Bundesverwaltungsgerichtsentscheid

TAF F-7070/2026

F-7070/2026Entscheid vom 07.10.2026Bürgerrecht und AusländerrechtOriginalsprache: IT

Zusammenfassung

Sachverhalt

Die iranischen Beschwerdeführer stellten am 17. Juli 2026 nach ihrer illegalen Einreise nach Zypern dort ein erstes Asylgesuch und am 1. September 2026 in der Schweiz ein weiteres Gesuch. Die SEM trat am 21. September 2026 gestützt auf die Dublin-Zuständigkeit nicht auf das Gesuch ein und ordnete die Überstellung nach Zypern an. Dagegen erhoben die Beschwerdeführer Beschwerde mit dem Begehren, die Schweiz müsse das Asylgesuch selbst prüfen oder den Sachverhalt ergänzend abklären.

Erwägungen

Das Bundesverwaltungsgericht hielt fest, dass wegen der Registrierung der Asylgesuche nach dem 12. Juni 2026 nicht mehr die Dublin-III-Verordnung, sondern die Verordnung (EU) 2024/1351 anwendbar ist. Da Zypern das erste Asylgesuch am 17. Juli 2026 registriert hatte und die zyprischen Behörden den Eingang der Wiederaufnahme-Mitteilung bestätigten, war Zypern für die Behandlung des Asylgesuchs zuständig. Nach der konstanten Rechtsprechung bestehen im zyprischen Asylsystem trotz bestehender Schwierigkeiten keine systemischen Mängel, die einer Überstellung entgegenstehen würden; auch der Gesundheitszustand der Beschwerdeführer begründet kein Überstellungshindernis. Eine Verletzung des rechtlichen Gehörs verneinte das Gericht, weil sich die Ehefrau zur Frage der Überstellung äussern konnte.

Entscheid

Die Beschwerde wird abgewiesen. Die Nichtanhandnahme des Asylgesuchs und die Überstellung der Beschwerdeführer nach Zypern werden bestätigt.

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Vollständiger Entscheid

Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal

Corte VI
F-7070/2026

Sentenza del 7 ottobre 2026

Composizione Giudice Regula Schenker Senn, giudice unica,
con l'approvazione del giudice Gregor Chatton;
cancelliere Dario Quirici.

Parti A._______, nato il …,
B._______, nata il …,
Iran,
rappresentati da SOS Ticino - Caritas Svizzera,
Via 1° agosto, casella postale 1328,
6830 Chiasso,
ricorrenti,

contro

Segreteria di Stato della migrazione SEM,
Quellenweg 6,
3003 Berna,
autorità inferiore.

Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento
(art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi); decisione della SEM
del 21 settembre 2026 / N ...
F-7070/2026

Visto che:

il 17 luglio 2026, a Cipro, dove sono entrati illegalmente, è stata registrata
la prima domanda d’asilo dei coniugi ricorrenti,

il 1° settembre 2026, giunti in Svizzera, essi hanno presentato una seconda
domanda d’asilo,

il 21 settembre 2026, istruito il caso e inoltrata alle autorità cipriote una
notifica di ripresa in carico, le quali ne hanno confermato il ricevimento, la
SEM non è entrata nel merito della domanda d’asilo dei ricorrenti,
ordinando il loro trasferimento a Cipro (decisione NEM),

il 23 settembre 2026, rappresentati da SOS Ticino – Caritas Svizzera, essi
hanno ricevuto la decisione,

il 30 settembre 2026, tramite il loro rappresentante, essi hanno adito questo
Tribunale chiedendo, con la dispensa dalle spese processuali e dal
corrispondente anticipo, che l’esecuzione della decisione sia sospesa a
titolo supercautelare e concesso l’effetto sospensivo al ricorso; sul piano
sostanziale, chiedono che esso sia accolto e la decisione annullata con
rinvio degli atti alla SEM per l’esame nazionale della domanda o per
completare l’istruzione,

il 1° ottobre 2026, questo Tribunale ha ottenuto l’incarto della SEM e
ordinato la sospensione provvisoria del trasferimento,

e considerato che:

le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla
procedura amministrativa (PA), dalla legge sul Tribunale amministrativo
federale (LTAF) e dalla legge sul Tribunale federale (LTF), in quanto la
legge sull’asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi),

presentato tempestivamente contro una decisione in materia d’asilo della
SEM (artt. 6, 105 e 108 cpv. 3 LAsi nonché gli artt. 31 a 33 LTAF), il ricorso
è ammissibile (artt. 5, 48 cpv. 1, 52 e 63 cpv. 4 PA); i ricorsi manifestamente
infondati, come in concreto, sono decisi in procedura semplificata dal
giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice, e la decisione è
motivata soltanto sommariamente (artt. 111 lett. e nonché 111a LAsi),

