Bundesgerichtsentscheid
exequatur di un decreto ingiuntivo,
4A_547/2025Entscheid vom 26.06.2026ZivilprozessOriginalsprache: IT
Zusammenfassung
Sachverhalt
Ein italienisches Gericht erliess 2013 gegen A.________ als Inhaber eines Einzelunternehmens einen Zahlungsbefehl über EUR 15'141.50. 2025 wurde dafür in der Schweiz auf Gesuch der Rechtsnachfolgerin der ursprünglichen Gläubigerin die Vollstreckbarerklärung erteilt. A.________ wehrte sich dagegen mit dem Einwand, die Zustellung des italienischen Zahlungsbefehls sei nichtig gewesen, weil sie nicht an einem ihm zurechenbaren Ort erfolgt sei.
Erwägungen
Das Bundesgericht hielt zunächst fest, dass die Streitwertgrenze für die Beschwerde in Zivilsachen nach Art. 74 BGG nicht erreicht sei, weil für den Streitwert nur die Hauptforderung des Zahlungsbefehls massgeblich sei, nicht aber Zinsen und Nebenforderungen. Daher war nur die subsidiäre Verfassungsbeschwerde zulässig, mit der ausschliesslich die Verletzung verfassungsmässiger Rechte gerügt werden kann. Materiell stellte das Bundesgericht klar, dass nach Art. 34 Ziff. 2 LugÜ nicht eine formell perfekte Zustellung verlangt ist, sondern dass die verfahrenseinleitende Schrift den Beklagten rechtzeitig in einer Weise erreichen muss, die ihm die Verteidigung ermöglicht. Die Vorinstanz durfte ohne Willkür annehmen, dass der Zahlungsbefehl in die Sphäre des Beschwerdeführers gelangt war, nachdem die Zustellung an seine mit ihm zusammenlebende Partnerin erfolgt war und keine substanziierten Anhaltspunkte dafür vorlagen, dass ihm die Urkunde nicht weitergeleitet worden sei.
Entscheid
Die Beschwerde in Zivilsachen wurde als unzulässig erklärt. Die subsidiäre Verfassungsbeschwerde wurde abgewiesen, soweit darauf eingetreten werden konnte, und die Anerkennung sowie Vollstreckbarerklärung des italienischen Zahlungsbefehls in der Schweiz blieb bestehen.
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Vollständiger Entscheid
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Con decreto ingiuntivo del 17/21 ottobre 2013 il Tribunale di Como ha ingiunto, su ricorso per ingiunzione del 10 settembre 2013 di C.________, a A.________, nella sua qualità di titolare dell'impresa individuale D.________ di pagare in favore della predetta società euro 15'141.50, oltre interessi, spese del procedimento e costo dell'estratto notarile, avvertendolo che aveva diritto di fare opposizione nel termine di 40 giorni dalla notifica e che in mancanza di opposizione si sarebbe proceduto all'esecuzione forzata. Il 10 febbraio 2014 al decreto ingiuntivo è stata apposta la formula esecutiva. Il 21 maggio 2025 il Tribunale di Como ha rilasciato l'attestazione di cui agli art. 54 e 58 della Convenzione concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (Convenzione di Lugano, CLug). A.b. In accoglimento dell'istanza 5 giugno 2025 della B.________ S.r.L. (già C.________) il Pretore della giurisdizione di Mendrisio sud ha, con decisione 10 giugno 2025, riconosciuto e dichiarato esecutivo in Svizzera il menzionato decreto ingiuntivo. B. Con sentenza 3 ottobre 2025 la II Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha respinto, nella misura in cui era ricevibile, il reclamo 3 luglio 2025 di A.________ e ha pure respinto la domanda di gratuito patrocinio del reclamante. La Corte cantonale ha ritenuto che le circostanze addotte dal reclamante non permettevano di ritenere che la notifica del decreto ingiuntivo alla sua convivente fosse nulla in base al diritto italiano. Ha poi aggiunto che, anche qualora la notifica fosse stata irregolare, il reclamo non avrebbe avuto un esito diverso, poiché non risulta credibile che la convivente dell'insorgente, a cui era stato consegnato l'atto, non glielo avesse trasmesso e che quindi un'ipotetica irregolarità della notifica avesse inammissibilmente limitato le sue possibilità di difesa. C. Con ricorso 28 ottobre 2025 A.