Bundesgerichtsentscheid

Imposte alla fonte del Cantone Ticino, periodo fiscale 2021 - 2022

9C_659/2025Entscheid vom 10.09.2026Öffentliche Finanzen & AbgaberechtOriginalsprache: IT

Zusammenfassung

Sachverhalt

Ein in Italien wohnhafter Grenzgänger arbeitete in den Steuerperioden 2021 und 2022 unselbständig im Kanton Tessin und wurde an der Quelle nach Tarif U1 besteuert. Nachdem er im August 2021 geheiratet hatte und seine Ehefrau nicht erwerbstätig war, verlangte er im Mai 2024 rückwirkend ab September 2021 die Anwendung des Tarifs S1 und die Rückerstattung der zu viel erhobenen Quellensteuer. Die Tessiner Steuerbehörden traten wegen Verspätung nach Art. 137 DBG und Art. 49 Abs. 2 StHG nicht auf das Gesuch ein, während das kantonale Gericht die Neuberechnung anordnete.

Erwägungen

Das Bundesgericht hielt fest, dass streitig einzig sei, ob eine Korrektur des angewandten Quellensteuertarifs trotz Gesuchseinreichung nach dem 31. März des Folgejahres noch verlangt werden kann. Es bestätigte, dass die Revision der Quellensteuerbestimmungen per 1. Januar 2021 Art. 137 DBG und Art. 49 Abs. 2 StHG nur präzisierte, ohne den materiellen Gehalt gegenüber dem früheren Recht entscheidend zu ändern. Deshalb bleibt die Rechtsprechung gemäss BGE 135 II 274 anwendbar, wonach Art. 138 DBG bei einer zu hohen Quellensteuer als lex specialis gilt und eine Rückerstattung auch nach Ablauf der Frist von Art. 137 DBG zulässt, wenn es um die Korrektur einer fehlerhaften Tarifanwendung durch den Arbeitgeber geht. Da der Steuerpflichtige keine zusätzlichen Abzüge geltend machte, sondern bloss die Berichtigung einer überhöhten Belastung wegen falschen Tarifs verlangte, durfte sein Begehren materiell behandelt werden.

Entscheid

Die Beschwerde der Eidgenössischen Steuerverwaltung wird abgewiesen. Der kantonale Entscheid wird bestätigt, und die Quellensteuer ist ab September 2021 unter Anwendung des Tarifs S1 neu zu berechnen.

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Vollständiger Entscheid

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

9C_659/2025

Sentenza del 10 settembre 2026

III Corte di diritto pubblico

Composizione

Giudici federali Moser-Szeless, Presidente,

Stadelmann, Parrino, Beusch, Bollinger,

Cancelliere Savoldelli.

Partecipanti al procedimento

Amministrazione federale delle contribuzioni, Eigerstrasse 65, 3003 Berna,

ricorrente,

contro

A.________, Italia, rappresentato da Organizzazione Cristiano-Sociale Ticinese, Segretariato Regionale del Luganese,

opponente,

Divisione delle contribuzioni della Repubblica e Cantone Ticino, viale Stefano Franscini 8, 6501 Bellinzona.

Oggetto

Imposte cantonali e imposta federale diretta alla fonte, periodi fiscali 2021 - 2022,

ricorso contro la sentenza della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino del 22 ottobre 2025 (80.2024.232).

Fatti:

A.

A.a. A.________ è un cittadino italiano residente in provincia di U.________ (IT) ed è titolare di un permesso per frontalieri per svolgere un'attività lucrativa dipendente nel Cantone Ticino. Egli è sposato dall'agosto 2021 e ha una figlia, nata nel 2019.

A.b. In ragione dell'attività lavorativa nel Cantone Ticino, A.________ è assoggettato all'imposizione alla fonte. Dagli "attestati-ricevuta" (modulo 4A) rilasciati dal datore di lavoro risulta che, per i periodi fiscali 2021 e 2022, il suo reddito da attività dipendente è stato imposto in base alla tabella U1, relativa a "contribuenti celibi/nubili, divorziati, separati legalmente o di fatto, vedovi che vivono in comunione domestica con figli a carico o persone bisognose al cui sostentamento provvedono in modo essenziale". I dettagli dell'imposizione sono i seguenti:

Periodo fiscale

Prestazioni lorde assoggettate all'imposta

Tabella

Imposta trattenuta

Data di rilascio dell'attestato al dipendente

2021

...

U 1

...

27 gennaio 2022

2022

...

U 1

...

27 gennaio 2023

A.c. Il 7 maggio 2024, A.________ ha domandato all'Ufficio delle imposte alla fonte e del bollo del Cantone Ticino (UIFB) di potere beneficiare di una "tassazione correttiva". Il contribuente contestava l'applicazione della tabella U1 e chiedeva, a partire da settembre 2021, l'applicazione della tabella S1, per "contribuenti coniugati aventi il proprio coniuge che non svolge attività lucrativa", con restituzione della differenza. Indicava di essersi sposato nell'agosto 2021 e che nel 2021 e nel 2022 la moglie non aveva lavorato.

