Bundesgerichtsentscheid

Revoca definitiva della licenza di condurre; inammissibilità del ricorso cantonale

1C_326/2026Entscheid vom 08.09.2026VerwaltungsverfahrenOriginalsprache: DE

Zusammenfassung

Sachverhalt

Der Beschwerdeführer focht die definitive Aberkennung seines Führerausweises beim Tessiner Staatsrat an, legte seiner kantonalen Beschwerde aber nur die erste Seite der angefochtenen Verfügung bei. Trotz Nachfrist zur Einreichung der vollständigen Verfügung erklärte der Staatsrat die Beschwerde als unzulässig; das Verwaltungsgericht des Kantons Tessin bestätigte diesen Nichteintretensentscheid. Vor Bundesgericht verlangte der Beschwerdeführer die Aufhebung sowohl des kantonalen Urteils als auch der ursprünglichen Administrativverfügung.

Erwägungen

Das Bundesgericht hielt fest, Streitgegenstand sei einzig die kantonale Unzulässigerklärung, nicht die materielle Rechtmaessigkeit des definitiven Führerausweisentzugs. Nach den massgeblichen Bestimmungen der tessinischen LPAmm musste die vollständige angefochtene Verfügung der Beschwerde beigelegt werden; nachdem der Beschwerdeführer den formellen Mangel trotz angesetzter Nachfrist nicht behoben hatte, durfte die kantonale Instanz auf die Beschwerde nicht eintreten, ohne in überspitzten Formalismus zu verfallen. Die vor Bundesgericht erhobenen Rügen genügten den Begründungsanforderungen von Art. 42 Abs. 2 und Art. 106 Abs. 2 BGG nicht, weil sie sich nicht hinreichend mit der tragenden Begründung des angefochtenen Urteils auseinandersetzten. Dies galt auch für die pauschalen Hinweise auf Art. 29 Abs. 1 und 2 BV sowie auf sprachliche Schwierigkeiten.

Entscheid

Die Beschwerde wurde als unzulässig erklärt. Damit blieb der kantonale Entscheid bestehen, wonach auf die Beschwerde gegen die Verfügung über den definitiven Führerausweisentzug nicht eingetreten wird.

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Vollständiger Entscheid

Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

1C_326/2026

Sentenza dell'8 settembre 2026

I Corte di diritto pubblico

Composizione
Giudici federali Haag, Presidente,
Chaix, Kneubühler, Müller, Merz,
Cancelliere M. Piatti.

Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,

contro

Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino, sezione della circolazione, Ufficio giuridico, 6528 Camorino,
Consiglio di Stato del Cantone Ticino, piazza Governo 6, casella postale 2170, 6501 Bellinzona.

Oggetto
Revoca definitiva della licenza di condurre; inammissibilità del ricorso cantonale,

ricorso contro la decisione emanata il 20 maggio 2026 dalla Giudice delegata del Tribunale cantonale amministrativo (52.2026.188).

Fatti:

A.

Il 19 marzo 2026 A.________ ha impugnato dinanzi al Consiglio di Stato del Cantone Ticino la decisione emanata l'11 marzo 2026 dalla Sezione cantonale della circolazione (concernente la revoca definitiva della licenza di condurre), allegandone al ricorso soltanto la prima pagina. Con raccomandata del 24 marzo 2026, validamente notificata il giorno successivo, il Governo gli ha quindi impartito un termine di sette giorni per produrre la decisione impugnata completa con la comminatoria che, in caso di inosservanza, il gravame sarebbe stato dichiarato irricevibile in applicazione degli art. 12 cpv. 1 e 70 cpv. 1 della legge cantonale sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAmm; RL 165.100). Constatato che il ricorrente non aveva dato seguito a tale richiesta, con risoluzione del 6 maggio 2026 (n. 2255) il Consiglio di Stato ha dichiarato irricevibile il ricorso.

B.

Adito dall'interessato, il Tribunale cantonale amministrativo ne ha respinto il ricorso con sentenza del 20 maggio 2026.

C.

A.________ presenta un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale postulando, concesso al gravame l'effetto sospensivo, l'annullamento della succitata sentenza, nonché della risoluzione governativa del 6 maggio 2026 e della decisione dell'11 marzo 2026. In via subordinata, chiede il rinvio della causa all'autorità inferiore per nuovo giudizio nel merito. Postula inoltre di essere esentato dal pagamento delle spese giudiziarie.
Non è stato ordinato uno scambio degli scritti, ma è stato richiamato l'incarto cantonale.

