Bundesgerichtsentscheid

Canone radiotelevisivo

9C_543/2026Entscheid vom 15.09.2026MedienOriginalsprache: DE

Zusammenfassung

Sachverhalt

A.________ focht vor Bundesgericht ein Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom 17. Juli 2026 an. Streitgegenstand war die Pflicht zur Bezahlung des Radiotelevisionsabgabe für den Zeitraum vom 1. August 2019 bis 31. Juli 2024, nachdem das Bundesverwaltungsgericht seine Beschwerde abgewiesen hatte.

Erwägungen

Das Bundesgericht hielt fest, dass eine Beschwerde nach Art. 42 BGG begründet werden muss und anhand des Streitgegenstands aufzuzeigen hat, inwiefern der angefochtene Entscheid Recht verletzt. Die Eingabe des Beschwerdeführers setzte sich jedoch in keiner Weise mit der Begründung des Bundesverwaltungsgerichts zur Abgabepflicht auseinander und enthielt auch keine hinreichend präzise Rüge einer Verletzung von Grundrechten im Sinn von Art. 106 Abs. 2 BGG. Dasselbe galt für das beigefügte Schreiben vom 2. September 2026.

Entscheid

Auf die Beschwerde wurde nicht eingetreten. Damit blieb das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts betreffend die Zahlungspflicht für die Radiotelevisionsabgabe bestehen.

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Vollständiger Entscheid

Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

9C_543/2026

Sentenza del 15 settembre 2026

III Corte di diritto pubblico

Composizione
Giudici federali Moser-Szeless, Presidente,
Cancelliere Savoldelli.

Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,

contro

Ufficio federale delle comunicazioni UFCOM, Rue de l'Avenir 44, 2501 Bienne,
opponente.

Oggetto
Canone radiotelevisivo,

ricorso contro la sentenza del Tribunale amministrativo federale del 17 luglio 2026 (A-8833/2025).

Ritenuto in fatto e considerando in diritto:

1.

1.1. Con sentenza del 17 luglio 2026, il Tribunale amministrativo federale si è espresso su un ricorso di A.________, in materia di pagamento del canone radiotelevisivo per il periodo dal 1° agosto 2019 al 31 luglio 2024, respingendo il gravame.

1.2. Con ricorso del 3 settembre 2026, A.________ ha impugnato il giudizio del Tribunale amministrativo federale davanti al Tribunale federale, chiedendo l'accoglimento del gravame.

2.

2.1. In base all'art. 42 LTF, il ricorso in materia di diritto pubblico deve contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova (cpv. 1). Nei motivi bisogna spiegare in maniera concisa, ma con riferimento all'oggetto del litigio, perché l'atto impugnato viola il diritto (cpv. 2; DTF 149 II 337 consid. 2.2). La denuncia della lesione di diritti fondamentali dev'essere formulata con precisione (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 143 II 283 consid. 1.2.2).

2.2. Il ricorso contro la sentenza del Tribunale amministrativo federale del 17 luglio 2026 non rispetta le condizioni previste dall'art. 42 cpv. 2 e dall'art. 106 cpv. 2 LTF.

2.2.1. In effetti, in tale atto l'insorgente manifesta la volontà di impugnare il giudizio dell'istanza inferiore, ma non si confronta minimamente con quanto indicato dalla stessa - su più pagine - per confermare l'obbligo di pagamento del canone radiotelevisivo. In parallelo, non si riferisce nemmeno a diritti fondamentali, indicando con un'argomentazione conforme all'art. 106 cpv. 1 LTF che sarebbero stati violati.

2.2.2. Per quanto possa essere considerato un complemento del ricorso - nonostante non sia indirizzato al Tribunale federale, bensì ai Giudici e al Cancelliere del Tribunale amministrativo federale indicati nella sentenza impugnata - lo stesso vale per lo scritto del 2 settembre 2026 allegato al gravame. Anche tale atto non contiene infatti nessun confronto con gli argomenti addotti dall'istanza inferiore (art. 42 cpv. 2 LTF) e nemmeno denuncia precisamente un contrasto del giudizio impugnato con un diritto fondamentale (art. 106 cpv. 2 LTF).

3.

3.1. Per quanto precede, il ricorso è manifestamente inammissibile e va deciso secondo la procedura di cui all'art. 108 cpv. 1 lett. a e b LTF.

3.2. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza e vanno poste a carico del ricorrente (art. 65 cpv. 1 e 2, art. 66 cpv. 1 LTF). Non si assegnano ripetibili alle autorità (art. 68 cpv. 3 LTF).

Per questi motivi, la Presidente pronuncia:

1.

Il ricorso è inammissibile.

2.

Le spese giudiziarie di fr. 500.- sono poste a carico del ricorrente.

3.

Comunicazione alle parti e al Tribunale amministrativo federale, Corte I.

Lucerna, 15 settembre 2026

In nome della III Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero

La Presidente: Moser-Szeless

Il Cancelliere: Savoldelli

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