Bundesstrafgerichtsentscheid

BV.2026.12

BV.2026.12Entscheid vom 30.09.2026VerwaltungsstrafrechtOriginalsprache: IT

Zusammenfassung

Sachverhalt

Die AFC führte gegen A. ein Verwaltungsstrafverfahren wegen Verdachts auf Abgabebetrug bzw. Hinterziehung der Verrechnungssteuer im Zusammenhang mit mehreren Gesellschaften. Nach einer Vereinbarung vom 4. April 2023 über die Bezahlung der geschuldeten Verrechnungssteuer erliess die AFC am 30. Oktober 2023 einen Strafbescheid, gegen den keine fristgerechte Einsprache erhoben wurde. Ein späteres Revisionsgesuch vom 10. Februar 2026, gestützt auf neue Aussagen ehemaliger Mitarbeitender und eine angeblich wiederaufgefundene Erklärung von F., wurde von der AFC abgewiesen; dagegen erhob A. Beschwerde an das Bundesstrafgericht.

Erwägungen

Das Bundesstrafgericht hielt fest, dass der Strafbescheid rechtsgültig an den damaligen Verteidiger des Beschwerdeführers zugestellt worden war und die Behauptung, dieser habe das Dokument nicht weitergeleitet, weder belegt noch für die Behörden relevant sei. Soweit der Beschwerdeführer eine Verletzung seiner Verteidigungsrechte geltend machte, fehlte es an einer nachvollziehbaren Begründung, zumal die Verweigerung der Fristwiederherstellung und die Unzulässigkeit der verspäteten Einsprache bereits rechtskräftig geworden waren. Für eine Revision nach Art. 84 DPA genüge es nicht, bereits bekannte Verteidigungsthesen mit nachträglich eingeholten Aussagen zu untermauern; erforderlich seien neue und erhebliche Tatsachen oder Beweismittel, die geeignet seien, den früheren Entscheid ernsthaft zu verändern. Die eingereichten Erklärungen ehemaliger Mitarbeitender sowie die behauptete Eigenerklärung von F. vermochten angesichts der umfangreichen Ermittlungsakten und der bereits bekannten Rolle des Beschwerdeführers als faktisches Organ der betroffenen Gesellschaften keine solche Revisionsgrundlage zu schaffen.

Entscheid

Die Beschwerde wurde abgewiesen. Die Verweigerung der Revision des Strafbescheids vom 30. Oktober 2023 wurde bestätigt.

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Vollständiger Entscheid

Bundesstrafgericht

Tribunal pénal fédéral

Tribunale penale federale

Tribunal penal federal

Numero dell’incarto: BV.2026.12

Decisione del 30 settembre 2026
Corte dei reclami penali

Composizione Giudici penali federali
Patrick Robert-Nicoud, Presidente,
Roy Garré e Nathalie Zufferey,
Cancelliere Giampiero Vacalli

Parti A.,
rappresentato dall'avv. Luca Trisconi
Reclamante

contro

Amministrazione federale delle contribuzioni AFC,

Controparte

Oggetto Revisione (art. 88 DPA)
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Fatti:

A. In data 10 marzo 2015, la Divisione affari penali e inchieste dell'AFC (di seguito DAPI)
ha aperto una procedura penale amministrativa conformemente agli articoli 37 e se-
guenti DPA nei confronti, in particolare, di A. per sospetti di truffa in materia di tasse
(art. 14 cpv. 2 DPA), subordinatamente di sottrazione d'imposta preventiva (art. 61 lett.
a LIP), nell'ambito della gestione delle società B. SA in liquidazione e/o C. SA in liqui-
dazione negli esercizi contabili 2008-2013 (v. act. 1.4). Il 28 maggio 2018, l’inchiesta è
stata estesa per sospetti di truffa in materia di tasse (art. 14 cpv. 2 DPA), subordinata-
mente di sottrazione d'imposta preventiva (art. 61 lett. a LIP), nell'ambito della gestione
della società D. SA negli esercizi contabili 2013-2014.

B. In data 4 aprile 2023, l'imputato ha sottoscritto una convenzione con I'AFC, impegnan-
dosi a pagare I'imposta preventiva dovuta di fr. 2'335'760.– (v. act. 1.4, pag. 3). Tale
convenzione prevedeva che "la DAPI, non appena il pagamento dell’imposta preven-
tiva dovuta da A. citata nel presente accordo sarà saldata, procederà alla redazione di
un decreto penale nel quale verranno indicate le conseguenze penali” (act. 1.4,
pag. 3).

