Bundesgerichtsentscheid

Denuncia all'autorità di vigilanza secondo l'art. 1 cpv. 2 LTF in relazione con l'art. 71 cpv. 1 PA

12T_1/2026Entscheid vom 21.08.2026AufsichtsbeschwerdenOriginalsprache: DE

Zusammenfassung

Sachverhalt

A.________, ein zum Zeitpunkt der angefochtenen Verfügung minderjähriger unbegleiteter Asylsuchender, focht am 21. Februar 2025 beim Bundesverwaltungsgericht den Entscheid des SEM an, mit dem ihm die Flüchtlingseigenschaft verweigert, das Asylgesuch abgewiesen und die Wegweisung angeordnet worden war. Am 19. Januar 2026 erhob er beim Bundesgericht eine aufsichtsrechtliche Anzeige wegen Rechtsverzögerung im beim Bundesverwaltungsgericht hängigen Verfahren yyy.

Erwägungen

Das Bundesgericht hielt fest, dass seine Aufsicht über das Bundesverwaltungsgericht nach Art. 1 Abs. 2 BGG in Verbindung mit Art. 71 Abs. 1 VwVG rein administrativer Natur ist und sich nicht auf die Rechtsprechung erstreckt. Bei behaupteter Rechtsverzögerung greift die Aufsichtsbehörde nur ein, wenn die Verzögerung auf ein strukturelles organisatorisches oder administratives Problem schliessen lässt. Zwar war das asylrechtliche Beschwerdeverfahren seit über einem Jahr hängig, doch legte das Bundesverwaltungsgericht dar, dass Beschwerden unbegleiteter Minderjähriger grundsätzlich prioritär nach Art. 17 Abs. 2bis AsylG behandelt werden und die Reihenfolge der Erledigung gesetzlich vorgegebenen Prioritäten folgt. Dass einzelne prioritäre Verfahren dennoch nicht besonders rasch erledigt werden, genügt für sich allein nicht als Nachweis eines strukturellen Problems, zumal der Entscheid im Verfahren yyy inzwischen am 4. März 2026 ergangen war.

Entscheid

Der Anzeige wegen Rechtsverzögerung wurde keine Folge gegeben. Das Bundesgericht verneinte das Vorliegen eines strukturellen organisatorischen oder administrativen Problems beim Bundesverwaltungsgericht.

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Vollständiger Entscheid

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Il 21 febbraio 2025, A.________, nato il xxx in U.________, minorenne all'epoca dei fatti, rappresentato dalla Protezione giuridica della Regione Ticino e Svizzera centrale, ha presentato un ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale contro la decisione della Segreteria di Stato della migrazione (SEM) del 12 febbraio 2025, con la quale gli veniva negata la qualità di rifugiato come minorenne non accompagnato. La domanda d'asilo era pertanto respinta e veniva pronunciato il suo allontanamento dalla Svizzera. 1.2. Il 19 gennaio 2026, il minorenne A.________ ha presentato alla Commissione amministrativa del Tribunale federale una denuncia in materia di vigilanza nei confronti del Tribunale amministrativo federale per ritardata giustizia nel procedimento yyy. 2. 2.1. Il presente procedimento riguarda una denuncia di vigilanza ai sensi dell'art. 1 cpv. 2 della legge sul Tribunale federale (LTF; RS 173.110) e dell'art. 3 lett. f del regolamento sulla vigilanza del Tribunale federale (RVTF; RS 173.110.132) in combinazione con l'art. 71 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021). L'introduzione di un'istanza di vigilanza non conferisce alcun diritto di parte (art. 9 cpv. 2 RVTF; art. 71 cpv. 2 PA). 2.2. La vigilanza del Tribunale federale sul Tribunale amministrativo federale è di natura amministrativa (cfr. art. 1 cpv. 2 LTF; art. 3 cpv. 1 PA; art. 1 cpv. 1 RVTF); la giurisprudenza non rientra nel campo di applicazione della vigilanza (art. 2 cpv. 2 RVTF). In caso di denegata o ritardata giustizia, il Tribunale federale interviene quale autorità di sorveglianza amministrativa unicamente se è stato constatato un problema strutturale di natura organizzativa o amministrativa (DTF 144 II 486). 3. 3.1. Il procedimento yyy è pendente da oltre un anno dalla presentazione del ricorso il 21 febbraio 2025. 3.2. Nella sua presa di posizione datata 7 aprile 2026, il Tribunale amministrativo federale indica che i ricorsi riguardanti minori non accompagnati sono di principio trattati con priorità, conformemente all'art. 17 cpv. 2bis LAsi, al fine di statuire in tempi brevi dopo il deposito del ricorso. Esso precisa tuttavia che, in singoli casi, tale priorità può non essere rispettata. Nel settore dell'asilo e degli stranieri occorre infatti decidere su un gran numero di ricorsi. Il Tribunale amministrativo federale espone che la propria strategia di evasione dei ricorsi in materia di asilo è definita conformemente all'art. 109b LAsi, tenendo conto sia della strategia della SEM per il trattamento delle domande di cui all'art. 37b LAsi, sia dei termini legali di ricorso e di evasione dei ricorsi. In questo contesto, conformemente alla volontà del legislatore, rivestono particolare importanza, oltre all'obbligo di trattare con priorità i ricorsi concernenti minori non accompagnati, i termini previsti dall'art. 109 LAsi nelle procedure celeri (cpv. 1) e per i ricorsi contro le decisioni di non entrata nel merito (cpv. 3). 3.3. Il fatto che, in singoli casi, i procedimenti riguardanti minori non accompagnati non vengano evasi in termini più brevi non consente, di per sé, di concludere all'esistenza di un problema strutturale di natura organizzativa o amministrativa, qualora risulti che il Tribunale amministrativo federale continui ad applicare un sistema di priorità definito dal legislatore. 3.4. Diversamente, nei procedimenti che non beneficiano di alcuna priorità in materia d'asilo, numerosi ricorsi sono pendenti da anni senza che sia prevedibile una loro evasione entro un termine ragionevole. In tali casi, il perdurare dei ritardi può essere indice di un problema strutturale di natura amministrativa o organizzativa (cfr. 12T_3/2025 e 12T_4/2025 del 15 giugno 2026). 3.5. In base alle considerazioni che precedono, non vi sono elementi che indichino che la durata del procedimento yyy sia imputabile ad un problema strutturale di natura organizzativa o amministrativa piuttosto che all'ordine di priorità nell'evasione dei ricorsi. Il Tribunale amministrativo federale ha inoltre indicato che la decisione nel procedimento yyy è stata nel frattempo resa il 4 marzo 2026. Per questi motivi, il Tribunale federale decreta: 1. Non viene dato seguito alla denuncia. 2. Non vengono riscosse spese. 3. Il presente atto è comunicato per iscritto al Tribunale amministrativo federale con copia al denunciante. In nome della Commissione amministrativa del Tribunale federale svizzero Il Presidente: Il segretario generale: Chaix Lüscher Navigation Neue Suche ähnliche Leitentscheide suchen ähnliche Urteile ab 2000 suchen Drucken nach oben Back false

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