________ postula la conferma dell'effetto sospensivo e in via principale, in accoglimento del ricorso in materia civile, la riforma della sentenza cantonale nel senso che il decreto ingiuntivo non può essere né riconosciuto né eseguito in Svizzera. In via subordinata chiede, in accoglimento del ricorso sussidiario in materia costituzionale, l'annullamento del giudizio impugnato con il rinvio dell'incarto alla Corte cantonale per nuova decisione. Postula pure di essere ammesso al beneficio dell'assistenza giudiziaria. In estrema sintesi afferma che il decreto ingiuntivo non può essere riconosciuto in Svizzera, poiché la notifica dello stesso sarebbe nulla, segnatamente perché non è avvenuta in un luogo a lui riconducibile. Con decreto 31 ottobre 2025 il Presidente della Corte adita ha respinto l'istanza di conferimento dell'effetto sospensivo al gravame. Non è stato ordinato uno scambio di scritti. Diritto: 1. 1.1. Il ricorrente sostiene che il valore di lite per inoltrare un ricorso in materia civile sarebbe in concreto dato, poiché nella richiesta di exequatur l'opponente aveva espressamente indicato un valore di causa di fr. 35'260.-- che è rimasto incontestato. Agli atti vi sarebbe inoltre un precetto italiano che riporta un credito complessivo di euro 24'493.46. Ritiene che il valore litigioso di euro 15'141.50 indicato dalla Corte cantonale sarebbe quindi immotivato e gli precluderebbe ingiustamente la possibilità di adire il Tribunale federale. 1.2. Giusta l'art. 51 cpv. 1 lett. a LTF il valore litigioso è determinato in caso di ricorso contro una decisione finale dalle conclusioni rimaste controverse dinanzi all'autorità inferiore. Il secondo capoverso del predetto articolo prevede che se nelle conclusioni non è chiesto il pagamento di una somma di denaro determinata, il Tribunale federale stabilisce il valore litigioso secondo il suo apprezzamento. Il Tribunale federale determina il valore oggettivo così come risulta dagli atti e non è vincolato dalle concordanti indicazioni delle parti (DTF 140 III 571 consid. 1.2). L'art. 51 cpv. 3 LTF stabilisce poi che gli interessi, i frutti, le spese giudiziarie e ripetibili fatti valere come pretese accessorie, i diritti riservati e le spese di pubblicazione della sentenza non entrano in linea di conto nella determinazione del valore litigioso. Ne segue che in concreto il ricorrente non può essere seguito quando ritiene che il valore di lite superi la soglia di fr. 30'000.-- prevista dall'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF per l'inoltro di un ricorso in materia civile. Visto che le indicazioni delle parti sul valore litigioso non sono vincolanti, è irrilevante che l'opponente abbia menzionato un valore di lite di fr. 35'260.-- nella sua istanza di exequatur. Decisivo è il valore oggettivo della causa che la Corte cantonale ha rettamente parificato all'importo specificato sul decreto ingiuntivo di cui è chiesto l'exequatur, ricordato che gli interessi non vengono computati. Ora, a giusta ragione, nemmeno il ricorrente pretende che convertendo in franchi euro 15'141.50 si giunga alla soglia prevista dall'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF. Ne segue che il ricorso in materia civile si rivela di primo acchito inammissibile e la sentenza impugnata è solo suscettiva di un ricorso sussidiario in materia costituzionale. 