Imposta cantonale e communale del Cantone Ticino e imposta federale diretta, periodo fiscale 2023
Zusammenfassung
Sachverhalt
Die A.________ AG focht beim Tessiner Verwaltungsgericht eine Einspracheentscheidung betreffend Kantons- und Gemeindesteuern sowie direkte Bundessteuer 2023 an. Die kantonale Instanz verlangte einen Kostenvorschuss bis zum 3. Juni 2026 und wies darauf hin, dass die Beschwerde bei nicht fristgerechter Zahlung unzulässig sei. Da der Vorschuss erst am 11. Juni 2026 bezahlt wurde, trat die Vorinstanz auf das Rechtsmittel nicht ein; dagegen gelangte die Gesellschaft an das Bundesgericht.
Erwägungen
Das Bundesgericht hielt fest, dass eine Beschwerde nach Art. 42 und 106 BGG hinreichend begründet sein muss, insbesondere wenn eine willkürliche Anwendung kantonalen Rechts oder eine Verletzung verfassungsmässiger Rechte geltend gemacht wird. Die Beschwerdeführerin setzte sich jedoch nicht substanziiert mit den vorinstanzlichen Gründen auseinander, wonach weder die Verlängerung der Postlagerfrist noch die nicht belegten gesundheitlichen Probleme des Verwaltungsrats eine Wiederherstellung der Frist rechtfertigten. Soweit sie sich auf Art. 9, 29 und 29a BV berief, blieb die Rüge rein allgemein und genügte den qualifizierten Begründungsanforderungen nicht. Das Bundesgericht ergänzte, dass selbst bei genügender Begründung weder der Vertrauensschutz noch das Verbot des überspitzten Formalismus oder die Rechtsweggarantie verletzt wären, da die Zahlungsfrist korrekt angesetzt und die Säumnisfolgen klar angedroht worden waren.
Entscheid
Das Bundesgericht trat auf die Beschwerde nicht ein. Damit bleibt der kantonale Nichteintretensentscheid wegen verspäteter Bezahlung des Kostenvorschusses bestehen.
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Vollständiger Entscheid
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
9C_472/2026
Sentenza del 18 settembre 2026
III Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudici federali Moser-Szeless, Presidente,
Cancelliere Savoldelli.
Partecipanti al procedimento
A.________ AG,
ricorrente,
contro
Divisione delle contribuzioni della Repubblica e Cantone Ticino, viale Stefano Franscini 8, 6501 Bellinzona,
opponente.
Oggetto
Imposta cantonale e comunale del Cantone Ticino e imposta federale diretta, periodo fiscale 2023,
ricorso contro la sentenza della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino del 10 luglio 2026 (80.2026.54, 80.2026.55).
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:
1.
1.1. Il 4 aprile 2026, A.________ AG ha contestato davanti alla Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino una decisione su reclamo dell'Ufficio tassazione delle persone giuridiche del Cantone Ticino, emessa il 17 marzo 2026 in materia di imposte cantonali e di imposta federale diretta per il periodo fiscale 2023.
1.2. Con lettera raccomandata del 12 maggio 2026, la Corte cantonale ha domandato ad A.________ AG di versare, entro il 3 giugno 2026, un anticipo a garanzia delle spese processuali, con l'avvertenza che, in caso di mancato o ritardato pagamento entro il termine, il gravame sarebbe stato dichiarato irricevibile (art. 231 cpv. 1 della legge tributaria ticinese del 21 giugno 1994 [LT/TI; RL/TI 640.100]).
1.3. Constatato che, entro il termine impartito, l'anticipo non era stato versato, perché il pagamento era avvenuto solo l'11 giugno 2026, con decisione del 10 luglio 2026 il Presidente della Camera di diritto tributario ha decretato l'irricevibilità dell'impugnativa.
1.4. Con ricorso datato 5 agosto 2026, A.________ AG ha impugnato la sentenza cantonale davanti al Tribunale federale, chiedendone l'annullamento, con restituzione dell'incarto all'istanza giudiziaria inferiore, affinché esamini il gravame nel merito. Domanda in parallelo la concessione dell'assistenza giudiziaria, con rinuncia al prelievo di spese.
2.
2.1. Giusta l'art. 42 LTF, il ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova (art. 42 cpv. 1 LTF). Nei motivi va spiegato in maniera concisa, ma con riferimento all'oggetto del litigio, perché l'atto impugnato viola il diritto federale (art. 42 cpv. 2 in relazione con l'art. 106 cpv. 1 LTF; DTF 149 II 337 consid. 2.2). Fatta eccezione per i casi previsti dall'art. 95 LTF - qui non di rilievo - la violazione del diritto cantonale non è invece criticabile. Di esso è soltanto possibile lamentare un'applicazione contraria al diritto federale e, in particolare, al divieto d'arbitrio o ad altri diritti costituzionali (DTF 143 I 321 consid. 6.1). La denuncia della lesione del divieto d'arbitrio o di altri diritti costituzionali dev'essere formulata in maniera precisa (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 150 I 80 consid. 2.1).