A.d. Il 12 giugno 2024, l'UIFB ha deciso che la domanda era irricevibile, a causa del mancato rispetto del termine del 31 marzo dell'anno fiscale successivo a quello della scadenza della prestazione previsto dagli art. 137 LIFD (RS 642.11) e 210 della legge tributaria ticinese del 21 giugno 1994 (LT/TI; RL/TI 640.100).

A.e. Pronunciandosi sul reclamo presentato dal contribuente l'8 luglio 2024, il 17 ottobre 2024 l'UIFB ha osservato che il termine del 31 marzo dell'anno successivo a quello della scadenza della prestazione era perentorio e confermato la propria posizione.

B.

Il 15 novembre 2024, A.________ ha impugnato la decisione su reclamo dell'UIFB con ricorso alla Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Con sentenza del 22 ottobre 2025, quest'ultima ha accolto il gravame, annullato l'atto impugnato e rinviato l'incarto al'UIFB, affinché proceda al ricalcolo dell'imposta alla fonte, applicando la tariffa S1 a partire dal mese di settembre 2021.

C.

Con ricorso in materia di diritto pubblico del 25 novembre 2025, l'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) ha impugnato il giudizio della Corte cantonale davanti al Tribunale federale, chiedendone l'annullamento rispettivamente la riforma, con conferma della tassazione originaria. In subordine, domanda che la sentenza impugnata sia annullata e che la causa sia rinviata all'istanza inferiore, per nuova pronuncia, nel senso dei considerandi.

Contestando i contenuti del ricorso, l'opponente e la Corte cantonale ne chiedono il rigetto.

Diritto:

I. Entrata in materia e potere di esame

1.

1.1. Benché non termini la procedura e comporti il rinvio dell'incarto alle autorità di tassazione, la sentenza impugnata dev'essere assimilata a una decisione finale (art. 90 LTF), perché non lascia alle autorità fiscali competenti per il prelievo dell'imposta alla fonte più nessuno spazio di manovra, imponendo loro un mero ricalcolo del tributo dovuto (applicazione della tariffa S1 in luogo della tariffa U1 a partire dal mese di settembre 2021; DTF 142 II 20 consid.1.2; sentenza 2C_451/2018 del 27 settembre 2019 consid. 2.1).

1.2. Il gravame, interposto contro il giudizio di un Tribunale cantonale superiore (art. 86 cpv. 1 lett. d e 2), è stato redatto nei termini di legge (art. 100 cpv. 1 LTF) e da un'autorità con legittimazione ad insorgere (art. 89 cpv. 2 lett. a LTF in relazione con gli art. 102 LIFD, 146 LIFD, 73 LAID [RS 642.14] e gli art. 4 cpv. 1 e 12 dell'ordinanza del 17 febbraio 2010 sull'organizzazione del Dipartimento federale delle finanze [Org-DFF; RS 172.215.1]; sentenza 2C_202/2017 del 9 marzo 2020 consid. 1.1), di modo che va trattato come ricorso ordinario in materia di diritto pubblico (art. 83 segg. LTF).

1.3. In questo contesto, il Tribunale federale applica il diritto federale d'ufficio (art. 106 cpv. 1 LTF). La lesione di diritti fondamentali va indicata con precisione (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 143 II 283 consid. 1.2.2). Sul piano dei fatti, esso si fonda sugli accertamenti dell'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF), che può rettificare o completare se sono manifestamente inesatti, cioè arbitrari, o risultano da una violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF (art. 105 cpv. 2 LTF; DTF 140 III 115 consid. 2). Nuovi fatti e nuove prove sono ammessi alle condizioni previste dall'art. 99 LTF (DTF 139 III 120 consid. 3.1.2).

II. Oggetto di litigio

2.

2.1. La procedura riguarda l'imposizione alla fonte dell'opponente per i periodi fiscali 2021 e 2022 e, in particolare, la sua richiesta (del 7 maggio 2024) di correggere la tassazione applicando - dal settembre 2021, in coincidenza con il matrimonio - la tariffa S1 invece della tariffa U1, in base alla quale il datore di lavoro aveva già detratto l'imposta dallo stipendio.

L'UIFB non è entrato nel merito della domanda, giudicata tardiva a causa del mancato rispetto del termine del 31 marzo dell'anno fiscale successivo a quello della scadenza della prestazione previsto dagli art. 137 LIFD e 210 LT/TI. La Camera di diritto tributario ha per contro considerato che il diritto alla correzione andasse ammesso.

2.2. L'AFC non contesta l'assoggettamento dell'opponente all'imposta alla fonte, che è dato (art. 5 cpv. 1 lett. a, 6 cpv. 2 e 91 cpv. 1 LIFD, art. 4 cpv. 2 lett. a e 35 cpv. 1 lett. a LAID; art. 1 dell'accordo del 3 ottobre 1974 tra la Svizzera e l'Italia relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri ed alla compensazione finanziaria a favore dei Comuni italiani di confine, in vigore fino al 17 luglio 2023; RU 1979 457). Essa non contesta nemmeno che, dal mese di settembre 2021, avrebbe dovuto essere applicata la tariffa S1.