1.3. Giusta l'art. 118 LTF il Tribunale federale, adito con un ricorso sussidiario in materia costituzionale, fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore (cpv. 1) e può rettificare o completare d'ufficio l'accertamento dei fatti operato da quest'ultima se è stato svolto in violazione del diritto ai sensi dell'articolo 116 LTF (cpv. 2). L'art. 116 LTF specifica che con un ricorso sussidiario in materia costituzionale può - solo - essere censurata la violazione di diritti costituzionali, ragione per cui nel gravame, pena la sua inammissibilità, occorre indicare i diritti costituzionali ritenuti violati e spiegare, con un'argomentazione puntuale e precisa attinente alla sentenza impugnata, in cosa consista la pretesa violazione (art. 106 cpv. 2 LTF richiamato dall'art. 117 LTF; DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 136 I 65 consid. 1.3.1; 134 II 244 consid. 2.1). Il ricorrente che intende dolersi di una violazione del divieto dell'arbitrio non può quindi limitarsi a criticare la decisione impugnata come in una procedura d'appello, dove l'autorità di ricorso gode di cognizione libera, opponendo semplicemente la propria opinione a quella dell'autorità cantonale (DTF 137 V 57 consid. 1.3; 134 II 349 consid. 3). 2. Secondo l'art. 34 par. 2 CLug una decisione non viene riconosciuta "se la domanda giudiziale o atto equivalente non è stato notificato o comunicato al convenuto contumace in tempo utile e in modo tale da poter presentare le proprie difese". Il concetto di notifica previsto da questa norma riveste un carattere autonomo e contiene una garanzia minima. L'atto deve essere giunto nella sfera del convenuto, in modo tale che possa comprenderne l'importanza; una comunicazione per mezzo di canali informali non basta (sentenza 5A_299/2020 dell'11 agosto 2021 consid. 3.2, con rinvio). La notifica non deve più essere regolare, ma è sufficiente che avvenga in tempo utile e in maniera tale che il destinatario possa difendersi. Ciò ha per conseguenza che nel campo di applicazione della CLug non è più determinante sapere se la domanda giudiziale o l'atto equivalente siano stati notificati in modo conforme alle regole di procedura applicabili (GAUDEMET-TALLON/ANCEL, Compétence et exécution des jugements en Europe, Règlements 44/2001 et 1215/2012 Conventions de Bruxelles (1968) et de Lugano (1988 et 2007), 7aed. 2024, n. 475 pag. 692; DOMEJ/OBERHAMMER, in: Lugano-Übereinkommen zum internationalen Zivilverfahrensrecht; 2aed. 2023, a cura di Schnyder/Sogo, n. 36 ad art. 34 CLug; GEIMER/SCHÜTZE, Europäisches Zivilverfahrensrecht, 4aed. 2020, n. 118 ad art. 45 del Regolamento UE n. 1215/2012; nel medesimo senso ANDREAS BUCHER, Commentaire romand, Loi sur le droit international privé (LDIP) - Convention de Lugano (CL), 2aed. 2025, n. 37 ad art. 34 CLug; più complesso FRIDOLIN WALTHER, in Lugano-Übereinkommen, 3aed. 2021, a cura di Dasser/Oberhammer, n. 50-61 ad art. 34 CLug, che fa precedere la valutazione della possibilità di difendersi del convenuto dall'esame della regolarità della notifica; sentenza 4A_411/2024 del 30 maggio 2025 consid. 6.3.1). 2.1. La Corte cantonale non si è limitata a rilevare la regolarità della notifica effettuata in Italia, ma ha pure ritenuto, in una motivazione indipendente e alternativa che, nell'ipotesi di un'irregolarità dovuta - come preteso dal convenuto - al luogo di notifica, questo vizio non era sufficientemente grave da avere limitato le sue possibilità di difesa. Ha constatato che dalla relata di notifica risulta che il ricorso per ingiunzione è stato notificato "a mani del E.________, capace, convivente, addetta alla ricezione t.q che si incarica della consegna al destinatario, momentaneamente assente"e che il convenuto non aveva apportato alcuna prova né sollevato giustificati dubbi fondati su indizi di un certo spessore che E.