Bundesstrafgerichtsentscheid

RH.2026.9

RH.2026.9Entscheid vom 21.09.2026Rechtshilfe und AuslieferungOriginalsprache: IT

Zusammenfassung

Sachverhalt

Italien ersuchte die Schweiz um Auslieferung von A. zur Vollstreckung einer Freiheitsstrafe von vier Jahren und sechs Monaten wegen betrügerischen Konkurses und weiterer Delikte. Nachdem A. zunächst in Auslieferungshaft genommen, später gegen Kaution und Ersatzmassnahmen entlassen und die Auslieferung vom Bundesstrafgericht bestätigt worden war, ordnete das Bundesamt für Justiz am 4. September 2026 erneut die Haft an. Streitgegenstand war, ob diese erneute Auslieferungshaft trotz der bisher eingehaltenen Ersatzmassnahmen aufzuheben und durch mildere Massnahmen zu ersetzen sei.

Erwägungen

Das Bundesstrafgericht hielt fest, dass in Auslieferungsverfahren die Haft der Regelfall und die Entlassung die Ausnahme ist; eine Freilassung setzt insbesondere voraus, dass sich die betroffene Person voraussichtlich dem Verfahren nicht entzieht. Zwar verfüge A. über enge familiäre und berufliche Bindungen zur Schweiz, doch habe sich die Lage mit der gerichtlichen Bestätigung der Auslieferung wesentlich verändert. Durch die nun sehr konkrete Aussicht auf die Übergabe an Italien zur Verbüssung einer langen Freiheitsstrafe habe sich die Fluchtgefahr deutlich erhöht. Unter diesen Umständen genügten weder die bereits geleistete Kaution noch elektronische Überwachung oder andere Ersatzmassnahmen, um die Fluchtgefahr ausreichend zu bannen; die erneute Haft sei daher verhältnismässig.

Entscheid

Die Beschwerde wurde abgewiesen. Die erneute Auslieferungshaft von A. blieb bestehen.

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Vollständiger Entscheid

Bundesstrafgericht

Tribunal pénal fédéral

Tribunale penale federale

Tribunal penal federal

Numero dell’incarto: RH.2026.9

Sentenza del 21 settembre 2026
Corte dei reclami penali

Composizione Giudici penali federali
Patrick Robert-Nicoud, Presidente,
Roy Garré e Felix Ulrich,
Cancelliere Giampiero Vacalli

Parti A., in detenzione estradizionale,

rappresentato dall'avv. Paolo Bernasconi,
Reclamante

contro

Ufficio federale di giustizia, Settore Estradizioni,
Controparte

Oggetto Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale
all'Italia

Ordine di arresto in vista di estradizione (art. 48 cpv. 2
AIMP)
RH.2026.9

Fatti:

A. Il 18 marzo 2026, il Ministero della giustizia italiano ha richiesto alla Svizzera l’estradi-
zione di A. per l’esecuzione di una pena detentiva di quattro anni e sei mesi inflittagli
dal Tribunale di Roma con sentenza del 24 marzo 2023 per bancarotta fraudolenta e
altri reati, commessi a Roma in epoca successiva e prossima al 28 gennaio 2016 (v.
sentenza del Tribunale penale federale RR.2026.97 del 3 settembre 2026 lett. A).

B. Il 2 aprile 2026, A. è stato arrestato nel Canton Ticino sulla base di un ordine di arresto
ai fini di estradizione dell’Ufficio federale di giustizia (in seguito: UFG) del 27 marzo
2026 (erroneamente datato 2 aprile 2026). In occasione del suo interrogatorio del
2 aprile 2026, dinnanzi al Procuratore pubblico ticinese, egli ha dichiarato di essere la
persona ricercata dall’Italia, opponendosi tuttavia alla sua estradizione in via semplifi-
cata (v. ibidem, lett. B).

C. L’8 aprile 2026, A. ha postulato la sua scarcerazione con l’adozione di misure sostitu-
tive (v. ibidem, lett. C).

D. Il 9 aprile 2026, l’UFG ha trasmesso ad A. una convenzione di liberazione su cauzione
(v. ibidem, atti 6 e 7), che non si è tuttavia perfezionata a seguito della mancata firma
da parte di quest’ultimo, nonché del mancato versamento dell’importo convenuto di
fr. 500'000.– (v. ibidem, lett. D).