Considera però che l'ammissione del diritto alla correzione leda gli art. 137 cpv. 1 LIFD e 49 cpv. 2 LAID.

III. Diritto applicabile

3.

3.1. Sul piano federale, l'imposizione alla fonte è retta dalla LIFD e dalla LAID, nella versione in vigore nei periodi fiscali litigiosi (sentenza 9C_689/2022 del 12 aprile 2023 consid. 4.1, non pubblicato in DTF 149 II 177). La LIFD è completata dall'ordinanza del Dipartimento federale delle finanze (DFF) dell'11 aprile 2018 sull'imposta alla fonte, valida dal 1° gennaio 2021 (OIFo; RS 642.118.2).

Sul piano cantonale, sono applicabili gli art. 104 segg. LT/TI e 209 segg. LT/TI, nella versione in vigore nei periodi fiscali litigiosi, e il regolamento del 2 dicembre 2020 sull'imposta alla fonte nel quadro della legge tributaria, valido dal 1° gennaio 2021 (RFLT/TI; RL/TI 640.120).

3.2. Il 1° gennaio 2021 sono entrate in vigore sia le modifiche del diritto federale, conseguenti all'adozione della legge federale del 16 dicembre 2016 sulla revisione dell'imposizione alla fonte del reddito da attività lucrativa (RU 2018 1813), sia le modifiche del diritto cantonale, che sono conseguenti alle prime (BU/TI 2020 373; BU/TI 2021 15).

Tra le norme cambiate vi sono gli art. 137 cpv. 1 LIFD e 49 cpv. 2 LAID, che l'AFC ritiene lesi, e l'art. 210 cpv. 1 LT/TI, adottato in applicazione dell'art. 49 cpv. 2 LAID. Relativa ad un ambito armonizzato, la questione sollevata nel ricorso può essere pertanto esaminata uno actu sia in relazione al diritto federale che al diritto cantonale.

IV. Sistema di percezione dell'imposta alla fonte

4.

4.1. I lavoratori stranieri che, senza disporre di un permesso di domicilio, hanno domicilio o dimora fiscale in Svizzera, sono assoggettati ad un'imposta alla fonte per il reddito da attività lucrativa dipendente (art. 83 cpv. 1 1a frase LIFD, art. 32 cpv. 1 1a frase LAID, art. 104 cpv. 1 1a frase LT/TI), lo stesso vale per i lavoratori con domicilio fiscale all'estero, per quanto riguarda il reddito da attività lucrativa dipendente conseguito in Svizzera rispettivamente nel Cantone (art. 91 cpv. 1 LIFD, art. 35 cpv. 1 lett. a LAID, art. 110 cpv. 1 LT/TI).

L'imposta alla fonte è prelevata con le medesime modalità per entrambe le categorie (al riguardo, cfr. i rinvii agli art. 84 e 85 LIFD contenuti nell'art. 91 cpv. 1 LIFD, agli art. 32 e 33 LAID contenuti nell'art. 36 cpv. 1 LHID e quello all'art. 105 LT/TI contenuto nell'art. 110 LT/TI).

4.2. L'imposta alla fonte è calcolata sui proventi lordi, che comprendono tutti i redditi conseguiti attraverso un'attività lucrativa dipendente (art. 84 cpv. 1 e 2 LIFD; art. 32 cpv. 1, 3 e 4 LAID; art. 105 cpv. 1 e 2 LT/TI). Essa sostituisce l'imposta federale diretta, l'imposta cantonale e l'imposta comunale sul reddito percepite in base alla procedura ordinaria; non sono concesse altre deduzioni (art. 99 LIFD, art. 33 cpv. 1 e 36a cpv. 1 LAID, art. 106 cpv. 2 e art. 111 cpv. 2 LT/TI).

I Cantoni stabiliscono le aliquote in base alle aliquote vigenti per l'imposta sul reddito delle persone fisiche (per il Cantone Ticino, cfr. gli art. 106 cpv. 1 e 111 cpv. 1 LT/TI). La tariffa per l'imposta federale diretta, che l'AFC stabilisce in base alle aliquote dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, è inglobata nelle tariffe cantonali (art. 85 cpv. 1 e 5 LIFD; art. 111 cpv. 1 e 5 LT/TI; DFT 144 II 313 consid. 4.2).

4.3. L'imposta sul reddito è percepita secondo una procedura di tassazione mista, che prevede il deposito di una dichiarazione d'imposta da parte del contribuente, mentre l'imposta alla fonte si basa sul principio dell'autotassazione (DTF 135 II 274 consid. 3.3).

Il tributo è prelevato dal debitore della prestazione imponibile (vale a dire, quando si tratta del reddito da attività lucrativa dipendente, il datore di lavoro del contribuente; sentenza 9C_689/2022, citata, consid. 5.3, non pubblicato in DTF 149 II 177), che ha l'obbligo di trattenere l'imposta e di versarla all'autorità, di allestire i conteggi corrispondenti, permettendole di consultare tutti i documenti utili al controllo dell'imposta, e di fornire al contribuente una distinta o un'attestazione relativa alla ritenuta d'imposta (art. 88 cpv. 1 lett. a-c e 100 cpv. 1 lett. a-c LIFD; art. 37 cpv. 1 lett. a-c LAID; art. 120 cpv. 1 lett. a-d LT/TI).

