Bundesgerichtsentscheid

pignoramento

5A_792/2026Entscheid vom 28.08.2026Schuldbetreibungs- und KonkursrechtOriginalsprache: IT

Zusammenfassung

Sachverhalt

Im Rahmen von sechs Betreibungen stellte das Betreibungsamt Bellinzona gegen A.________ Pfändungsankündigungen aus und pfändete am 15. Oktober 2025 einen Teil seiner von der Pensionskasse E.________ ausgerichteten Einkünfte. Zuvor hatte der Schuldner über seinen Anwalt verlangt, die von der B.________ SA eingeleitete Betreibung aufzuschieben, um Zahlungen und die Fälligkeit der Forderungen zu überprüfen. Die kantonale Aufsichtsbehörde wies seine Beschwerde gegen die Pfändung ab, soweit sie darauf eintrat; dagegen gelangte er an das Bundesgericht und verlangte namentlich die Sistierung der Pfändung sowie die Edition von Unterlagen zu den Forderungen der B.________ SA und C.________ SA.

Erwägungen

Das Bundesgericht behandelte die Eingabe als Beschwerde in Zivilsachen und erinnerte daran, dass eine Beschwerde nach Art. 42 Abs. 2 BGG hinreichend begründet sein und sich mit den Erwägungen des angefochtenen Entscheids auseinandersetzen muss; für Grundrechtsrügen gelten erhöhte Begründungsanforderungen nach Art. 106 Abs. 2 BGG. Der Beschwerdeführer beschränkte sich jedoch im Wesentlichen darauf, verschiedene Bestimmungen des SchKG, der BV und der EMRK aufzuzählen, ohne konkret darzutun, inwiefern die Vorinstanz diese verletzt haben soll. Er setzte sich insbesondere nicht mit der tragenden Begründung auseinander, wonach die Betreibungsbehörden und die Aufsichtsbehörde die materielle Begründetheit der in Betreibung gesetzten Forderungen nicht prüfen und eine laufende Betreibung ausserhalb der gesetzlichen Fälle von Art. 56 ff. SchKG nicht sistieren können. Soweit er Unterlagen zu Zahlungen und zu gesundheitrechtlichen Einwänden beiziehen lassen wollte, war dies für das aufsichtsrechtliche Beschwerdeverfahren unerheblich. Auch seine Kritik an der Tätigkeit des früheren Rechtsvertreters lag ausserhalb des Streitgegenstands.

Entscheid

Das Bundesgericht trat auf die Beschwerde mangels genügender Begründung nicht ein. Damit blieb der Entscheid der kantonalen Aufsichtsbehörde und die angeordnete Pfändung unverändert bestehen.

Diese Zusammenfassung wurde mit künstlicher Intelligenz erstellt und redaktionell durch Qualitätskriterien abgesichert. Sie ersetzt keine Lektüre des Originalentscheids. Massgeblich ist ausschliesslich die amtliche Quelle.

Vollständiger Entscheid

Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

5A_792/2026

Sentenza del 28 agosto 2026

II Corte di diritto civile

Composizione
Giudice federale Bovey, Presidente,
Cancelliera Antonini.

Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,

contro

Ufficio di esecuzione sede di Bellinzona, via Generale Guisan 3, 6501 Bellinzona,

1. B.________ SA,
2. C.________ SA.

Oggetto
pignoramento,

ricorso contro la sentenza emanata il 3 agosto 2026
dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza (15.2025.148).

Ritenuto in fatto e considerando in diritto:

1.