E. Il 22 maggio 2026, A. ha chiesto all’UFG l’adozione di una misura sostitutiva al carcere
quale l’uso del braccialetto elettronico con raggio di movimento limitato (v. act. 5.0, atto
15), richiesta ribadita il 26 maggio 2026 (v. ibidem, lett. E).

F. Il 29 maggio 2026, l’UFG ha respinto la richiesta e confermato la carcerazione (v. ibi-
dem, lett. F).

G. Con decisione del 24 giugno 2026, l’UFG ha concesso l’estradizione di A. “per i fatti di
cui ai capi d’imputazione a) e b) della sentenza del Tribunale di Roma del 24 marzo
2024”, rifiutandola per contro “per i fatti di cui al capo d’imputazione c)” di detta sen-
tenza (v. ibidem, lett. G).

H. Con scritto del 26 giugno 2026, l’estradando ha comunicato all’UFG la sua intenzione
di interporre ricorso contro la decisione di estradizione (v. ibidem, lett. H).

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I. Con istanza del 30 giugno 2026, egli ha richiesto la scarcerazione con adozione di
misure sostitutive (v. ibidem, lett. I).

J. L’istanza è stata respinta dall’UFG con decisione dell’8 luglio 2026 (v. ibidem, lett. J).

K. Con impugnativa del 17 luglio 2026, l’estradando è insorto contro la predetta decisione,
postulandone in via principale l’annullamento, con conseguente immediata scarcera-
zione e l’adozione di una serie di misure sostitutive, fra cui al petitum n. 2 lett. f il paga-
mento di una cauzione nella misura di fr. 300'000.-- (“o dell’importo maggiore o minore
che il Tribunale vorrà determinare, secondo equità e tenuto conto della situazione fi-
nanziaria”) e in via subordinata l’annullamento con rinvio degli atti all’UFG “affinché
determini l’importo della cauzione e le modalità della liberazione, in conformità con la
propria precedente valutazione del 9 aprile 2026” (v. ibidem, lett. K).

L. Con sentenza del 29 luglio 2026, questa Corte ha accolto il suddetto gravame, annul-
lato la decisione impugnata e rinviato gli atti all’UFG “affinché proceda come definito al
considerando 3.6. La carcerazione del reclamante è nel frattempo mantenuta” (sen-
tenza del Tribunale penale federale RH.2026.7).

M. In data 30 luglio 2026, l’estradando ha firmato una convenzione di liberazione su cau-
zione (v. act. 1.2), ciò che ha permesso il suo rilascio avvenuto il 31 luglio 2026 (v. atto
48 incarto UFG).

N. Con ricorso del 22 luglio 2026, l’estradando ha impugnato la decisione di estradizione
dinanzi a questa Corte, chiedendo: in via principale, l’annullamento della stessa; in via
subordinata, che la domanda di estradizione venga “accettata esclusivamente riguardo
al capo di imputazione a) n. 2 della sentenza della Corte di Roma datata 24.05.2023”;
in via ancora più subordinata, che venga “sospesa la decisione sulla domanda di estra-
dizione a) allo scopo di subordinare la consegna alla condizione che le Autorità italiane
garantiscano la celebrazione di un nuovo processo di appello nel pieno rispetto dei
diritti di difesa e dell’art. 6 CEDU e dell’art. 2 del Protocollo n. 7 CEDU b) in attesa della
domanda da parte dell’Autorità italiana di espiazione della condanna in Svizzera
(art. 94 sett. AIMP)” (sentenza del Tribunale penale federale RR.2026.97 del 3 settem-
bre 2026 lett. M).

O. Con sentenza del 3 settembre 2026, questa Corte ha confermato la decisione di estra-
dizione (v. sentenza RR.2026.97).

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P. A seguito della predetta sentenza, in data 4 settembre 2026, l’UFG ha immediatamente
ordinato la carcerazione del reclamante (v. atto 50 incarto UFG).

