TAF C-3399/2024
Zusammenfassung
Sachverhalt
Die Beschwerdeführerin meldete der kantonalen AHV/IV/EO-Ausgleichskasse, dass sie ab Januar 2020 eine Arbeitnehmerin beschäftigte; für 2021 wurde für die Zeit von Januar bis Mai ein Lohn von Fr. 11'330.- deklariert. Da sie als Arbeitgeberin keiner Vorsorgeeinrichtung angeschlossen war, forderte die Stiftung Auffangeinrichtung BVG sie zur nachträglichen Affiliation auf und verfügte schliesslich die Zwangsanschlussnahme rückwirkend per 1. Januar 2021. Streitgegenstand war, ob wegen Unterschreitens des Mindestlohns keine obligatorische berufliche Vorsorge bestand.
Erwägungen
Das Bundesverwaltungsgericht hielt fest, dass für die Beurteilung der Versicherungspflicht grundsätzlich auf die Lohnmeldungen der AHV-Ausgleichskasse abzustellen ist; allfällige Berichtigungen wären bei der zuständigen Ausgleichskasse zu verlangen. Da die Arbeitnehmerin 2021 nur während fünf Monaten beschäftigt war, war ihr in dieser Zeit erzielter Lohn gemäss Art. 2 Abs. 2 BVG auf ein Jahresgehalt hochzurechnen, was zu Fr. 27'192.- und damit über dem gesetzlichen Mindestlohn von Fr. 21'510.- führte. Selbst wenn man der Darstellung der Beschwerdeführerin folgte, wären jedenfalls die Entschädigungen für Überstunden sowie Weg- und Verpflegungsspesen als massgebender Lohn zu berücksichtigen, sodass die Versicherungsschwelle ebenfalls überschritten würde; einzig die Ferienentschädigung wäre nicht einzubeziehen. Weil das Arbeitsverhältnis bereits beendet war, bevor eine Affiliation bestand, lag ein Fall von Art. 12 BVG vor, der die Zwangsanschlussnahme an die Stiftung Auffangeinrichtung BVG rechtfertigte.
Entscheid
Die Beschwerde wurde abgewiesen. Die rückwirkende Zwangsanschlussnahme der Beschwerdeführerin an die Stiftung Auffangeinrichtung BVG per 1. Januar 2021 wurde bestätigt.
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Vollständiger Entscheid
Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Corte III
C-3399/2024
Sentenza del 1° settembre 2026
Composizione Giudici Vito Valenti (presidente del collegio),
Caroline Gehring e Caroline Bissegger,
cancelliera Marcella Lurà.
Parti A._______,
ricorrente,
contro
Fondazione istituto collettore LPP Agenzia regionale
della Svizzera italiana,
autorità inferiore.
Oggetto Previdenza professionale / Affiliazione d'ufficio
(decisione del 26 aprile 2024).
C-3399/2024
Fatti:
A.
A._______ (di seguito, interessata, ricorrente, insorgente) ha annunciato,
il 18 marzo 2020, alla Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG del
Cantone Ticino di occupare, dal 7 gennaio 2020, quale datrice di lavoro
indipendente, una lavoratrice salariata (doc. TAF 9 allegato 1 [“Affiliazione
dei datori di lavoro”]). Nella dichiarazione dei salari per l’anno 2020 e per
l’anno 2021, è poi stato indicato che l’interessata ha impiegato una dipen-
dente dal 1° gennaio 2020 al 31 maggio 2021, alla quale ha corrisposto un
salario di fr. 19'761.- nel 2020 e di fr. 11'330.- nel 2021 (doc. TAF 9 allegato
1 e allegato 2).
B.
B.a Con lettera raccomandata del 15 novembre 2023 (doc. TAF 9 allegato
3), la Fondazione istituto collettore LPP (di seguito, Fondazione, Istituto
collettore), dopo avere constatato – su segnalazione della cassa cantonale
di compensazione AVS/AI/IPG – che l’interessata non era affiliata ad un
istituto di previdenza in qualità di datrice di lavoro (doc. TAF 9 allegato 1
[lettera del 19 dicembre 2022]), ha invitato la medesima a trasmettere, en-
tro il 24 gennaio 2024, la documentazione a comprova dell’avvenuta affi-
liazione ad un istituto di previdenza a far tempo dal 1° gennaio 2021, con
la comminatoria che, in caso contrario, sarebbe stata affiliata d’ufficio alla
Fondazione stessa, con conseguente addebito delle spese.
B.b Con decisione del 26 aprile 2024 (doc. TAF 9 allegato 8), la Fonda-
zione ha deciso l’affiliazione d’ufficio dell’interessata alla Fondazione
stessa, con effetto retroattivo al 1° gennaio 2021, dalla dichiarazione dei
salari per l’anno 2021 risultando che, a decorrere dal 1° gennaio 2021, la
datrice di lavoro ha corrisposto alla propria dipendente un salario soggetto
alla previdenza professionale.
C.