C. Versato quanto dovuto, l’AFC, in data 30 ottobre 2023, ha emesso e trasmesso ad A.
il decreto penale relativo all’inchiesta in questione, atto non impugnato dal predetto
(v. act. 1.4, ibidem).

D. Il 20 novembre 2025, A., tramite il suo patrocinatore, ha formulato opposizione al de-
creto penale di cui sopra, con istanza di restituzione dei termini, indicando di aver ap-
preso di tale atto soltanto il 21 ottobre 2025, contestualmente alla ricezione di un pre-
cetto esecutivo emesso dall’Ufficio esecuzioni di Lugano in relazione al già citato de-
creto (v. act. 1.1).

E. Con decisione dell’11 dicembre 2025, l’AFC ha respinto l’istanza di restituzione dei
termini e dichiarato inammissibile l’opposizione al decreto penale del 30 ottobre 2023,
atto non impugnato da A. (v. act. 1.2).

F. In data 10 febbraio 2026, A. ha presentato all’AFC un’istanza di revisione del decreto
di cui sopra (v. act. 1, pag. 3).

G. Con decisione del 12 maggio 2026, l’AFC ha respinto l’istanza in questione (v. act. 1.4).

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H. Con reclamo del 10 giugno 2026, A. ha impugnato la decisione del 12 maggio 2026,
chiedendone l’annullamento, con rinvio degli atti all’AFC per revisione del decreto pe-
nale del 30 ottobre 2023 (v. act. 1, pag. 7).

I. Con scritto del 13 luglio 2026, trasmesso al reclamante per conoscenza (v. act. 8),
l’AFC ha comunicato di rinunciare a presentare una risposta, confermando la propria
decisione e chiedendo che il reclamo venga respinto (v. act. 7).

Le argomentazioni delle parti verranno esposte, nella misura del necessario, nei suc-
cessivi considerandi in diritto.

Diritto:

1.
1.1 Le procedure per infrazione agli art. 190 e segg. LIFD sono rette dalla legge federale
sul diritto penale amministrativo (v. art. 191 cpv. 1 LIFD), in particolare dagli art. 19-50
DPA. Al perseguimento di infrazioni alla legge federale sull’imposta preventiva è pure
applicabile la DPA (art. 67 cpv. 1 LIP). L'autorità amministrativa incaricata dell’inchiesta
è l'AFC (art. 190 cpv. 1 LFID e art. 67 cpv. 1 LIP).

1.2 Contro la decisione di rigetto di un’istanza di revisione, il richiedente può, entro 30 giorni
dalla notificazione, interporre reclamo alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale
federale (art. 25 cpv. 1 DPA); i disposti procedurali dell’art. 28 cpv. 2 a 5 si applicano
per analogia (art. 88 cpv. 4 DPA).

1.3 Nella fattispecie, la decisione sull’istanza di revisione è stata notificata al reclamante il
13 maggio 2026 (v. act. 1.5). Interposto il 10 giugno seguente, il reclamo è tempestivo.

1.4 Destinatario della decisione impugnata, il reclamante ha un interesse degno di prote-
zione a contestare tale misura. La sua legittimazione ad agire è dunque data.

2. Il reclamante sostiene di non essersi potuto opporre al decreto penale del 30 ottobre
2023, poiché lo stesso non gli sarebbe mai stato notificato personalmente e l’avvocato
che in origine lo patrocinava non gli avrebbe mai trasmesso copia dello stesso, “con-
travvenendo palesemente ai suoi obblighi” (act. 1, pag. 6). A suo avviso, “il rifiuto di
entrare in merito dell'opposizione al decreto penale e ora il rifiuto di entrare in materia
dell'istanza di revisione costituiscano una manifesta violazione dei diritti minimi alla di-
fesa sanciti fra l'altro dall'art. 6 CEDU” (act. 1, pag. 6). Egli sostiene di avere “la chiara
impressione di essere stata la vittima sacrificale immolata sull’altare della pseudo

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verità, pur di trovare a tutti i costi un colpevole svizzero, residente in Svizzera, cui far
pagare le malefatte di chi in fretta e furia, dopo l’apertura dell’inchiesta, è scappato
all’estero” (act. 1, pag. 6).

