Bundesgerichtsentscheid

azione di disconoscimento del debito,

4A_239/2026Entscheid vom 10.09.2026ZivilprozessOriginalsprache: IT

Zusammenfassung

Sachverhalt

A.________ erhob gegen B.________ eine Aberkennungsklage, nachdem das Regionalgericht Moesa seine Klage am 20. März 2025 abgewiesen hatte. Das Kantonsgericht Graubünden wies die dagegen gerichtete Berufung am 9. März 2026 ab. A.________ gelangte daraufhin mit Beschwerde in Zivilsachen an das Bundesgericht.

Erwägungen

Das Bundesgericht stellte fest, dass der Beschwerdeführer den verlangten Kostenvorschuss trotz ursprünglicher Frist, Fristerstreckung und anschliessender Nachfrist gemäss Art. 62 Abs. 3 BGG nicht bezahlt hatte. Da der Vorschuss weder rechtzeitig einbezahlt noch dem Konto des Bundesgerichts gutgeschrieben wurde und auch kein Belastungsauftrag einging, konnte auf die Beschwerde gestützt auf Art. 48 Abs. 4 und Art. 62 Abs. 3 BGG nicht eingetreten werden. Es hielt zudem fest, dass die Nichtbezahlung des Vorschusses keinen schriftlichen Rückzug der Beschwerde ersetzt. Die Sache wurde deshalb als offensichtlich unzulässig im vereinfachten Verfahren nach Art. 108 Abs. 1 lit. a BGG erledigt.

Entscheid

Auf die Beschwerde wird nicht eingetreten. Damit bleibt der kantonal letztinstanzliche Entscheid betreffend Abweisung der Aberkennungsklage bestehen.

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Vollständiger Entscheid

Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

4A_239/2026

Sentenza del 10 settembre 2026

I Corte di diritto civile

Composizione
Giudice federale Hurni, Presidente,
Cancelliere G. Piatti.

Partecipanti al procedimento
A.________,
patrocinato dall'avv. Vincenzo Luisoni,
ricorrente,

contro

B.________,
patrocinato dall'avv. Roberto A. Keller,
opponente.

Oggetto
azione di disconoscimento del debito,

ricorso contro la sentenza emanata il 9 marzo 2026
dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del
Cantone dei Grigioni (ZR2 25 26).

Considerando:

che con giudizio del 20 marzo 2025 il Tribunale regionale Moesa ha respinto l'azione di disconoscimento del debito inoltrata da A.________ nei confronti di B.________;
che con sentenza del 9 marzo 2026 la II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone dei Grigioni ha respinto l'appello diretto contro la predetta decisione;
che A.________ è insorto al Tribunale federale con ricorso in materia civile dell'11 maggio 2026;
che non è stato ordinato uno scambio di scritti;
che con decreto 18 maggio 2026 il ricorrente è invano stato invitato a versare entro il 2 giugno 2026, termine prorogato il 3 giugno 2026 al 3 agosto 2026, un anticipo per le spese presunte del processo di fr. 5'500.--;
che il 10 agosto 2026 è stato impartito al ricorrente il termine suppletorio dell'art. 62 cpv. 3 LTF per effettuare il predetto versamento entro il 25 agosto 2026 con l'indicazione delle conseguenze di un mancato tempestivo pagamento;
che il 7 settembre 2026 la Cassa del Tribunale federale ha constatato che il richiesto anticipo non è stato pagato né accreditato sul suo conto postale e che non le è pervenuto alcun avviso di addebito di un conto bancario o postale;
che in queste circostanze il Tribunale federale non può entrare nel merito del ricorso (art. 48 cpv. 4 e 62 cpv. 3 LTF);
che, come indicato nei predetti decreti, un eventuale ritiro del ricorso doveva essere dichiarato per iscritto, il mancato pagamento del richiesto anticipo non supplendo a una tale dichiarazione;
che il ricorso, manifestamente inammissibile, va deciso dal Presidente della Corte adita nella procedura semplificata (art. 108 cpv. 1 lett. a LTF);
che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF);

per questi motivi, il Presidente pronuncia:

1.

Il ricorso è inammissibile.

2.

Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.

3.

Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone dei Grigioni.

Losanna, 10 settembre 2026

In nome della I Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Hurni

Il Cancelliere: G. Piatti

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