Q. Con ricorso del 7 settembre 2026, l’estradando ha impugnato la decisione di carcera-
zione di cui sopra, postulando la concessione della “libertà provvisoria, applicandosi le
misure sostitutive della carcerazione già elencate nella Convenzione datata
30.07.2026” (act. 1, pag. 3).

R. A conclusione delle sue osservazioni del 16 settembre 2026, l’UFG propone la reie-
zione del ricorso (v. act. 6).

S. Mediante replica del medesimo giorno, il reclamante si è riconfermato nelle sue con-
clusioni ricorsuali (v. act. 7).

Le argomentazioni addotte dalle parti nei rispettivi allegati verranno esposte, se neces-
sario, nei successivi considerandi in diritto.

Diritto:

1.
1.1 In virtù degli art. 37 cpv. 2 lett. a n. 1 della legge federale sull'organizzazione delle
autorità penali della Confederazione (LOAP; RS 173.71), in relazione con l'art. 48 cpv.
2 della legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale del 20 marzo
1981 (AIMP; RS 351.1), la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale è
competente per statuire sui reclami contro gli ordini di arresto in vista d'estradizione.
Interposto entro dieci giorni dalla notificazione scritta dell'ordine di arresto (v. art. 48
cpv. 2 prima frase AIMP), il gravame è tempestivo. La legittimazione ricorsuale del
reclamante è pacifica. Il gravame è di conseguenza ricevibile in ordine.

1.2 L'estradizione fra la Repubblica italiana e la Confederazione Svizzera è anzitutto retta
dalla Convenzione europea d'estradizione del 13 dicembre 1957 (CEEstr; RS 0.353.1),
entrata in vigore il 4 novembre 1963 per la Repubblica italiana e il 20 marzo 1967 per
il nostro Paese, dal Secondo Protocollo addizionale alla CEEstr del 17 marzo 1978 (PA
II CEEstr; RS 0.353.12), entrato in vigore per la Repubblica italiana il 23 aprile 1985 e
per la Svizzera il 9 giugno 1985, dal Terzo Protocollo addizionale alla CEEstr del 10 no-
vembre 2010 (PA III CEEstr; RS.0353.13), entrato in vigore per la Repubblica italiana
il 1° dicembre 2019 e per la Svizzera il 1° novembre 2016, nonché dal Quarto Protocollo
addizionale alla CEEstr del 20 settembre 2012 (PA IV CEEstr; RS 0.353.14), entrato in

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vigore per la Repubblica italiana il 1° dicembre 2019 e per la Svizzera il 1° novembre
2016. Di rilievo sono inoltre, a partire dal 12 dicembre 2008, gli art. 59 e segg. della
Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 (CAS;
n° CELEX 42000A0922(02); Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 239 del 22 set-
tembre 2000, pag. 19-62; testo non pubblicato nella RS ma consultabile sulla piatta-
forma di pubblicazione Internet della Confederazione alla voce “Raccolta dei testi giu-
ridici riguardanti gli accordi settoriali con l’UE”, 8.1 Allegato A; https://www.ad-
min.ch/opc/it/european-union/international-agreements/008.html [in seguito: raccolta
testi) unitamente al regolamento (UE) 2018/1862 del Parlamento europeo e del Consi-
glio del 28 novembre 2018 sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione
Schengen (SIS) nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudizia-
ria in materia penale (n. CELEX 32018R1862; Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L
312 del 7 dicembre 2018, pag. 56-106; raccolta testi, 8.4 Sviluppi dell'acquis di Schen-
gen), così come, a partire dal 5 novembre 2019, le disposizioni della Convenzione del
27 settembre 1996 relativa all’estradizione tra gli Stati membri dell’Unione europea
(Convenzione sull’estradizione UE; n° CELEX 41996A1023(02); Gazzetta ufficiale
dell’Unione europea C 313 del 23 ottobre 1996, pag. 12-23, raccolta testi, 8.2 Allegato
B) che in applicazione della Decisione 2003/169/GAI del Consiglio, del 27 febbraio
2003 (n° CELEX 32003D0169; Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 67 del
12 marzo 2003, pag. 25 e seg., raccolta testi, 8.2 Allegato B) costituiscono uno sviluppo
dell’acquis di Schengen (ovvero gli art. 2, 6, 8, 9 e 13 nonché l’art. 1, per quanto perti-
nente agli altri articoli). Restano impregiudicate disposizioni più favorevoli all’assistenza
in vigore tra le parti (art. 59 n. 2 CAS; art. 1 n. 2 Convenzione sull’estradizione UE).