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siccome la domanda d’asilo in Svizzera è stata registrata il 1° settembre
2026, ossia dopo il 12 giugno 2026 (N.B.: anche la domanda a Cipro è
stata registrata dopo questa data), non è il regolamento (UE) n. 604/2013
(RD III) che si applica alla fattispecie, ma il regolamento (UE) n. 2024/1351
(RAMM) che ha abrogato il RD III con effetto dal 12 giugno 2026 (artt. 83,
84 par. 1-2 e 85 RAMM come da Rettifica del 25.11.2025),

la SEM verifica la competenza nazionale per trattare una domanda d’asilo
in conformità al RAMM (art. 29a cpv. 1 dell’ordinanza 1 sull’asilo [OAsi 1]);
se individua un altro Stato competente a riprendere in carico il richiedente,
glielo notifica e pronuncia la non entrata nel merito della domanda con o
senza conferma del ricevimento della notifica da parte del detto Stato (artt.
29a cpv. 2 OAsi 1 nonché 16 par. 1, 17 par. 1, 36 par. 1 lett. b, 41 e 42 par.
1-2 RAMM),

in concreto è accertato che la prima domanda d’asilo è stata registrata a
Cipro il 17 luglio 2026; la SEM ha quindi trasmesso alle autorità cipriote
una notifica di ripresa in carico dei ricorrenti il 4 settembre 2026, le quali ne
hanno confermato ricevimento il 18 settembre 2026, riconoscendo così la
competenza di Cipro a trattare la domanda d’asilo (art. 41 par. 3 RAMM),

per opporsi al loro trasferimento i ricorrenti sostengono, in breve, che i loro
diritti di richiedenti l’asilo non sarebbero sufficientemente garantiti a Cipro,

rispetto allo stato del sistema d’asilo cipriota, la giurisprudenza consolidata
di questo Tribunale, emanata in applicazione del RD III, ha stabilito che
esso, malgrado le sue “criticità” (ricorso, pag. 6), non presenta carenze
sistemiche (cfr. sentenze del TAF F-7266/2025 del 30 settembre 2025
consid. 5, F-53/2023 del 12 aprile 2023 consid. 5.2, D-1715/2023 del
12 aprile 2023 pag. 7 e F-3449/2021 del 4 agosto 2021 consid. 6.5 e 6.6),
dimodoché non si può ragionevolmente sostenere che Cipro non
rispetterebbe i suoi obblighi nei confronti dei ricorrenti derivanti dal diritto
internazionale e comunitario, regolamento (UE) 2024/1348 (procedura) e
direttiva (UE) 2024/1346 (accoglienza) compresi (cfr., riguardo all’accesso
alle cure mediche, anche AIDA: Cyprus Update on 2025, marzo 2026, pag.
135); quanto allo stato di salute attuale, psichico e somatico, dei ricorrenti,
esso non rivela particolarità salienti ai fini della presente procedura, come
risulta dalla decisione chiara e dettagliata della SEM (pagg. 7 e 8) e dal
relativo incarto; ne deriva che, sia sotto il profilo oggettivo (stato del sistema
d’asilo cipriota) che soggettivo (stato di salute dei ricorrenti), il trasferimento
è possibile (artt. 16 par. 3 a contrario e 42 RAMM; N.B.: a questo Tribunale
preme ancora sottolineare, ad abundantiam, che il fatto che la SEM non

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abbia posto alla ricorrente moglie “alcuna domanda di approfondimento”
sulle pretese “molestie subite nel centro di Pournara” [ricorso, pag. 4], non
costituisce, a differenza di quanto sostengono i ricorrenti senza formulare
una conclusione formale nel petito [ricorso, pagg. 5 e 8], una violazione del
suo diritto di essere sentita sulla possibilità o meno del trasferimento,
considerato che ha potuto esprimersi in proposito liberamente [incarto
SEM, doc. 39]),

in conclusione, è a ragion veduta che la SEM non è entrata nel merito della
domanda d’asilo, pronunciando il trasferimento dei ricorrenti a Cipro (artt.
31a cpv. 1 lett. b e 44 LAsi), da cui il respingimento del ricorso e la conferma
della decisione impugnata,

visto l’esito del litigio, la domanda di dispensa dalle spese processuali è
respinta; esse sono fissate a fr. 750.– e poste a carico dei ricorrenti (art. 63
cpv. 1 e 5 PA nonché l’art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese
ripetibili nelle cause dinanzi al TAF [TS-TAF, RS 173.320.2]),

la presente sentenza rende le misure supercautelari obsolete e la richiesta
di concessione dell’effetto sospensivo priva d’oggetto,

la sentenza è definitiva e non può essere impugnata con ricorso in materia
di diritto pubblico davanti al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF),

(dispositivo alla pagina seguente)

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il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1.
Il ricorso è respinto.

2.
La domanda di dispensa dalle spese processuali è rigettata.

3.
Le spese processuali di fr. 750.– sono poste a carico dei ricorrenti. Questo
importo deve essere versato alla cassa del Tribunale entro 30 giorni dalla
spedizione della presente sentenza.

4.
Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all’Ufficio della
migrazione del Canton Lucerna.

La giudice unica: Il cancelliere:

Regula Schenker Senn Dario Quirici

Data di spedizione:

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Comunicazione:

– al rappresentante dei ricorrenti (per raccomandata; allegato: fattura);
– alla SEM, ad N …;
– all’Ufficio della migrazione (Amt für Migration), Fruttstrasse 15, 6002
Lucerna (in copia)

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