V. Censure di merito

5.

5.1. L'AFC considera che il riconoscimento, da parte della Camera di diritto tributario, del diritto alla correzione della tassazione dell'opponente contrasti con gli art. 137 cpv. 1 LIFD e 49 cpv. 2 LAID, se questa viene chiesta dopo il 31 marzo dell'anno fiscale successivo a quello della scadenza della prestazione.

Osserva che dopo la revisione delle norme sull'imposizione alla fonte, entrata in vigore il 1° gennaio 2021, ammettere il diritto a una correzione - in base alla giurisprudenza relativa al vecchio diritto e, in particolare, alla DTF 135 II 274 - non sarebbe più lecito. Il quadro legale sarebbe stato precisato, sia per richiedere una tassazione ordinaria ulteriore che per domandare un ricalcolo. Il mancato rispetto del termine perentorio del 31 marzo per contestare la ritenuta indicata nell'attestato avrebbe dovuto portare a confermare l'inammissibilità della domanda.

5.2. Con il titolo marginale di decisione, l'art. 137 LIFD, nella versione entrata in vigore il 1° gennaio 2021, ha il seguente tenore:

1 Il contribuente può esigere dall'autorità di tassazione, entro il 31 marzo dell'anno fiscale successivo a quello della scadenza della prestazione, una decisione in merito alla sussistenza e all'estensione dell'assoggettamento se:

a. contesta la ritenuta d'imposta alla fonte indicata nell'attestazione di cui all'articolo 88 o 100; o

b. non ha ricevuto dal datore di lavoro l'attestazione di cui all'articolo 88 o 100.

2 Il debitore della prestazione imponibile può esigere dall'autorità di tassazione, entro il 31 marzo dell'anno fiscale successivo a quello della scadenza della prestazione, una decisione in merito alla sussistenza e all'estensione dell'assoggettamento.

3 Egli è tenuto ad operare la ritenuta d'imposta alla fonte sino a quando la decisione è cresciuta in giudicato.

Di stesso tenore dell'art. 137 cpv. 1 LIFD è l'art. 49 cpv. 2 LAID (con rinvio all'attestazione di cui all'art. 37 LAID) e, in conformità all'art. 49 cpv. 2 LAID, di stesso tenore è anche l'art. 210 cpv. 1 LT/TI (con rinvio all'attestazione di cui all'art. 120 LT/TI).

5.3. Più concisamente, nella versione in vigore fino al 31 dicembre 2020, gli art. 137 cpv. 1 LIFD e 210 cpv. 1 LT/TI indicavano invece:

1 In caso di contestazione sulla ritenuta d'imposta, il contribuente o il debitore della prestazione imponibile può esigere dall'autorità di tassazione, sino alla fine del mese di marzo dell'anno che segue la scadenza della prestazione, una decisione in merito all'esistenza e all'estensione dell'assoggettamento.

2 Il debitore della prestazione imponibile è tenuto ad operare la trattenuta sino a quando la decisione è cresciuta in giudicato.

Il diritto cantonale era (già) armonizzato con l'art. 49 cpv. 2 LAID secondo cui, in caso di contestazione sulla ritenuta d'imposta, l'autorità di tassazione prendeva una decisione in merito all'esistenza e all'estensione dell'assoggettamento.

5.4. La revisione della legislazione in materia di imposta alla fonte, entrata in vigore il 1° gennaio 2021, non ha per contro riguardato né l'art. 138 cpv. 1 - 2 LIFD né l'art. 211 cpv. 1 - 2 LT/TI. Con il titolo marginale di pagamento degli arretrati e restituzione, essi indicano:

1 Se il debitore della prestazione imponibile non ha operato oppure ha operato solo in parte la ritenuta d'imposta, l'autorità di tassazione lo obbliga a versare l'imposta non trattenuta. Rimane salvo il regresso del debitore nei confronti del contribuente.

2 Se ha operato una trattenuta troppo elevata, il debitore della prestazione imponibile deve restituire la differenza al contribuente.

Di stesso tenore dell'art. 138 cpv. 1 - 2 LIFD e dell'art. 211 cpv. 1 - 2 LT/TI è l'art. 49 cpv. 3 e 4 LAID, pure rimasto invariato. Le norme sono state però completate con un nuovo capoverso, dal testo seguente (art. 138 cpv. 3 LIFD, art. 211 cpv. 3 LT/TI e art. 49 cpv. 5 LAID) :

Se il debitore della prestazione imponibile non ha operato oppure ha operato solo in parte la ritenuta d'imposta e non è possibile procedere a una riscossione posticipata presso il medesimo, l'autorità di tassazione può obbligare il contribuente a pagare gli arretrati dell'imposta alla fonte dovuta.