1.3 Alle questioni che il prevalente diritto internazionale contenuto in detti trattati non regola
espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazionale sia più favore-
vole all'estradizione rispetto a quello convenzionale (cosiddetto principio di favore), si
applica l'AIMP, unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11;
v. art. 1 cpv. 1 AIMP; DTF 145 IV 294 consid. 2.1; 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123
consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; 130 II 337 consid. 1; 128 II
355 consid. 1; 124 II 180 consid. 1a; 123 II 134 consid. 1a; 122 II 140 consid. 2, 373
consid. 1a). È fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 145 IV 294 consid. 2.1;
135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c; TPF 2008 24 consid. 1.1).

1.4 La procedura di ricorso è retta dalla legge federale sulla procedura amministrativa del
20 dicembre 1968 (PA; RS 172.021) e dalle disposizioni dei pertinenti atti normativi in
materia di assistenza giudiziaria (art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP e 12 cpv. 1 AIMP), di cui
sopra.

2.
2.1 Secondo l'art. 16 n. 1 CEEstr, in caso d'urgenza, le autorità competenti della Parte
richiedente potranno domandare l'arresto provvisorio dell'individuo ricercato; le autorità
competenti della Parte richiesta statuiranno sulla domanda conformemente alla loro

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legge. Per costante giurisprudenza, durante tutta la procedura di estradizione la carce-
razione della persona perseguita costituisce la regola mentre la scarcerazione rimane
l’eccezione (DTF 130 II 306 consid. 2.2; 117 IV 359 consid. 2a; 111 IV 108 consid. 2;
109 IV 159; 109 Ib 58 consid. 2, 223 consid. 2c). L’ordine di arresto in vista di estradi-
zione può tuttavia essere annullato, rispettivamente la liberazione ordinata, segnata-
mente se è verosimile che la persona perseguita non si sottrarrà all’estradizione né
comprometterà l’istruzione penale (art. 47 cpv. 1 lett. a AIMP; DTF 109 IV 159), se essa
può produrre immediatamente il suo alibi (art. 47 cpv. 1 lett. b AIMP), se le sue condi-
zioni non le permettono di essere incarcerata o se altri motivi lo giustificano (art. 47
cpv. 2 AIMP), se la domanda di estradizione e i documenti a suo sostegno non perven-
gono tempestivamente (art. 50 cpv. 1 AIMP) o ancora se l’estradizione appare manife-
stamente inammissibile (art. 51 cpv. 1 AIMP). La sussistenza dei presupposti che giu-
stificano l’annullamento dell’ordine di arresto, rispettivamente la scarcerazione, deve
essere valutata secondo criteri rigorosi, tali da non rendere illusorio l’impegno assunto
dalla Svizzera di consegnare – ove la domanda di estradizione sia accolta e cresciuta
in giudicato – le persone perseguite dallo Stato che ne ha fatto la richiesta (art. 1
CEEstr). In questo senso, la liberazione provvisoria dalla carcerazione ai fini estradi-
zionali soggiace a condizioni più rigorose di quelle applicabili in materia di carcerazione
preventiva (DTF 130 II 306 consid. 2.2; 111 IV 108 consid. 2 e 3; 109 Ib 223 consid.
2c).