2.1 Come indicato nella decisione impugnata, il 30 ottobre 2023 l’AFC ha inviato il decreto
penale in questione per raccomandata al difensore del reclamante, all’epoca l’avv. E.
(v. doc 191.200.127-135 incarto AFC), atto notificato il 2 novembre successivo, contro
il quale non è stata formulata nessuna opposizione, per cui esso è cresciuto in giudi-
cato. La procura a favore dell’avv. E. è agli atti (v. doc. 101.200.004 incarto AFC) e non
risulta che il reclamante abbia avvisato l’AFC della presunta revoca del mandato. Ciò
che invece era avvenuto in data 19 giugno 2017 quando aveva revocato il precedente
mandato allo stesso avv. Luca Trisconi (v. doc. 101.200.001-003 incarto AFC). La no-
tifica è dunque avvenuta in maniera corretta e l’affermazione secondo la quale l’avv. E.
avrebbe omesso di trasmettere al proprio cliente copia dello stesso, oltre ad essere
priva di riscontri probatori e decisamente inverosimile alla luce di quanto accertato
dall’AFC nella sua decisione dell’11 dicembre 2025 (v. act. 1.2, pag. 4), riguarda sem-
mai i rapporti contrattuali fra il reclamante e il suo ex patrocinatore, non toccando cer-
tamente alle autorità, in assenza di esplicite comunicazioni in tal senso da parte del
reclamante stesso, verificare d’ufficio se i poteri di rappresentanza sono ancora in es-
sere o meno.

2.2 Il reclamante ha poi presentato (tardivamente) un’opposizione al decreto penale con
istanza di restituzione dei termini, la prima dichiarata inammissibile e la seconda re-
spinta dall’AFC, decisione non impugnata dal reclamante e anch’essa cresciuta in giu-
dicato. Perché ciò costituirebbe “una manifesta violazione dei diritti minimi della difesa”
non è né minimamente spiegato, né in alcun modo ravvisabile.

2.3 Le censure in questo ambito non meritano per tanto ulteriore disamina e vanno inte-
gralmente respinte.

3. Mediante l’istanza di revisione del 10 febbraio 2026, il reclamante sostiene di aver pro-
dotto “dichiarazioni spontaneamente rilasciate da alcuni ex collaboratori di F., e meglio
da ex dipendenti delle società C. SA e B. SA, che hanno lavorato presso l’esercizio G.
nel periodo 2006-2014. […] Suddette persone confermano la tesi sempre sostenuta
dal qui reclamante, secondo cui la responsabilità esclusiva per l'allestimento di bilanci
inveritieri e conseguente falsa dichiarazione dei redditi per gli esercizi 2009-2014 per
le società B. SA, C. SA e per D. SA, sia da ascrivere al F. stesso. L'inserimento del
nome di A. quale correntista nei bilanci 2013 di C. SA e B. SA sono un manifesto atto
di ritorsione, di vendetta, di F. nei confronti di A. medesimo per averlo estromesso, in
rappresentanza della proprietaria dello stabile, H. SA, dalla gestione del postribolo de-
nominato G.” (act. 1, pag. 3). Egli afferma inoltre di aver “ritrovato nelle carte della I.
SA solo qualche giorno or sono, in occasione del trasloco degli uffici […] un'autodichia-
razione di F., che non risulta essere agli atti, in cui quest'ultimo dichiara e sottoscrive

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di proprio pugno quanto segue: «Con la presente confermo che tutte le azioni: B. SA.
100 % C. SA 100 % sono dal 2008 di mia totale proprietà azioni depositate presso
avv. Trisconi»” (ibidem, pag. 5).