5.5. L'obiettivo dichiarato della revisione legislativa, entrata in vigore il 1° gennaio 2021, era quello di eliminare le disparità di trattamento tra le persone assoggettate all'imposta alla fonte e le persone che sottostanno alla procedura d'imposizione ordinaria, garantendo la compatibilità con l'accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (ALC; RS 0.142.112.681) e, più in generale, il rispetto degli impegni internazionali.

A tal fine, doveva essere introdotta l'imposizione ordinaria ulteriore, per tutti i contribuenti residenti assoggettati all'imposta alla fonte i cui redditi lordi da attività lucrativa superano un determinato importo. Ulteriori novità erano costituite: dal riconoscimento, agli altri residenti e ai non residenti che adempiono alle condizioni per la quasi residenza, della possibilità di chiedere la tassazione ordinaria ulteriore; dalla soppressione delle correzioni della tariffa per la pretesa a posteriori di deduzioni supplementari (messaggio del Consiglio federale del 28 novembre 2014 concernente la legge federale sulla revisione dell'imposizione alla fonte del reddito da attività lucrativa, FF 2015, 603 segg.).

5.6. Nel complesso, la revisione mirava a un'uniformazione più marcata del regime svizzero di imposizione alla fonte ed è stata anche l'occasione per proporre di precisare alcune disposizioni procedurali (messaggio governativo, p.ti 1.2.5 e 2, con riferimento ai singoli articoli della LIFD e della LAID). Tra le norme oggetto di una proposta di precisazione rientrano gli art. 137 cpv. 1 LIFD e 49 cpv. 2 LAID, in merito ai quali il Governo federale indicava (citato messaggio, p.ti 2.1 e 2.2) :

Nel capoverso 1 [dell'art. 137] viene stabilita la procedura nel caso in cui la persona assoggettata all'imposta alla fonte contesti le indicazioni rilevanti per la predetta imposta figuranti nell'attestazione (certificato di salario) rilasciata dal datore di lavoro, relativa alle sue prestazioni, alla ritenuta d'imposta alla fonte e alla tariffa applicata o non abbia ricevuto alcuna attestazione dal datore di lavoro. In entrambi i casi essa può esigere una decisione dall'autorità di tassazione. Chi non avvia la procedura per tempo riceve una decisione di non entrata nel merito. Con il termine «sussistenza» si intende la sussistenza di un assoggettamento all'imposta alla fonte. Il termine «estensione» riguarda invece in particolare l'ammontare della ritenuta d'imposta alla fonte e la tariffa applicata. Chi contesta la decisione emessa dall'autorità di tassazione può presentare un reclamo scritto entro 30 giorni sulla base dell'articolo 139 in combinato disposto con l'articolo 132. Secondo l'articolo 140 il contribuente può impugnare con ricorso scritto la decisione su reclamo dell'autorità di tassazione, entro 30 giorni dalla notificazione, davanti a una commissione di ricorso indipendente dall'autorità fiscale. La decisione su ricorso può essere impugnata davanti a un'altra autorità cantonale, indipendente dall'amministrazione, qualora il diritto cantonale lo preveda (art. 145). L'ultima decisione può essere impugnata dinanzi al Tribunale federale (art. 146).

6.

6.1. La DTF 135 II 274 - che l'AFC non ritiene determinante per le norme in vigore dal 1° gennaio 2021 - riguardava un lavoratore italiano il cui datore di lavoro aveva applicato un tasso di imposizione errato.

Il contribuente aveva chiesto la correzione dopo il termine di fine marzo stabilito dall'art. 137 cpv. 1 vLIFD, ma l'autorità fiscale aveva considerato che la domanda era tardiva, mentre la Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino aveva ritenuto che, in assenza di una decisione formale, la tassazione alla fonte non era ancora cresciuta in giudicato e l'importo versato in eccesso poteva rispettivamente doveva essere restituito.

Questa conclusione è stata condivisa dal Tribunale federale. Nel giudizio di principio citato - che si riferisce al quadro normativo federale e cantonale descritto nel precedente considerando 5.3, vigente fino alla fine del 2020, e che si basa sulla premessa secondo cui i principi in ambito di arricchimento indebito (art. 62 CO) trovano applicazione anche nel diritto pubblico - esso ha osservato che (consid. 2 segg.) :

(a) quando una decisione ai sensi dell'art. 137 cpv. 1 vLIFD, che può riguardare il principio stesso dell'imposizione o l'importo dell'assoggettamento, è stata chiesta entro il termine prescritto, è stata ottenuta e non viene impugnata, essa diventa esecutiva;

(b) quando il contribuente o il debitore della prestazione imponibile non domandano una decisione entro il termine prescritto, le conseguenze sono meno evidenti perché, siccome non si tratta di autorità, l'autotassazione cui gli stessi hanno proceduto non è assimilabile a una decisione che possa diventare esecutiva; nemmeno si può dedurre dall'art. 137 cpv. 1 vLIFD che alla fine del mese di marzo di ogni anno la ritenuta d'imposta dell'anno precedente cresca in giudicato;

