento,

che, da ultimo, va confermato che l’esecuzione dell’allontanamento pro-
nunciata dalla SEM conformemente all’art. 44 LAsi si rivela ammissibile,
ragionevolmente esigibile e possibile ai sensi dell’art. 83 cpv. 2-4 LStrI (RS
142.20), posto segnatamente che l’attuale situazione dei diritti umani in
Turchia non risulta ostativa all’esecuzione dell’allontanamento sotto il pro-
filo dell’ammissibilità (cfr. sentenza E-4103/2024 consid. 12.4); che, per i
motivi già evidenziati, va poi escluso un rischio personale, concreto e serio
di essere esposta ad un trattamento proibito in relazione all’art. 3 CEDU o
all’art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti
crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS
0.105); che, dal punto di vista dell’esigibilità, la ricorrente è giovane e di-
spone di un’abitazione di proprietà della famiglia, situata in un quartiere nel
quale risiedono anche dei parenti; che, a suo dire, la famiglia e i congiunti
non versano in condizioni di difficoltà economica; che ella può inoltre con-
tare su una rete familiare, sia dal lato materno sia da quello paterno, pre-
sente a B._______, nonché sulla disponibilità di un parente residente a
D._______, presso il quale ha già soggiornato in passato; che, prima
dell’espatrio, ella si stava preparando per l’esame di ammissione all’univer-
sità, ciò che potrà proseguire in Turchia al suo rientro; che, nelle more
dell’avvio di un’attività lavorativa, potrà pertanto beneficiare del sostegno
economico della propria famiglia e dei parenti; che, infine, la ricorrente ri-
sulta essere in buono stato di salute, non essendo stati prodotti agli atti
documenti medici aggiornati negli ultimi anni; che, in caso di necessità, si
rileva che la Turchia dispone di un sistema sanitario in linea generale equi-
parabile agli standard europei (cfr. tra le altre le sentenze del TAF D-
3442/2024 del 16 luglio 2024 consid. 9.4.2.3, E-2474/2024 del 17 maggio
2024 consid. 8.3.3); che, da ultimo, l’esecuzione dell’allontanamento risulta
essere possibile, potendo infatti la ricorrente – usando della necessaria di-
ligenza – procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (cfr. art. 47
cpv. 1 LAsi e DTAF 2008/34 consid. 12),

che, di riflesso, la querelata decisione va confermata anche in materia di
esecuzione dell’allontanamento,

che, visto quanto precede, la SEM non è pertanto incorsa in una violazione
del diritto federale o in un accertamento inesatto o incompleto dei fatti

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giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi); che, per quanto censurabile,
la decisione non risulta inoltre inadeguata (art. 49 PA),

che il ricorso va quindi respinto,

che visto l’esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.–, ad-
dossate alla parte soccombente, sono poste a carico della ricorrente
(art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e
sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo fede-
rale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]) e prelevate sull’anticipo
spese versato il 23 luglio 2024,

che, in principio, la sentenza non può essere impugnata con ricorso in ma-
teria di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (cfr. art. 83 lett. d cifra 1
LTF),

che il presente giudizio è quindi definitivo,

(dispositivo alla pagina seguente)

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il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1.
Il ricorso è respinto.

2.
La domanda di congiunzione delle cause è respinta.

3.
Le spese processuali di CHF 750.– sono poste a carico della ricorrente.
Tale ammontare è prelevato sull’anticipo spese, del medesimo importo,
versato dalla ricorrente il 23 luglio 2024.

4.
Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, alla SEM e all'autorità can-
tonale competente.

Il giudice unico: La cancelliera:

Manuel Borla Ambra Antognoli

Data di spedizione:

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