2.2. Per quanto concerne i fatti, il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sugli accertamenti che sono stati svolti dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF). Può scostarsene se sono stati eseguiti ledendo il diritto giusta l'art. 95 LTF o il divieto d'arbitrio sancito dall'art. 9 Cost. (DTF 148 V 366 consid. 3.2 seg.).
2.3. Il ricorso contro la sentenza del 10 luglio 2026 non rispetta le condizioni di motivazione di cui agli art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF.
2.3.1. Preso atto del mancato versamento dell'anticipo spese entro il 3 giugno 2026, la Corte cantonale ha constatato l'irricevibilità del gravame in base all'art. 231 cpv. 1 LT/TI per poi aggiungere: (a) che il prolungamento del termine di giacenza alla Posta Svizzera - segnalato dall'insorgente con lettera dell'11 giugno 2026 - non aveva effetti sul termine impartito per pagare l'anticipo; (b) siccome non erano stati documentati in nessun modo, i "seri motivi di salute" fatti valere dall'amministratore della ricorrente non permettevano di considerare l'esistenza di ragioni per restituire il termine che non era stato rispettato.
2.3.2. In contrasto con l'art. 42 cpv. 2 LTF, il ricorso non contiene però nessun confronto specifico con le due argomentazioni evocate, da cui risultino le ragioni di una violazione del quadro giuridico vigente, perché si limita a ribadire l'esistenza di "circostanze eccezionali" (età dell'amministratore e motivi di salute) e di accordi con la Posta Svizzera, così come l'assenza di volontà di lesione degli obblighi procedurali.
2.3.3. Il gravame non rispetta neppure l'art. 106 cpv. 2 LTF in quanto, nella misura in cui verte sull'accertamento dei fatti sul quale si fonda la sentenza cantonale, per precisarli e completarli, non contiene nessuna argomentazione che sia atta a dimostrare una violazione del divieto d'arbitrio da parte dell'istanza inferiore (DTF 148 V 366 consid. 3.2 seg.). In parallelo, esso si riferisce agli art. 9, 29 e 29a Cost. soltanto in modo generico, senza spiegare con precisione le ragioni per le quali bisognerebbe constatare la lesione di queste norme di rango costituzionale (DTF 150 I 80 consid. 2.1).
2.4. Anche in presenza di un'argomentazione sufficiente, una violazione del principio dell'affidamento, del divieto del formalismo eccessivo e della garanzia della via giudiziaria non sarebbero in ogni caso date.
2.4.1. In effetti, in base agli accertamenti di fatto che risultano dal giudizio impugnato (art. 105 cpv. 1 LTF), la Corte cantonale non ha fornito nessuna informazione che non avrebbe in seguito rispettato, di modo che una lesione del principio dell'affidamento dev'essere esclusa (art. 9 Cost.; DTF 143 V 95 consid. 3.6.2, con riferimento alle condizioni richieste dalla giurisprudenza per un valido richiamo al principio citato).
2.4.2. D'altra parte, in presenza di una procedura in corso, un invio raccomandato che non ha potuto essere consegnato è ritenuto notificato il settimo giorno dal tentativo di consegna infruttuoso (DTF 145 IV 252 consid. 1.3.1; sentenza 9C_385/2026 del 24 giugno 2026 consid. 3) e la non entrata in materia su un ricorso a causa del mancato pagamento dell'anticipo spese entro un congruo termine - impartito con l'avvertenza che, in caso di mancato o ritardato pagamento nel termine assegnato, il gravame sarà dichiarato inammissibile - non comporta né un formalismo eccessivo né una lesione della garanzia della via giudiziaria (art. 29 e 29a Cost; DTF 150 II 346 consid. 1.2.6; 143 I 227 consid. 5.1; sentenza 9C_385/2026, citata, consid. 4). I rimproveri mossi alla Corte cantonale, che si è rivolta alla ricorrente con raccomandata del 12 maggio 2026, impartendole un termine per pagare l'anticipo spese e avvertendola delle conseguenze del mancato rispetto del termine, sarebbero quindi infondati anche nel merito.
3.
3.1. Per quanto precede, il gravame è manifestamente inammissibile e va deciso secondo la procedura di cui all'art. 108 cpv. 1 lett. a e b LTF.
3.2. La domanda di assistenza giudiziaria non può essere accolta siccome, con riferimento alle conclusioni formulate nel ricorso, esso doveva apparire sin dall'inizio come privo di probabilità di successo (DTF 142 III 138 consid. 5.1; sentenza 9C_200/2026 del 26 marzo 2026 consid. 3.2, con ulteriori rinvii). Del resto, l'assistenza giudiziaria non viene di principio accordata alle persone giuridiche (DTF 143 I 328 consid. 3.1; 131 II 306 consid. 5.2.1).
3.3. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza e vanno poste a carico della ricorrente (art. 65 cpv. 1 e 2, art. 66 cpv. 1 LTF). Non si assegnano ripetibili (art. 68 cpv. 3 LTF).
Per questi motivi, la Presidente pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.
3.
Le spese giudiziarie di fr. 500.- sono poste a carico della ricorrente.
4.
Comunicazione alle parti, alla Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino e all'Amministrazione federale delle contribuzioni.
Lucerna, 18 settembre 2026
In nome della III Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
La Presidente: Moser-Szeless
Il Cancelliere: Savoldelli
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