(c) questa situazione implica che, dopo la scadenza del termine di fine marzo previsto dall'art. 137 cpv. 1 vLIFD, non è più possibile sollevare contestazioni sul principio dell'assoggettamento, ma deve restare possibile criticare l'ammontare della ritenuta d'imposta e ciò sia in favore dell'autorità, come espressamente riconosciuto dall'art. 138 cpv. 1 vLIFD, sia in favore del contribuente e/o del debitore della prestazione imponibile, come richiesto dal principio della parità delle armi;

(d) anche quando si pone il problema di una ritenuta eccessiva, l'art. 138 vLIFD va considerato come lex specialis dell'art. 137 vLIFD, benché l'art. 138 cpv. 2 vLIFD non sancisca in modo esplicito una pretesa diretta nei confronti dell'autorità;

(e) questa conclusione è avvalorata dal titolo marginale della norma, che mette il pagamento degli arretrati e la restituzione sullo stesso piano, nonché dall'art. 16 vOIFo, in vigore fino al 31 dicembre 2020, secondo cui, quando il debitore della prestazione imponibile ha operato una trattenuta troppo elevata ed ha già consegnato i conteggi all'autorità fiscale competente, essa può restituire la somma percepita in eccesso direttamente al contribuente.

6.2. Nella sentenza 2C_684/2012 del 5 marzo 2013, il Tribunale federale ha quindi precisato la propria giurisprudenza in merito al termine che il contribuente ha a disposizione per contestare l'ammontare della ritenuta d'imposta del datore di lavoro, indicando che (consid. 5.4) :

(a) le conclusioni tratte nella DTF 135 II 274 sono valide se il contribuente, cui non si può rimproverare nessuna negligenza, si è visto applicare un tasso d'imposizione errato dal datore di lavoro, perché in questo caso è vittima del principio dell'autotassazione;

(b) non possono per contro valere se il contribuente chiede delle deduzioni supplementari, perché la sua situazione è più vicina a quella di una persona sottoposta a tassazione ordinaria, di modo che in questi casi egli deve agire nel termine previsto dall'art. 137 cpv. 1 vLIFD, pena la non entrata in materia sulla sua richiesta (al riguardo, cfr. anche la sentenza 2C_360/2015 del 13 maggio 2015 consid. 6.3).

7.

7.1. Nella fattispecie, l'opponente non si è rivolto alle autorità fiscali ticinesi per fare valere il diritto a delle deduzioni supplementari, a diminuzione del proprio reddito imponibile, bensì per fare valere il diritto a una correzione della tariffa utilizzata dal datore di lavoro, che ha comportato un prelievo eccessivo nei suoi confronti.

L'applicazione della giurisprudenza relativa alla richiesta di deduzioni supplementari (sentenza 2C_684/2012, citata) non è quindi pertinente, mentre si pone la questione dell'applicazione dei principi indicati nella sentenza DTF 135 II 274, che hanno portato in quel caso a dare ragione al contribuente, ordinando di imporlo in base all'aliquota corretta (al riguardo, cfr. anche la sentenza 2C_601/2010 del 21 dicembre 2010 consid. 2.2).

7.2. Ora, la DTF 135 II 274 si esprime sul rapporto tra l'art. 137 e l'art. 138 vLIFD, definendo il secondo quale lex specialis del primo, e il fatto che l'art. 138 cpv. 1 e 2 LIFD sia rimasto invariato rispettivamente il fatto che l'art. 137 cpv. 1 sia stato solo "precisato" (precedenti consid. 5.2 e 5.4) hanno in sintesi portato anche l'istanza inferiore a ritenere che quanto indicato in relazione al vecchio diritto continui a valere. Proprio come nel caso trattato nella DTF 135 II 274, il contribuente sarebbe inoltre vittima di un errore del datore di lavoro.

La tesi opposta si basa invece sul riferimento alla correzione della tariffa contenuto nei materiali legislativi e sul nuovo testo di legge, che menziona l'attestazione fornita dal datore di lavoro (precedente consid. 5.6; art. 137 cpv. 1 LIFD e art. 49 cpv. 2 LAID, con rinvio agli art. 88 e 100 LIFD e all'art. 37 LAID). Per l'AFC, la procedura sarebbe oramai chiara, e comporterebbe il rispetto del termine perentorio del 31 marzo dell'anno fiscale successivo anche in casi come quello che ci occupa.

8.

8.1. La revisione del quadro legislativo che regola un determinato ambito - nella fattispecie, quello della percezione dell'imposta alla fonte - può implicare la necessità di riesaminare una prassi giudiziaria.

Contrariamente a quanto sostenuto dall'AFC le nuove versioni dell'art. 137 cpv. 1 LIFD e dell'art. 49 cpv. 2 LAID (su cui si fonda l'art. 210 cpv. 1 LT/TI) non comportano però una conclusione differente rispetto a quella tratta nella DTF 135 II 274 ed una loro lesione non è data.

8.2. Secondo l'art. 137 cpv. 1 LIFD (e l'art. 49 cpv. 2 LAID) il contribuente ha diritto di esigere dall'autorità una decisione sulla sussistenza e sull'estensione dell'assoggettamento entro il 31 marzo dell'anno fiscale successivo a quello della scadenza della prestazione.