2.2 La CEEstr fornisce in materia di arresto provvisorio solo un quadro normativo generale.
Essa si limita a consacrare il diritto della Parte richiedente di domandarlo e a sancire
l'obbligo della Parte richiesta di statuire su tale domanda, informando senza indugio
l’autorità richiedente del seguito dato alla domanda (art. 16 n. 1 e 3). Applicabile è
esclusivamente il diritto della Parte richiesta (art. 16 n. 1 e art. 22). Dopo aver stabilito
i termini trascorsi i quali l'arresto provvisorio potrà e, rispettivamente, dovrà cessare se
la domanda d'estradizione non è presentata col prescritto corredo (art. 16 n. 4, prima
frase), la Convenzione precisa (ibidem, seconda frase) che, tuttavia, la liberazione
provvisoria è sempre possibile "in quanto la Parte richiesta prenda tutte le misure da
essa ritenute necessarie per evitare la fuga dell'individuo richiesto".

3.
3.1
3.1.1 Il reclamante censura la decisione di carcerazione del 4 settembre scorso. Egli afferma
che “dal punto di vista del pericolo di fuga, la decisione suddetta [ossia la decisione di
questa Corte del 3 settembre 2026] non costituisce un fatto nuovo rilevante. Infatti, il
rischio di conferma della decisione di estradizione era comunque già ben presente, alla
Corte dei Reclami Penali, allorché venne concessa la scarcerazione, tanto più che,
notoriamente, come menzionato anche nel testo dell’ordine di arresto qui impugnato,
la decisione di estradizione non è definitiva, dal momento che, per legge, la decisione
datata 29.07.2026 non è immediatamente esecutiva, dal momento che verrà inoltrato
ricorso al Tribunale Federale, come comprovato dalla lettera qui allegata” (act. 1, pag.

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3). Egli aggiunge inoltre che “l’ordine di arresto non è motivato, per cui non è possibile
esercitare il diritto di essere sentito, ciò che avverrà una volta che ci verrà notificata la
risposta da parte dell’UFG” (ibidem). In sede di replica, egli ha aggiunto che l’importo
relativo alla cauzione sarebbe stata messa a disposizione dalla moglie e di avere scru-
polosamente rispettato le condizioni per la sua liberazione (v. act. 7, pag. 3 e seg.).

3.1.2 Secondo l’UFG, a seguito della sentenza di questa Corte del 3 settembre 2026, “che
ha respinto il ricorso interposto avverso la decisione di estradizione dell'UFG del 24 giu-
gno 2026, il pericolo di fuga è aumentato considerevolmente poiché un'estradizione del
ricorrente all'Italia non è più meramente teorica ma bensì più concreta. Il ricorrente,
qualora fosse estradato, dovrà scontare una lunga pena detentiva, come risulta dalla
decisione di estradizione dell'UFG del 24 giugno 2026 (…)” (act. 6, pag. 6). Inoltre,
“anche se il ricorrente ha rispettato le condizioni poste dalla convenzione di liberazione
del 30 luglio 2026, il deposito della sostanziale cauzione, in merito alla quale i rapporti
patrimoniali di eventuali terzi interessati non sono ad oggi noti in modo chiaro e verifi-
cabile, non sia più, anche unitamente al controllo tramite braccialetto elettronico, una
misura sufficiente per scongiurare il pericolo di fuga divenuto più concreto. Nel com-
plesso, occorre pertanto rilevare che il pericolo di fuga si è sensibilmente aggravato e
che esso non può essere scongiurato neppure mediante una cauzione associata a un
dispositivo di sorveglianza elettronica. Peraltro, una siffatta carcerazione è conforme a
una prassi pluriennale dell'UFG, dalla quale finora non si è mai derogato” (ibidem, pag.
7).

3.2 Per costante giurisprudenza, durante tutta la procedura di estradizione la carcerazione
della persona perseguita costituisce la regola mentre la scarcerazione rimane l'ecce-
zione (v. consid. 2.1 supra e riferimenti ivi citati). Giusta l'art. 47 cpv. 1 lett. a AIMP,
l'UFG può tuttavia prescindere dall'emettere un ordine di arresto in vista d'estradizione
segnatamente se la persona perseguita verosimilmente non si sottrarrà all'estradizione
né comprometterà l'istruzione penale. Queste due condizioni sono cumulative; se l'in-
teressato si prevale unicamente della realizzazione di una delle stesse non potrà pre-
tendere che si rinunci alla detenzione estradizionale (DTF 109 Ib 58 consid. 2).

