Bundesgerichtsentscheid

obbligo di sottoporsi al controllo dell'applicazione del CCL per il commercio al dettaglio del Cantone Ticino,

4A_569/2026Entscheid vom 15.10.2026ZivilprozessOriginalsprache: IT

Zusammenfassung

Sachverhalt

Die Paritätische Kantonale Kommission für den Detailhandel beantragte, A.________ SA zur Duldung einer Kontrolle der im GAV für den Detailhandel des Kantons Tessin vorgesehenen Lohn- und Arbeitsbedingungen zu verpflichten. Der Pretore hiess das Begehren gut, und das Kantonsgericht Tessin trat auf die Berufung der Gesellschaft nicht ein. Dagegen gelangte A.________ SA an das Bundesgericht.

Erwägungen

Das Bundesgericht prüfte von Amtes wegen die Rechtzeitigkeit der Beschwerde nach Art. 100 Abs. 1 BGG. Bei eingeschrieben zugestellten Entscheiden gilt die Zustellung nach Art. 44 Abs. 2 BGG spätestens am siebten Tag nach dem erfolglosen ersten Zustellversuch als erfolgt; eine von der Post gewährte Verlängerung der Abholfrist ändert daran nichts. Da die Sendung am 1. September 2026 bei der Abholstelle eintraf, galt der kantonale Entscheid am 8. September 2026 als zugestellt, womit die Beschwerdefrist am 8. Oktober 2026 ablief. Die erst am 12. Oktober 2026 der Post übergebene Beschwerde war daher verspätet und offensichtlich unzulässig.

Entscheid

Auf die Beschwerde wird nicht eingetreten. Das Gesuch um aufschiebende Wirkung wird gegenstandslos.

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Vollständiger Entscheid

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

4A_569/2026

Sentenza del 15 ottobre 2026

I Corte di diritto civile

Composizione

Giudice federale Hurni, Presidente,

Cancelliere G. Piatti.

Partecipanti al procedimento

A.________ SA,

ricorrente,

contro

Commissione Paritetica Cantonale per il commercio al dettaglio, 6814 Lamone,

patrocinata dall'avv. Stefano Fornara,

opponente.

Oggetto

obbligo di sottoporsi al controllo dell'applicazione del CCL per il commercio al dettaglio del Cantone Ticino,

ricorso contro la sentenza emanata il 31 agosto 2026 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del

Cantone Ticino (12.2026.45).

Considerando:

che con giudizio del 7 aprile 2026 il Pretore del distretto di Lugano ha accolto l'istanza inoltrata dalla Commissione Paritetica Cantonale per il commercio al dettaglio volta ad ordinare alla A.________ SA di sottoporsi al controllo dell'istante in merito alle condizioni di lavoro e salariali sancite dal CCL per il commercio al dettaglio del Cantone Ticino, con la comminatoria dell'azione penale ex art. 292 CP e una multa disciplinare per ogni giorno di inadempimento;

che con sentenza del 31 agosto 2026 la II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha dichiarato irricevibile l'appello presentato dalla A.________ SA;

che la A.________ SA è insorta al Tribunale federale con ricorso del 12 ottobre 2026, domandando pure il conferimento dell'effetto sospensivo al gravame;

che non è stato ordinato uno scambio di scritti;

che giusta l'art. 100 cpv. 1 LTF il ricorso contro una decisione dev'essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale;

che la notifica di decisioni cantonali è fatta mediante invio postale raccomandato o in altro modo contro ricevuta (art. 138 cpv. 1 CPC);

che secondo l'art. 44 cpv. 2 LTF una notificazione recapitabile soltanto dietro firma del destinatario o di un terzo autorizzato a riceverla è reputata avvenuta al più tardi il settimo giorno dopo il primo tentativo di consegna infruttuoso;

che la concessione da parte della posta di un termine più lungo per ritirare l'invio postale raccomandato non modifica la data determinante per la finzione di notifica (DTF 141 II 429 consid. 3.3);

che la sentenza impugnata menziona quale data di notificazione il 31 agosto 2026;

che dal sistema di monitoraggio degli invii della posta risultano l'arrivo dell'invio raccomandato contenente la predetta sentenza "al punto di ritiro/ufficio di recapito" la mattina del 1° settembre 2026 e un prolungamento del termine di giacenza effettuato dal destinatario il pomeriggio dello stesso giorno;

che pertanto, giusta la menzionata finzione, la notificazione della sentenza cantonale è reputata avvenuta l'8 settembre 2026, indipendentemente dall'effettivo recapito dell'invio effettuato unicamente il 14 settembre 2026 in seguito al prolungamento del termine di giacenza;

che di conseguenza il termine di ricorso è scaduto l'8 ottobre 2026, ragione per cui il rimedio di diritto, consegnato alla posta solo il 12 ottobre 2026, si rivela tardivo;

che il ricorso, manifestamente inammissibile, va deciso dal Presidente della Corte adita nella procedura semplificata giusta l'art. 108 cpv. 1 lett. a LTF;

che l'evasione del ricorso rende la domanda di conferimento dell'effetto sospensivo caduca;

che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).

Per questi motivi, il Presidente pronuncia:

1.

Il ricorso è inammissibile.

2.

Le spese giudiziarie di fr. 800.-- sono poste a carico della ricorrente.

3.

Comunicazione alle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 15 ottobre 2026

In nome della I Corte di diritto civile

del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Hurni

Il Cancelliere: G. Piatti

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