Diritto:

1.

1.1. Il Tribunale federale vaglia d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 151 II 68 consid. 1). Il gravame è stato presentato, legittimamente, sia in italiano che in tedesco, con due versioni dall'identico contenuto (art. 42 cpv. 1 LTF). In concreto, non vi è tuttavia motivo di scostarsi dal principio secondo cui il procedimento si svolge nella lingua della decisione impugnata, in concreto quella italiana (art. 54 cpv. 1 LTF). Peraltro, il ricorrente non chiede che la procedura dinanzi al Tribunale federale si svolga in una diversa lingua ufficiale.

1.2. Nella misura in cui contesta le motivazioni della decisione dell'11 marzo 2026 in relazione alla revoca definitiva della sua licenza di condurre, il ricorrente solleva delle questioni di merito che esulano dall'oggetto del litigio, delimitato dal giudizio impugnato (DTF 142 I 155 consid. 4.4.2; 136 II 457 consid. 4.2) e sulle quali la Corte cantonale non si è pronunciata. Quest'ultima era infatti chiamata a statuire unicamente sull'inammissibilità del gravame al Consiglio di Stato, non invece sulla fondatezza del succitato provvedimento amministrativo. Sotto questo profilo, le critiche ricorsuali sono pertanto inammissibili.

2.

2.1. La stessa conclusione si impone anche per le altre censure addotte nell'impugnativa (cfr. consid. 2.3). Infatti, con il ricorso in materia di diritto pubblico si può far segnatamente valere la violazione del diritto federale (art. 95 lett. a LTF), che il Tribunale federale applica d'ufficio (art. 106 cpv. 1 LTF). Tuttavia, secondo l'art. 42 cpv. 2 LTF, nei motivi del ricorso occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto; le censure meramente appellatorie sono inammissibili (DTF 152 IV 73 consid. 1.1.1; 150 V 340 consid. 2). Inoltre, quando viene invocata la violazione di diritti costituzionali, come in concreto (art. 29 cpv. 1 e 2 Cost.), il Tribunale federale vaglia le censure soltanto se esplicitamente sollevate e motivate in modo chiaro e preciso, rispettando le rigorose esigenze di motivazione accresciuta sancite dall'art. 106 cpv. 2 LTF (DTF 150 I 50 consid. 3.3.1). In virtù dell'art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF è quindi indispensabile che il ricorso si confronti con la motivazione della decisione impugnata e indichi, in modo circostanziato, in che cosa consista la violazione del diritto. Il ricorrente non può limitarsi a ribadire le tesi giuridiche già sostenute dinanzi all'autorità inferiore, ma deve incentrare la propria critica sulle motivazioni contenute nel giudizio avversato (DTF 150 II 346 consid. 1.5.3; 140 III 86 consid. 2). Per il resto, iI Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF).

2.2. La Corte cantonale ha rilevato che, giusta l'art. 70 cpv. 1 LPAmm, la persona ricorrente deve allegare al ricorso cantonale la decisione impugnata nonché i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in suo possesso. Ha poi osservato che, secondo l'art. 12 cpv. 1 LPAmm, le "istanze o i ricorsi che non adempiono i requisiti di legge, che sono illeggibili o sconvenienti vengono rinviati all'interessato con l'invito a rifarli entro un termine perentorio, sotto comminatoria che, trascorso infruttuoso tale termine, saranno dichiarati irricevibili". Ha inoltre ricordato che, quando un ricorso presenta carenze formali rimediabili, il divieto del formalismo eccessivo impone all'autorità adita di assegnare all'interessato un congruo termine per sanarle, avvertendolo delle conseguenze dell'eventuale inosservanza (cfr. DTF 142 IV 299 consid. 1.3.4; 142 I 10 consid. 2.4.3; sentenza 2C_424/2024 del 12 febbraio 2025 consid. 5.3.1). Ciò posto, ha quindi accertato che il ricorrente aveva adito il Consiglio di Stato senza allegare integralmente la decisione impugnata, limitandosi infatti a produrne soltanto la prima pagina di due. Ha inoltre rilevato che, con scritto del 24 marzo 2026, notificato il giorno successivo, il Governo gli ha impartito, con la comminatoria succitata (art. 12 cpv. 1 LPAmm), un termine di sette giorni per rimediare a tale vizio formale producendo la decisione integrale. Poiché l'insorgente non vi aveva dato seguito, la Corte cantonale ha quindi ritenuto che il Consiglio di Stato avesse correttamente dichiarato irricevibile il gravame ed escluso che tale esito configurasse un formalismo eccessivo, in quanto le garanzie minime poste dalla giurisprudenza federale erano state rispettate.

