TAF C-4279/2026
Zusammenfassung
Sachverhalt
Die Schweizerische Ausgleichskasse erklärte mit Einspracheentscheid vom 21. Mai 2026 eine Einsprache gegen eine Verfügung vom 24. Dezember 2025 als unzulässig, weil die formellen Anforderungen nach Art. 10 Abs. 1 und 5 ATSV nicht erfüllt waren. Dagegen gelangte der Beschwerdeführer am 21. Juni 2026 per E-Mail an das Bundesverwaltungsgericht und verlangte sinngemäss eine Überprüfung seines Beitragskontos in der AHV.
Erwägungen
Das Bundesverwaltungsgericht hielt fest, dass eine Beschwerde nach Art. 52 VwVG schriftlich eingereicht werden, klare Rechtsbegehren und eine Begründung enthalten sowie eigenhändig unterzeichnet sein muss. Elektronische Eingaben per E-Mail genügen diesen Formvorschriften nicht. Trotz gerichtlicher Nachfrist zur Behebung der Mängel reichte der Beschwerdeführer keine formgültige Beschwerde mit klaren Anträgen, auf den angefochtenen Einspracheentscheid bezogenen Gründen und Originalunterschrift ein. Die erneute E-Mail vom 10. August 2026 stellte keine gültige Verbesserung dar, weshalb die Beschwerde unzulässig blieb.
Entscheid
Auf die Beschwerde wird nicht eingetreten. Der Einspracheentscheid der Schweizerischen Ausgleichskasse vom 21. Mai 2026 bleibt damit bestehen.
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Vollständiger Entscheid
Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Corte III
C-4279/2026
Sentenza del 4 settembre 2026
Composizione Giudice Vito Valenti, giudice unico,
cancelliera Marcella Lurà.
Parti A._______, (Italia),
ricorrente,
contro
Cassa svizzera di compensazione (CSC),
autorità inferiore.
Oggetto Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti; domanda di
rendita (decisione su opposizione del 21 maggio 2026).
C-4279/2026
Ritenuto in fatto e considerato in diritto:
1.
Con decisione su opposizione del 21 maggio 2026, la Cassa svizzera di
compensazione (CSC) ha dichiarato irricevibile, poiché non adempiva i
requisiti formali di cui all’art. 10 cpv. 1 e 5 OPGA (RS 830.11), l’opposizione
presentata il 10 aprile 2026 dall’interessato contro la decisione resa il 24
dicembre 2025.
2.
Il 21 giugno 2026, l’interessato ha inoltrato, per posta elettronica, uno
scritto dinanzi al Tribunale amministrativo federale contro la decisione su
opposizione del 21 maggio 2026 della CSC mediante il quale ha segnalato
“per evitar più costi e noie richiedo via e-mail quanto chiesi in Apr. alquanto
chiaramente, perciò non ripeto; solo persi i conti paga, scordai nomi,
indirizzi interi d’ogni ditta, ma voi li avrete” e chiesto “allor p.f. fate riveder
presto alla CSC il mio stato contributivo” (doc. TAF 1).
3.
3.1. Questo Tribunale giudica, in virtù dell’art. 31 LTAF in combinazione
con l’art. 33 lett. d LTAF e l’art. 85bis cpv. 1 LAVS (RS 831.10), i ricorsi
contro le decisioni, ai sensi dell’art. 5 PA, rese dalla Cassa svizzera di
compensazione.
3.2. La procedura dinanzi al Tribunale amministrativo federale è retta dalla
PA, in quanto la LTAF non disponga altrimenti (art. 37 LTAF).
4.
4.1. Giusta l'art. 52 cpv. 1 PA, per rimando dell'art. 37 LTAF, l'atto di ricorso
deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la
firma del ricorrente o del suo rappresentante e devono essere allegati la
decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono
in possesso del ricorrente.
4.2. Allorquando mancano le conclusioni, i motivi oppure la firma (in
originale) del ricorrente o del suo rappresentante, l'autorità di ricorso
assegna al ricorrente un breve termine suppletorio per rimediarvi con la
comminatoria che, decorrendo infruttuoso tale termine, non entrerà nel
merito del ricorso (art. 52 cpv. 2 e 3 PA).
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4.3. Benché non si possa assoggettare a requisiti troppo rigorosi un ricorso
occorre comunque, da un lato, che nel ricorso si spieghi, anche se in modo
conciso, perché l'atto impugnato è contestato (motivi del ricorso) – in altri
termini, se è stato violato il diritto federale, o se vi è stata, e quale, una
constatazione inesatta o incompleta dei fatti giuridicamente rilevanti, o se
la decisione impugnata è inadeguata e perché – nonché dall'altro lato, che
sia indicato cosa si chiede in caso d'accoglimento del ricorso stesso
(conclusioni).