Per ottenere una decisione sulla sussistenza e sull'estensione dell'assoggettamento, l'art. 137 cpv. 1 vLIFD prevedeva tuttavia già lo stesso termine ( entro la fine di marzo) di modo che, per quanto attiene alla LIFD, l'introduzione del termine del 31 marzo non può essere ricondotto alla revisione legislativa.

8.3. Anche per quanto riguarda il resto del testo, l'art. 137 cpv. 1 LIFD non introduce nuovi contenuti. Sul piano procedurale, l'intento del messaggio governativo era quello di procedere a precisazioni (precedente consid. 5.6) e solo precisazioni si ritrovano anche nella versione dell'art. 137 LIFD approvata - senza modifica - dal Parlamento.

In effetti, nell'art. 137 cpv. 1 vLIFD si leggeva che la decisione sulla sussistenza e l'estensione dell'assoggettamento poteva essere chiesta in caso di contestazione sulla ritenuta d'imposta, mentre l'art. 137 cpv. 1 LIFD specifica che si tratta della ritenuta d'imposta alla fonte indicata nell'attestazione di cui all'art. 88 o 100 LIFD. Ciò non muta però la sostanza, perché l'obbligo del debitore dell'imposta di fornire al contribuente una distinta o un'attestazione relativa alla trattenuta era ancorato nell'art. 88 cpv. 1 lett. b e nell'art. 100 cpv. 1 lett. b LIFD anche prima della revisione. Inoltre - contrariamente a quanto sembra presupporre il ricorso - la proposta del messaggio governativo di specificare i contenuti di queste due norme, riferendosi alle prestazioni pagate, alla ritenuta e alla tariffa, non è stata ripresa e il legislatore federale ha deciso di lasciare il testo immutato (al riguardo, cfr. i verbali relativi ai dibattiti parlamentari nelle due Camere e alle votazioni dell'8 marzo 2016 rispettivamente del 20 settembre 2016; BU CN 2016 205, 213 segg.; BU CS 2016 709, 714 segg.).

8.4. Quanto riferito vale in parallelo per il diritto cantonale armonizzato che - nelle versioni precedenti la riforma - è per altro identico a quello esaminato nella DTF 135 II 274, già relativa a un caso ticinese.

In effetti, l'art. 137 cpv. 1 vLIFD coincide con l'art. 210 cpv. 1 vLT/TI, mentre l'art. 137 cpv. 1 LIFD coincide con l'art. 210 cpv. 1 LT/TI, e il diritto cantonale rispetta l'art. 49 cpv. 2 LAID sia nella vecchia versione che in quella successiva alla revisione (precedenti consid. 5.2 e 5.3), di modo che anche il fatto che l'art. 49 cpv. 2 LAID sia stato precisato - aggiungendo un termine temporale che nell'art. 49 cpv. 2 vLAID non c'era - non può assumere rilevanza ai fini del giudizio. Inoltre, il cambiamento proposto dal Consiglio federale (analogo a quello dell'art. 88 cpv. 1 lett. b e dell'art. 100 cpv. 1 lett. b LIFD) è stato respinto pure per l'art. 37 LAID, di modo che la norma, alla quale il nuovo art. 49 cpv. 2 lett. a LAID fa riferimento, è rimasta immutata e non contiene nessuna precisazione in merito ad un'attestazione relativa alle prestazioni del datore di lavoro, alla ritenuta d'imposta alla fonte e alla tariffa.

8.5. Benché se ne trovi traccia nei materiali legislativi (precedente consid. 5.6; messaggio governativo, p.to 2.1 con riferimento all'art. 88 cpv. 1 lett. b, all'art. 100 cpv. 1 lett. b e all'art. 137 LIFD; p.to 2.2 con riferimento all'art. 37 cpv. 1 lett. b e all'art. 49 cpv. 2 LAID; BU CN 2016 214, intervento di Markus Ritter) la volontà di limitare la possibilità di critica della ritenuta d'imposta entro i limiti temporali indicati dall'AFC nel suo ricorso non ha quindi portato alle modifiche di sostanza che quest'ultima - partendo dall'errato presupposto che gli art. 88 cpv. 1 lett. b, 100 cpv. 1 lett. b LIFD e 37 cpv. 1 lett. b LAID siano stati cambiati nel senso proposto dal Governo - sostiene vi siano state.