Nell'ambito di sei esecuzioni promosse dalla B.________ SA, dalla C.________ SA, dalla Confederazione svizzera e dallo Stato del Cantone Ticino, l'Ufficio di esecuzione (UE) sede di Bellinzona ha emesso nei confronti di A.________, tra febbraio e ottobre 2025, gli avvisi di pignoramento per il 15 ottobre 2025.
Il 30 settembre 2025 l'avv. D.________, per conto dell'escusso, ha chiesto all'UE di rinviare il pignoramento previsto per le esecuzioni della B.________ SA, in modo da avere il tempo di ricostruire i pagamenti effettuati in suo favore e l'effettiva esigibilità dei crediti posti in esecuzione. Il 14 ottobre 2025 l'UE ha informato il legale che non era possibile sospendere le pratiche di pignoramento e ha proposto quale alternativa quella di procedere al pignoramento tenendo però depositate le somme incassate.
Mediante decisione di pignoramento 15 ottobre 2025, l'UE ha determinato i redditi dell'escusso e il suo minimo esistenziale, pignorando a partire da quel giorno il reddito da lui percepito dalla cassa pensione E.________ nella misura di fr. 1'220.-- mensili.
Con ricorso 24 ottobre 2025 A.________ si è aggravato contro tale provvedimento chiedendo "una decisione o addirittura un'indagine" riguardo alla richiesta 30 settembre 2025 respinta dall'UE ed affermando che le prove riguardanti l'esecuzione della B.________ SA erano in possesso del suo avvocato e che non era stato informato personalmente di una "decisione riguardante il dentista".
Mediante sentenza 3 agosto 2026 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, ha respinto il ricorso nella misura in cui era ricevibile. Essa ha osservato che l'UE e l'autorità di vigilanza non potevano sospendere delle esecuzioni regolarmente avviate e proseguite (fatti salvi i casi previsti dagli art. 56 segg. LEF, non realizzati in concreto), né esaminare nel merito i crediti posti in esecuzione, potendo casomai l'escusso avviare un'azione di accertamento dell'inesistenza del debito conformemente agli art. 85 e 85a LEF. L'autorità di vigilanza ha inoltre osservato che la contestazione relativa alle procedure promosse dalla B.________ SA difettava di una sufficiente motivazione e pareva in ogni caso essere riferita al merito dei crediti in questione, aspetto che come detto non poteva essere verificato, mentre l'esecuzione promossa dalla C.________ SA (per spese dentarie) era ben nota all'escusso, il quale vi aveva interposto opposizione ed era stato coinvolto nella procedura che aveva condotto al suo rigetto.

2.

Con ricorso 14 agosto 2026 A.________ ha impugnato la sentenza dell'autorità di vigilanza dinanzi al Tribunale federale, chiedendo di annullarla con riferimento alle esecuzioni promosse dalla B.________ SA e dalla C.________ SA, di ordinare l'acquisizione dei documenti " relativi ai pagamenti e alle obiezioni in materia di diritto sanitario " in possesso dell'avv. D.________ e di sospendere la procedura di pignoramento nelle già menzionate esecuzioni.
Non sono state chieste determinazioni.

3.

Il rimedio all'esame può essere trattato quale ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a e art. 74 cpv. 2 lett. c LTF).

3.1. L'atto ricorsuale al Tribunale federale deve contenere i motivi (art. 42 cpv. 1 LTF). Nei motivi la parte ricorrente deve spiegare, confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata (DTF 150 V 340 consid. 2; 143 II 283 consid. 1.2.2; 142 III 364 consid. 2.4), perché quest'ultima leda il diritto (art. 42 cpv. 2 LTF). Per le violazioni di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale le esigenze di motivazione sono più severe: la parte ricorrente deve indicare i diritti ritenuti lesi e spiegare, con un'argomentazione puntuale e precisa attinente alla sentenza impugnata, in cosa consista la violazione (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 150 I 50 consid. 3.3.1; 146 IV 114 consid. 2.1; 144 II 313 consid. 5.1).

3.2. Nel rimedio all'esame, il ricorrente si limita in sostanza ad elencare vari disposti di legge (segnatamente gli art. 18, 19, 82 e 84 LEF, 9 Cost. e 6 CEDU), senza sostanziare in che modo sarebbero stati violati dall'autorità di vigilanza. Egli non si confronta inoltre con la dettagliata argomentazione sviluppata da quest'ultima, in particolare laddove ha spiegato che la fondatezza dei crediti posti in esecuzione non poteva essere oggetto di esame (ciò che rende l'acquisizione in questa sede dei documenti "relativi ai pagamenti e alle obiezioni in materia di diritto sanitario" in ogni caso irrilevante). Il rimedio disattende insomma i requisiti di motivazione previsti dagli art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF.

Sia inoltre precisato che, laddove il ricorrente rinvia agli art. 12 segg. LLCA (RS 935.61) e chiede la verifica " dell'attività dell'ex difensore in merito alla mancata presentazione dei ricorsi ordinari entro i termini prescritti ", il suo rimedio esula dall'oggetto del presente litigio.

4.

Da quanto precede discende che il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente, può essere evaso nella procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF.
Con la pronuncia della presente sentenza, la (sottintesa) richiesta di conferire effetto sospensivo al ricorso diventa priva di oggetto.
Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). Non si giustifica assegnare spese ripetibili.

Per questi motivi, il Presidente pronuncia:

1.

Il ricorso è inammissibile.

2.

Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.

3.

Comunicazione ai partecipanti al procedimento e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza.

Losanna, 28 agosto 2026

In nome della II Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Bovey

La Cancelliera: Antonini

Alle Entscheide aus Schuldbetreibungs- und Konkursrecht ansehen

Verwandte Entscheide