3.3 La giurisprudenza concernente il pericolo di fuga in ambito di detenzione estradizionale
è oltremodo restrittiva (v. la casistica illustrata in DTF 130 II 306 consid. 2.4-2.5). Il
Tribunale federale ha in particolare già avuto modo di negare la scarcerazione di una
persona i cui legami con la Svizzera erano indiscussi (titolare di un permesso di sog-
giorno residente in Svizzera da diciotto anni, sposato con una cittadina svizzera e padre
di due figli di tre e otto anni, entrambi di nazionalità svizzera e scolarizzati nel Cantone
Ticino), essendo stata ritenuta motivo sufficiente la possibilità di una condanna a una
pena privativa di libertà di lunga durata. Neppure le difficoltà finanziarie in cui l'interes-
sato lasciava la moglie e i figli permettevano di considerare che il rischio di fuga fosse
a tal punto inverosimile da poter essere scongiurato tramite l'adozione di misure sosti-
tutive (sentenza del Tribunale federale 8G.45/2001 del 15 agosto 2001 consid. 3a). In
un altro caso, è stato considerato che l'ampiezza dell'attività delittuosa (costituzione di

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un'associazione criminale allo scopo di perpetrare truffe fiscali) e l'eventualità di una
pena privativa della libertà di lunga durata costituivano elementi sufficienti a rendere
verosimile il rischio che il reclamante potesse sottrarsi all'estradizione, sebbene egli
avesse legami importanti con la Svizzera, essendo titolare di un permesso B, coniugato
con una cittadina svizzera e stesse per diventare padre. Tale rischio, acutizzato dalla
sua giovane età, non veniva sminuito dal fatto che, come ritenuto anche nelle altre
cause, fosse a conoscenza del suo perseguimento e non fosse nondimeno fuggito:
soltanto con l'ordine di arresto in vista d'estradizione si erano infatti concretizzate sia
le accuse sia la possibilità effettiva di essere estradato (sentenza del Tribunale federale
8G.49/2002 del 24 maggio 2002 consid. 3b). Tenuto conto di questa giurisprudenza, il
Tribunale penale federale ha quindi confermato l'esistenza del pericolo di fuga nel caso
di una persona perseguita con moglie, due bambini (di sette anni e mezzo e due anni
e mezzo) e altri parenti in Svizzera (sentenza del Tribunale penale federale BH.2005.45
del 20 dicembre 2005 consid. 2.2.2). Medesimo esito nel caso di una persona ininter-
rottamente residente in Svizzera per dieci anni, con moglie e quattro bambini, di un
anno e mezzo, tre, otto e diciotto anni (sentenza del Tribunale penale federale
BH.2005.8 del 7 aprile 2005 consid. 2.3) e in quello di una persona ininterrottamente
in Svizzera da dieci anni, con la sua compagna e gli amici più stretti (sentenza del
Tribunale penale federale BH.2006.4 del 21 marzo 2006 consid. 2.2.1). In una sen-
tenza del 24 novembre 2009, il Tribunale penale federale ha per contro ordinato la
liberazione di un uomo di 76 anni residente in Francia accusato negli Stati Uniti di aver
commesso in quel Paese, nel 1978, atti sessuali con una minorenne, e adottato misure
sostitutive della detenzione (sentenza del Tribunale penale federale RR.2009.329, par-
zialmente pubblicata in RStrS - BJP 1/2010 pag. 9). In quell'occasione, l'autorità giudi-
cante ha considerato che il pericolo di fuga non era così marcato da impedire l'adozione
di misure sostitutive della detenzione (v. ibidem consid. 6.3). Visto anche che la pena
massima comminata all'estero era di due anni di detenzione, il Tribunale ha ritenuto
che il pagamento di una elevata cauzione corrispondente alla metà dei beni patrimoniali
dell'estradando, unitamente all'utilizzo di un braccialetto elettronico ("electronic moni-
toring"; sull'applicabilità di questo sistema di sorveglianza v. DTF 136 IV 20), costitui-
vano misure atte a scongiurare il pericolo di fuga (v. sentenza del Tribunale penale
federale RR.2009.329 del 24 novembre 2009 consid. 6.6.6). Parimenti, il Tribunale fe-
derale ha ordinato la liberazione di una donna americana di 47 anni residente a Zurigo
dal 1955, con stretti legami affettivi e professionali in Svizzera. L'Alta Corte ha consi-
derato che le precarie condizioni di salute della donna, unitamente al fatto che la
stessa, una volta al corrente dell'inchiesta penale in Italia e dell'ordine di arresto spic-
cato nei suoi confronti dalle autorità di quel Paese, non abbia intrapreso nulla per la-
sciare la Svizzera, fossero elementi importanti per concludere che il pericolo di fuga
era estremamente esiguo. Quest'ultimo è stato in definitiva scongiurato con l'adozione
di misure sostitutive quali il deposito di una cauzione di fr. 50'000.– nonché la consegna
dei documenti d'identità (v. sentenza del Tribunale federale 8G.76/2001 del 14 novem-
bre 2001 consid. 3c).