________ non avesse eseguito quanto impegnatasi a fare innanzi a un pubblico ufficiale. Tanto più che il convenuto non aveva nemmeno contestato nel suo reclamo l'affermazione contenuta nell'istanza di exequatur secondo cui l'istante aveva avviato in Italia un'esecuzione fondata sul decreto ingiuntivo a cui egli non si era opposto. 2.2. Il ricorrente ritiene che tale argomentazione violi gli art. 29 Cost., 6 CEDU e 34 par. 2 CLug, perché gli verrebbe chiesta la prova di un fatto negativo e perché l'art. 6 CEDU, prevedendo il principio del contraddittorio e il diritto della difesa, richiederebbe la conoscenza effettiva dell'atto. Sostiene inoltre di avere implicitamente contestato la predetta esecuzione nella replica del 4 agosto 2025 e di avere affermato in un'altra replica prodotta in una procedura pendente innanzi al Pretore che E.________ era stata in passato la sua convivente, ma che era poi divenuta un soggetto terzo a cui aveva ceduto la sua attività prima dell'irregolare notifica. Nella fattispecie giova innanzi tutto osservare che il ricorrente non contesta che, come indicato nella sentenza impugnata, egli non poteva completare o integrare il reclamo con le sue repliche, introducendo nuove censure. Ricordato poi che la conoscenza effettiva dell'atto introduttivo non è un requisito per il riconoscimento della decisione estera, l'unica questione, fra quelle sollevate dal ricorrente, che si pone in concreto è quella di sapere se la Corte cantonale sia incorsa in un apprezzamento arbitrario delle prove agli atti. Ora, nella sua tortuosa argomentazione, peraltro incentrata sull'irritualità del luogo di notifica, il ricorrente non dimostra che la valutazione delle prove agli atti (relata di notifica e procedura di esecuzione italiana rimasta incontestata nel reclamo), da cui la Corte cantonale ha accertato che il decreto ingiuntivo con il ricorso per ingiunzione è arrivato nella sua sfera, sarebbe addirittura insostenibile. Egli si limita in sostanza a opporre, a ruota libera, una sua versione dei fatti a quella accertata nella sentenza impugnata, senza minimamente preoccuparsi dei limiti imposti dal diritto procedurale rilevati dalla Corte cantonale. La censura deve pertanto essere disattesa. Ciò segna il destino dell'impugnativa, senza che occorra esaminare le censure dirette contro l'altra motivazione della sentenza impugnata in cui era stata stabilita la regolarità della notifica. 3. Da quanto precede discende che il ricorso sussidiario in materia costituzionale va respinto nella ridotta misura in cui risulta ammissibile. La domanda di assistenza giudiziaria del ricorrente dev'essere respinta, indipendentemente dall'eventuale sussistere di un'indigenza, perché l'impugnativa si rivelava fin dall'inizio priva di possibilità di esito favorevole (art. 64 cpv. 1 e 2 LTF). Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF), mentre non si giustifica assegnare ripetibili all'opponente perché, non essendo stata invitata a determinarsi, non è incorsa in spese per la procedura innanzi al Tribunale federale. Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: 1. Il ricorso in materia civile è inammissibile. 2. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso sussidiario in materia costituzionale è respinto. 3. La domanda di assistenza giudiziaria del ricorrente è respinta. 4. Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico del ricorrente. 5. Comunicazione alle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. Losanna, 26 giugno 2026 In nome della I Corte di diritto civile del Tribunale federale svizzero Il Presidente: Hurni Il Cancelliere: G. Piatti Navigation Neue Suche ähnliche Leitentscheide suchen ähnliche Urteile ab 2000 suchen Drucken nach oben Back false
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