2.3. Disattendendo il suo obbligo di motivazione, il ricorrente non si confronta minimamente con queste argomentazioni né tenta di spiegare in che misura esse violerebbero il diritto. Censurando anzitutto la violazione del divieto del formalismo eccessivo (sulla definizione, cfr. DTF 149 III 12 consid. 3.3.1), afferma genericamente che il ricorso al Governo "identificava correttamente la decisione impugnata per data e autorità emittente", ne indicava il numero d'incarto, era stato presentato "ampiamente entro il termine" e conteneva "integralmente i motivi del ricorso". A suo avviso, la mancata produzione della seconda pagina della decisione dell'11 marzo 2026 costituiva, pertanto, una "carenza formale minore che non ha causato alcun pregiudizio all'autorità", motivo per cui la Corte cantonale avrebbe confermato a torto l'irricevibilità del gravame al Consiglio di Stato. Con tali argomentazioni, il ricorrente si limita a richiamare l'art. 29 cpv. 1 Cost., senza tuttavia illustrarne la portata e spiegare sotto quale profilo il giudizio impugnato violerebbe tale disposizione costituzionale. Decisivo è inoltre ch'egli non si confronta - come gli spettava fare (DTF 150 II 346 consid. 1.5.3) - con la motivazione centrale della Corte cantonale, fondata sugli art. 12 cpv. 1 e 70 cpv. 1 LPAmm, secondo cui la presentazione integrale della decisione della Sezione della circolazione dell'11 marzo 2026 costituiva un requisito legale del ricorso al Governo e la mancata sanatoria del relativo vizio formale, ne comportava l'irricevibilità, senza che ciò costituisse un formalismo eccessivo. Peraltro, laddove sostiene in termini generici che un gravame non potrebbe essere dichiarato inammissibile "senza concedere un'autentica possibilità di rimedio", l'insorgente sembra prescindere proprio da tale argomentazione, nonché dai fatti accertati dalla Corte cantonale, ch'egli neppure contesta d'arbitrio (cfr. art. 97 cpv. 1 e 105 cpv. 1 LTF; DTF 151 I 41 consid. 3.4; 150 II 537 consid. 3.1). Nel lamentare un formalismo eccessivo, egli non si esprime infine sulle disposizioni del diritto cantonale dalla cui applicazione pretende di dedurre la violazione costituzionale invocata. La censura, insufficientemente motivata, è pertanto inammissibile.

Il ricorrente lamenta inoltre una violazione del suo diritto di essere sentito (art. 29 cpv. 2 Cost.). Senza ulteriori riferimenti, sostiene di essere un "cittadino austriaco la cui lingua madre è il malayalam", di comunicare in inglese e in un tedesco elementare, di non comprendere l'italiano e di avere agito senza patrocinio legale. Anche sotto questo profilo, egli non spiega però quale aspetto del giudizio impugnato integrerebbe una violazione della garanzia costituzionale invocata, né in che misura essa sarebbe stata disattesa. Non si confronta inoltre con la motivazione dell'autorità inferiore, secondo cui egli si era espresso in un italiano corretto durante l'intera procedura cantonale e nulla gli impediva di avvalersi dell'assistenza di un patrocinatore. Per il resto, non adduce espressamente che la mancata regolarizzazione del gravame al Governo fosse riconducibile a difficoltà linguistiche. In queste specifiche circostanze, il semplice richiamo dell'art. 29 cpv. 2 Cost. non risulta sufficiente ai fini delle esigenze di motivazione accresciuta secondo l'art. 106 cpv. 2 LTF (cfr. consid. 2.1).

3.

In esito, il ricorso è inammissibile. Viste le particolarità della fattispecie, si può eccezionalmente rinunciare al prelievo delle spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 LTF). Per il resto, non si assegnano ripetibili (art. 68 cpv. 1 e 3 LTF). Questa sentenza rende priva di oggetto la domanda di conferimento dell'effetto sospensivo al ricorso.

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.

Il ricorso è inammissibile.

2.

Non si prelevano spese giudiziarie.

3.

Comunicazione al ricorrente, al Consiglio di Stato, al Dipartimento delle istituzioni, Sezione della circolazione (Ufficio giuridico), nonché al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.

Losanna, 8 settembre 2026

In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Haag

Il Cancelliere: M. Piatti

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