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3.4 Nel caso concreto, questa Corte ha già avuto modo di constatare che il reclamante ha
un legame stretto, sia familiare sia professionale, con la Svizzera (v. sentenza
RH.2026.7 consid. 3.5), ciò che ha permesso, in una fase ancora intermedia della pro-
cedura di estradizione, una sua liberazione su cauzione (v. ibidem, consid. 3.5-3.6,
nonché act. 1.2). Tuttavia, contrariamente a quanto sostenuto nel suo reclamo, la con-
ferma della decisione di estradizione da parte di questa Corte ha cambiato in maniera
radicale la situazione per quanto riguarda il pericolo di fuga, nel senso che, come ret-
tamente rilevato dall’UFG, tale pericolo è oggi sensibilmente aumentato e non è più
contrastabile mediante una cauzione o con un’altra misura sostitutiva della detenzione,
a prescindere dal fatto che la decisione sia stata impugnata al Tribunale federale. La
pena da scontare in Italia è elevata e la prospettiva di un’estradizione è divenuta molto
concreta, ciò che potrebbe a questo punto indurre il medesimo a tentare comunque di
sottrarsi alla giustizia rendendosi irreperibile, risp. riparando in un Paese con rapporti
estradizionali meno stretti con l’Italia. Non vi sono per tanto motivi per scostarsi dalla
pluriennale prassi dell’UFG in queste situazioni.

4. Sulla base dell'incarto, non sono ravvisabili altri motivi che permetterebbero di ordinare
la scarcerazione dell'estradando. In definitiva, sussistendo un reale pericolo di fuga e
in assenza di altra misura equivalente nei suoi risultati ma meno limitativa della libertà
personale, il provvedimento impugnato non può essere considerato lesivo del principio
della proporzionalità.

5. In conclusione, il reclamo va respinto e la detenzione estradizionale confermata.

6. Le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1 PA). La tassa di giustizia è calco-
lata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP, 63 cpv. 4bis PA, nonché 5 e 8 cpv. 3 del regolamento
del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della proce-
dura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162) ed è fissata a fr. 2’000.–.

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Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:

1. Il reclamo è respinto.

2. La tassa di giustizia di fr. 2’000.– è posta a carico del reclamante.

Bellinzona, 21 settembre 2026

In nome della Corte dei reclami penali
del Tribunale penale federale

Il Presidente: Il Cancelliere:

Comunicazione a
- Avv. Paolo Bernasconi
- Ufficio federale di giustizia, Settore Estradizioni

Informazione sui rimedi giuridici

Il ricorso contro una decisione nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale deve
essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della
decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF). Gli atti scritti devono essere consegnati al Tribunale federale
oppure, all’indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera
al più tardi l’ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). In caso di trasmissione per via elettronica, per il
rispetto di un termine è determinante il momento in cui è rilasciata la ricevuta attestante che la parte ha
eseguito tutte le operazioni necessarie per la trasmissione (art. 48 cpv. 2 LTF).
Il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un’estradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni
oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e se si tratti di un caso particolarmente
importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Un caso è particolarmente importante segnatamente laddove vi sono motivi
per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all’estero presenta
gravi lacune (art. 84 cpv. 2 LTF).

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