Nel contempo, concordando con la Camera di diritto tributario, va rilevato che: (a) nella DTF 135 II 274 è stato esaminato il rapporto tra l'art. 137 cpv. 1 e l'art. 138 cpv. 1 e 2 vLIFD (rispettivamente tra l'art. 210 cpv. 1 e l'art. 211 cpv. 1 e 2 vLT/TI, di uguale tenore), concludendo che l'art. 138 cpv. 1 e 2 vLIFD costituisse una lex specialis (precedente consid. 6.1); (b) l'art. 138 cpv. 1 e 2 vLIFD, su cui si basa la giurisprudenza contestata, non ha subito modifica alcuna, perché la norma è stata unicamente completata da un nuovo capoverso che - rinforzando la posizione dell'autorità fiscale - le permette di obbligare il contribuente a pagare gli arretrati dell'imposta alla fonte, nel caso in cui il debitore della prestazione non vi abbia provveduto o vi abbia provveduto solo in parte e non si possa ottenere il dovuto da quest'ultimo; (c) esattamente come l'art. 16 vOIFo, cui rinviava la DTF 135 II 274 (precedente consid. 6.1), anche l'art. 7 OIFo, in vigore dal 1° gennaio 2021, prevede che se il debitore della prestazione imponibile ha effettuato una ritenuta d'imposta troppo elevata e ha già consegnato i conteggi alla competente autorità fiscale, questa può restituire la somma eccedente al contribuente (nello stesso senso, cfr. anche l'art. 6 RFLT/TI, in vigore dal 1° gennaio 2021).

8.6. Davanti a precisazioni dell'art. 137 LIFD che non ne mutano la sostanza (precedente consid. 8.2 e 8.3) e alla decisione del Consiglio federale, condivisa dal Parlamento, di non porre mano all'art. 138 cpv. 1 e 2 LIFD, la decisione della Corte cantonale di riconoscere il diritto alla correzione della tariffa e alla restituzione dell'imposta trattenuta in eccesso dev'essere di conseguenza confermata.

In effetti, su argomenti quali la perentorietà del termine previsto dall'art. 137 cpv. 1 LIFD (ma già contemplato dall'art. 137 cpv. 1 vLIFD) e la sicurezza del diritto, sollevati dall'AFC riferendosi anche all'opinione della Conferenza Svizzera delle imposte, questo Tribunale si è già espresso nella DTF 135 II 274 e, nella situazione descritta, a tali indicazioni si può rinviare anche oggi. D'altra parte, l'AFC ritiene che il datore di lavoro abbia agito in maniera corretta, mentre il contribuente avrebbe potuto essere più diligente ma, così argomentando, essa non si riferisce a fatti che risultano dal giudizio impugnato (art. 105 cpv. 1 LTF), e non considera che la Corte cantonale ha concluso che il contribuente è stato solo vittima di un errore del proprio datore di lavoro.

8.7. Per quanto riguarda la dottrina, va infine rilevato che almeno parte degli autori citati nel ricorso sostenevano la tesi della perentorietà del termine del 31 marzo anche in relazione al vecchio diritto (al riguardo, cfr. FELIX RICHNER/WALTER FREI/STEFAN KAUFMANN/HANS ULRICH MEUTER, Handkommentar zum DBG, 3a ed. 2016, Art. 137 aDBG n. 3 segg.) mentre vi sono anche autori che, per le ragioni esposte in precedenza, non escludono ed anzi considerano che i principi indicati nella DTF 135 II 274 continuino a valere anche sotto il nuovo diritto (al riguardo, cfr. MARTIN ZWEIFEL/MICHAEL BEUSCH/SILVIA HUNZIKER/MORITZ SEILER, Schweizerisches Steuerverfahrensrecht, 3a ed. 2024, § 23 n. 20; MARCO ROSTETTER, Die Verjährung im Recht der direkten Bundessteuer und der harmonisierten kantonalen Steuern, 2019, n. 717-722; sempre sulla tematica dela revisione, cfr. inoltre PETER LOCHER, Kommentar zum DBG, III. Teil, 2015, Einführung zu art. 136 ff. n. 14 segg.).

8.8. Per quanto precede, il ricorso dev'essere respinto e il giudizio impugnato confermato.

VI. Spese e ripetibili

9.

9.1. Le spese giudiziarie devono essere poste a carico dell'AFC, che è soccombente ed ha interessi pecuniari nella causa (art. 65 e 66 cpv. 1 e cpv. 4 LTF; sentenza 2C_673/2008 del 9 febbraio 2009 consid. 7.2, non pubblicato in DTF135 II 274).

9.2. L'AFC rifonderà all'opponente, rappresentato davanti al Tribunale federale da un'organizzazione sindacale, un'indennità a titolo di ripetibili per la sede federale (art. 68 cpv. 1 e 2 LTF; art. 9 del regolamento del 23 marzo 2006 sulle spese ripetibili accordate alla parte vincente e sull'indennità per il patrocinio d'ufficio nelle procedure davanti al Tribunale federale [RS 173.110.210.3]; sentenza 9C_1042/2009 del 7 settembre 2010 consid. 6.3, non pubblicato in DTF 136 V 295).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.

Il ricorso è respinto.

2.

Le spese giudiziarie di fr. 3'000.- sono poste a carico dell'Amministrazione federale delle contribuzioni.

3.

L'Amministrazione federale delle contribuzioni verserà al ricorrente un'indennità di fr. 1'500.- a titolo di ripetibili per la sede federale.

4.

Comunicazione alle parti, alla Divisione delle contribuzioni della Repubblica e Cantone Ticino e alla Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Lucerna, 10 settembre 2026

In nome della III Corte di diritto pubblico

del Tribunale federale svizzero

La Presidente: Moser-Szeless

Il Cancelliere: Savoldelli

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