3.1 Giusta l’art. 84 cpv. 1 DPA, un procedimento penale conchiuso con decreto penale,
decisione penale o decisione di non doversi procedere cresciuti in giudicato può, a
richiesta o d’ufficio, essere sottoposto a revisione: in base a fatti o elementi di prova
rilevanti che l’amministrazione non conosceva al tempo del precedente procedimento
(lett. a); se, successivamente, contro un compartecipe è stata pronunciata una sen-
tenza penale inconciliabile con il decreto o la decisione penale (lett. b); se un reato ha
influito sulla decisione dell’amministrazione (lett. c). Un fatto o un elemento di prova
deve essere considerato nuovo se l’amministrazione non ne era a conoscenza al mo-
mento dell’adozione della decisione, vale a dire se non le era stato sottoposto in alcuna
forma, nemmeno come ipotesi (fatto) o come proposta integrativa o sussidiaria (ele-
mento di prova). La revisione può tuttavia essere richiesta solo per i noviter reperta,
ovvero esclusivamente per elementi già esistenti al momento in cui l’amministrazione
ha emesso la propria decisione, ma che vengono alla luce successivamente. Pertanto,
gli elementi probatori scoperti dopo l’emanazione della decisione, o un fatto che esi-
steva già al momento della decisione ma che è stato rivelato solo successivamente,
costituiscono elementi nuovi che possono giustificare una revisione, purché siano rile-
vanti (DTF 137 IV 59 consid. 5.1.2; 120 IV 246 consid. 2a e 2b; sentenza del Tribunale
federale 6B_455/2011 del 29 novembre 2011 consid. 1.3; KLEIN, Commentario basi-
lese, 2020, n. 22 ad art. 84 DPA; EICKER/FRANK/ACHERMANN, Verwaltungsstrafrecht
und Verwaltungsstrafverfahrensrecht, 2012, pag. 266 e seg.; HAURI, Verwaltungsstraf-
recht, 1998, n. 1c ad art. 84 DPA). Un fatto o un mezzo di prova è rilevante, in partico-
lare, quando si tratti di circostanze suscettibili d’influenzare seriamente la qualificazione
giuridica o la misura della pena, che l’amministrazione non ha preso in considerazione
e che comporterà verosimilmente una modifica della decisione iniziale (DTF 120 IV 246
consid. 2b).

3.2 In concreto, nella decisione impugnata, l’AFC ha dichiarato di aver pronunciato il de-
creto penale del 30 ottobre 2023 dopo aver “svolto numerosi atti d'inchiesta tra cui
perquisizioni, sequestri di documenti, interrogatori di imputati (tra cui due interrogatori
di A., accompagnato dal suo difensore, effettuati in data 26 ottobre 2017 e 16 marzo
2018, il primo di 180 pagine compresi i relativi allegati ed il secondo di 133 pagine
sempre compresi i relativi allegati) di persone informate sui fatti e di testimoni, nonché
richieste d'assistenza amministrativa e giudiziaria. II PVF relativo ad A. conta infatti 93
pagine e si basa su oltre 150 allegati. Da questi atti è risultato, come indicato nel de-
creto penale, che A. era organo di fatto delle società in questione, ha dato direttive a
F. per far allestire e consegnare all'AFC una contabilità fittizia facendo registrare solo
una parte dell'effettiva cifra d'affari conseguita e prelevare del contante spartendolo in
ragione del 75%-25%, sapendo in questo modo che le società non dichiaravano ne
pagavano l'imposta preventiva dovuta. L'AFC disponeva di tutti gli elementi per deci-
dere e l'importanza del suo incarto lo prova” (act. 1.4, pag. 5 e seg.).