4.1. Inoltre, invii per fax, posta elettronica (e-mail) o servizi di messaggeria
elettronica (per esempio SMS, MMS, WhatsApp, ecc.) non soddisfano i
requisiti della forma scritta necessaria per la validità di un ricorso (cfr. DTF
145 V 90; 142 V 152 consid. 2.2 con rinvii; cfr. pure sentenza del TF
9C_404/2020 del 24 giugno 2020).
5.
In virtù dell'art. 20 cpv. 1 PA, un termine computato in giorni, se deve essere
notificato alle parti, comincia a decorrere il giorno dopo la notificazione. Se
l'ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno
riconosciuto festivo dal diritto federale o cantonale, il termine scade il primo
giorno feriale seguente (art. 20 cpv. 3 PA). Inoltre, i termini stabiliti dalla
legge o dall'autorità in giorni non decorrono dal 15 luglio al 15 agosto
incluso (art. 22a cpv. 1 lett. b PA).
6.
6.1. Ritenuto che nello scritto di posta elettronica del 21 giugno 2026 i
surriferiti requisiti di legge – forma scritta necessaria, motivi e conclusioni
chiare (con riferimento alla ragione per cui la CSC nella decisione su
opposizione del 21 maggio 2026 ha dichiarato irricevibile, poiché non
adempiva i requisiti formali di cui all’art. 10 cpv. 1 e 5 OPGA, l’opposizione
dell’interessato) nonché, in particolare, la firma manoscritta in originale del
ricorso – non erano adempiti, il Tribunale amministrativo federale, con
decisione incidentale del 29 giugno 2026 (doc. TAF 3), ha invitato
l’insorgente a presentare, nel termine di 5 giorni a decorrere da quello
successivo alla notificazione della decisione incidentale medesima, un atto
ricorsuale in forma scritta comprendente motivi e conclusioni chiare (riferiti
alla decisione di irricevibilità dell’opposizione resa il 21 maggio 2026)
nonché la propria firma manoscritta in originale, con comminatoria di
inammissibilità del ricorso in caso di decorso infruttuoso del termine.
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6.2. Secondo l’estratto “Tracciamento degli invii” della Posta svizzera, la
menzionata decisione incidentale del 29 giugno 2026 di questo Tribunale
è stata notificata al ricorrente il 1° agosto 2026. Il termine di 5 giorni per
presentare un atto di ricorso che adempisse i requisiti di legge, come
indicato nella decisione incidentale del 29 giugno 2026, ha iniziato a
decorrere, in virtù delle ferie giudiziarie (art. 22a cpv. 1 lett. b PA), il 16
agosto 2026 ed è scaduto il 20 agosto 2020. Il 10 agosto 2026, l’interessato
ha trasmesso, per posta elettronica, a questo Tribunale uno scritto,
intitolato “reclamo a CSC e TAF”, in cui, per quanto attiene al suo ricorso,
si è limitato a segnalare “in breve tutt’e due solo per dir poiché mai ovviò
(per la CSC), fu appieno formale, chiaro, minuzioso chiuda/eremo il caso”
(scritto che è stato inoltrato, per posta elettronica, anche dinanzi alla CSC).
Ciò premesso, il messaggio di posta elettronica del 10 agosto 2026 non
può essere considerato una valida regolarizzazione del ricorso del 21
giugno 2026, non essendo adempiuto il presupposto della forma scritta
necessaria per la validità di un ricorso (cfr., in particolare, il consid. 4.4 della
presente sentenza) e non essendo stato inoltrato un ricorso comprendente
motivi, conclusioni chiare – riferiti alla decisione di irricevibilità
dell’opposizione resa il 21 maggio 2026 dalla CSC – e firma manoscritta in
originale. Per conseguenza, il ricorso del 21 giugno 2026 è inammissibile
(art. 23 PA).
7.
Il giudice dell’istruzione decide quale giudice unico la non entrata nel merito
di impugnazioni manifestamente inammissibili (art. 23 cpv. 1 lett. b LTAF).
8.
8.1. Non si prelevano spese processuali (art. 85bis cpv. 2 LAVS).
8.2. Al ricorrente, soccombente, non spetta altresì alcuna indennità per
spese ripetibili (art. 64 PA in combinazione con l'art. 7 cpv. 1 e 2 del
regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle
cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]
a contrario). Peraltro, le autorità federali, quand'anche vincenti, non hanno
di principio diritto a un'indennità a titolo di ripetibili (art. 7 cpv. 3 TS-TAF),
salvo eccezioni non ravvisabili nel caso concreto (v., fra l'altro, DTF 127 V
20).
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
Non si prelevano spese processuali né si attribuiscono spese ripetibili.
3.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all’autorità inferiore e
all’UFAS.
Il giudice unico: La cancelliera:
Vito Valenti Marcella Lurà
I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.
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Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna,
entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e
segg. e 100 LTF). Il termine è reputato osservato se gli atti scritti sono
consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta
svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più
tardi l'ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). Gli atti scritti devono
contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed
essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte
ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere
allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione:
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