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Orbene, va preso atto che, al momento di decidere, l’autorità fiscale era effettivamente
a conoscenza di tutti i fatti e disponeva di tutti i mezzi di prova necessari per statuire. Il
contenuto in quanto tale delle dichiarazioni di ex dipendenti di B. SA e C. SA, che hanno
lavorato presso l’esercizio G. nel periodo 2006-2014, rilasciate tra il 10 e il 21 gennaio
2026, ossia ad oltre dieci anni dai fatti, è espressione di argomentazioni difensive già
ampiamente considerate, valutate e in definitiva scartate dall’AFC nel corso della pro-
cedura che ha condotto al decreto penale del 30 ottobre 2023. In altre parole, gli ele-
menti a discarico contenuti in tali dichiarazioni, a fronte della massa di elementi incri-
minanti raccolti a suo tempo, non sono un sufficiente motivo di revisione ex art. 84 cpv.
1 lett. a DPA. La procedura di revisione non è infatti una procedura d’appello “fuori
tempo massimo”, ma presuppone ad esempio che la mancata escussione di un teste
comporti una grave lacuna istruttoria, tale da mettere in discussione l’intero assetto
probatorio, mentre nel caso concreto l’autorità inquirente ha semplicemente ritenuto
sufficienti i numerosi atti d’inchiesta svolti, tra cui gli interrogatori di imputati, persone
informate sui fatti e testimoni, e legittimamente deciso, non da ultimo a fronte della
voluminosa documentazione sequestrata risp. ottenuta mediante richieste di assi-
stenza amministrativa e giudiziaria, di non dovere interrogare anche i suddetti collabo-
ratori. Mal si comprende del resto come mai il reclamante non abbia richiesto in corso
d’inchiesta l’interrogatorio dei dipendenti in questione, se li avesse ritenuti così impor-
tanti. Senza dimenticare che la giurisprudenza relativa all’art. 410 CPP, applicabile per
analogia anche in ambito di DPA, ritiene abusiva la domanda di revisione di chi, cono-
scendo i fatti, li ha taciuti senza valido motivo, segnatamente non opponendosi a un
decreto d’accusa (DTF 145 IV 197 consid. 1.1; 130 IV 72 consid. 2.3). Per quanto ri-
guarda infine l’autodichiarazione di F. relativamente alle azioni di B. SA e di C. SA, che
sarebbe stata ritrovata solo recentemente nelle carte della I. SA in occasione del tra-
sloco degli uffici, si constata che il reclamante non si confronta con la documentazione
agli atti da cui emerge che egli era organo di fatto della società e come tale ha dato
direttive allo stesso F. proprio in relazione ai fatti incriminati. Come giustamente rilevato
dall’AFC è del resto ben poco credibile che lo stesso F. – se fosse davvero stato l’esclu-
sivo dominus delle due società in questione – abbia accettato per sé solo il 25% dei
ricavi non contabilizzati, mentre A. ne otteneva il 75% (v. act. 1.4, pag. 6). A fronte di
questa ripartizione dei ricavi, il fatto che il reclamante si dipinga ora come la vittima di
una sorta di societas leonina con a capo il solo F. non è seriamente sostenibile.

Da quanto sopra discende che tutte le censure sollevate vanno respinte, senza motivo
di esaminare “l’eccezione della prescrizione dell’azione penale, rispettivamente della
prescrizione del credito stabilito con il decreto stesso”, presentata “per mero scrupolo
di patrocinio” (act. 1, pag. 6 e seg.), ma difficilmente conciliabile con il fatto che il recla-
mante stesso abbia non solo validamente sottoscritto una convenzione con l’AFC, im-
pegnandosi a pagare l’imposta preventiva dovuta di fr. 2'335'760.–, ma abbia saldato
tale debito versando l’ultima tranche l’11 maggio 2023 (v. act. 1.4 pag. 3). Essendo la
domanda di revisione da respingere, la questione non merita tuttavia ulteriore appro-
fondimento.

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4. In conclusione, il gravame va respinto e la decisione impugnata confermata.

5. Conformemente all’art. 25 cpv. 4 DPA, l’onere delle spese per la procedura di reclamo
davanti alla Corte dei reclami penali si determina secondo l’art. 73 LOAP, disposizione
che rinvia al regolamento del 31 agosto 2010 del Tribunale penale federale sulle spese,
gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS
173.713.162). Tale regolamento, tuttavia, non contiene indicazioni in merito all’attribu-
zione delle spese giudiziarie, motivo per cui si applicano per prassi costante le dispo-
sizioni della LTF per analogia (v. TPF 2011 25 consid. 3). Le spese seguono la soc-
combenza (v. art. 66 cpv. 1 LTF) e ammontano nella fattispecie a fr. 2'000.– a carico
del reclamante. Esse sono coperte dall’anticipo delle spese di fr. 2'000.– già versato.

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Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:

1. Il reclamo è respinto.

2. La tassa di giustizia di fr. 2'000.– è posta a carico del reclamante. Essa è coperta
dall’anticipo delle spese già versato.

Bellinzona, 1° ottobre 2026

In nome della Corte dei reclami penali
del Tribunale penale federale

Il Presidente: Il Cancelliere:

Comunicazione a:
- Avv. Luca Trisconi
- Amministrazione federale delle contribuzioni AFC

Informazione sui rimedi giuridici

Contro la presente decisione non è dato alcun rimedio giuridico ordinario.

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