C.a Il 29 maggio 2024, l’interessata ha interposto ricorso dinanzi al Tribu-
nale amministrativo federale contro la decisione del 26 aprile 2024 della
Fondazione mediante il quale ha chiesto d’accogliere il gravame, d’annul-
lare la decisione impugnata nonché di accertare (e poi dichiarare) che non
è tenuta ad affiliarsi alla Fondazione stessa, con effetto retroattivo al 1°
gennaio 2021. La ricorrente ha segnalato di aver assunto alle proprie di-
pendenze, dal 7 gennaio 2020 al 31 maggio 2021, la figlia, alla quale ha
corrisposto un salario mensile lordo di fr. 1'700.-, salario inferiore, a suo
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dire, al salario minimo, previsto dalla legge, soggetto ai contributi della pre-
videnza professionale. Al termine del rapporto di lavoro, ha versato alla
figlia un importo di fr. 2'830.-, a titolo di indennità per vacanze, ore di lavoro
supplementare e rimborso spese, importo che è stato erroneamente di-
chiarato come salario (allegata la scheda “stipendio 2021”; doc. TAF 1).
C.b Il 19 giugno 2024, l’insorgente ha versato il richiesto anticipo a coper-
tura delle presumibili spese processuali (doc. TAF 2 a 5).
C.c Nella risposta al ricorso del 28 agosto 2024 (doc. TAF 9), la Fonda-
zione ha proposto la reiezione del ricorso. Secondo la dichiarazione dei
salari per l’anno 2021, la dipendente ha percepito, dal 1° gennaio al 31
maggio 2021 (doc. TAF 9 allegato 1), un salario di fr. 11'330.-, salario che
riportato su un anno corrisponde ad un salario annuo di fr. 27'192.- ed è
dunque soggetto ai contributi della previdenza professionale. Per conse-
guenza, a giusta ragione, è stata decisa l’affiliazione d’ufficio della ricor-
rente alla Fondazione stessa, con effetto retroattivo al 1° gennaio 2021.
C.d Nella replica del 9 ottobre 2024 (doc. TAF 12), la ricorrente ha segna-
lato che “non ha ulteriori mezzi di prova e conferma integralmente quanto
scritto nei precedenti scambi di allegati”, atto di replica che è poi stato tra-
smesso alla Fondazione per conoscenza con provvedimento del 15 ottobre
2024 (doc. TAF 13).
Diritto:
1.
1.1 Il Tribunale amministrativo federale esamina d'ufficio e con piena co-
gnizione la sua competenza rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che
gli vengono sottoposti (art. 7 cpv. 1 PA; DTAF 2016/15 consid. 1; 2014/4
consid. 1.2).
1.2 Questo Tribunale giudica, in virtù dell’art. 31 LTAF in combinazione con
l’art. 33 lett. h LTAF e l’art. 60 cpv. 2 lett. a e cpv. 2bis LPP (RS 831.40), i
ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell’art. 5 PA, rese dalla Fondazione isti-
tuto collettore LPP in materia d’affiliazione obbligatoria.
1.3 La procedura dinanzi al Tribunale amministrativo federale è retta dalla
PA, in quanto la LTAF non disponga altrimenti (art. 37 LTAF).
1.4 Presentato da una parte direttamente toccata dalla decisione e avente
un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modifica
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(art. 48 PA), il ricorso è stato interposto tempestivamente (art. 50 PA) e
rispetta i requisiti previsti dalla legge (art. 52 cpv. 1 PA). L’anticipo spese è
stato corrisposto entro il termine impartito (art. 63 cpv. 4 PA). Il ricorso è
pertanto ammissibile.
2.
2.1 Con il rimedio esperito, la ricorrente può far valere la violazione del di-
ritto federale – che comprende tra l’altro anche il diritto costituzionale e il
diritto pubblico internazionale – l’eccesso o l’abuso del potere d’apprezza-
mento, l’accertamento inesatto ed incompleto dei fatti giuridicamente rile-
vanti e l’inadeguatezza (art. 49 PA per rimando dell’art. 37 LTAF).
2.2 Il Tribunale amministrativo federale applica il diritto d’ufficio, senza es-
sere vincolato dai motivi del ricorso (art. 62 cpv. 4 PA) o dai considerandi
della decisione impugnata. In altri termini, il ricorso potrebbe essere accolto
per ragioni diverse da quelle addotte dalla ricorrente o respinto in virtù d’ar-
gomenti che la decisione impugnata non ha preso in considerazione (DTF
134 III 102 consid. 1.1; 133 V 515 consid. 1.3; DTAF 2013/46 consid. 3.2).
Il Tribunale accerta i fatti determinanti per la soluzione della controversia,
assume le prove necessarie e le valuta liberamente (art. 12 PA; DTF 136
V 376 consid. 4.1.1). Sempre che la legge non disponga diversamente, il
Tribunale statuisce in materia d’assicurazioni sociali secondo il grado di
prova della verosimiglianza preponderante (DTF 138 V 218 consid. 6). Le
parti sono tenute a cooperare all’accertamento dei fatti (art. 13 PA) e a
motivare il ricorso (art. 52 PA). L’autorità di ricorso si limita, di principio, ad
esaminare le censure sollevate, mentre le questioni di diritto non invocate
dalle parti solo nella misura in cui gli argomenti delle parti o l’esame dell’in-
carto ne diano sufficiente motivo (DTF 135 I 91 consid. 2.1; 122 V 157
consid. 1a; 121 V 204 consid. 6c; DTAF 2014/24 consid. 2.2 con rinvii).
3.
Dal profilo temporale, con riserva di disposizioni particolari di diritto transi-
torio, sono applicabili le disposizioni in vigore al momento della realizza-
zione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che
produce conseguenze giuridiche (DTF 146 V 364 consid. 7.1; 144 V 210
consid. 4.3.1; 136 V 24 consid. 4.3). La Fondazione avendo deciso l’affilia-
zione dell’insorgente all’Istituto collettore stesso, con effetto retroattivo al
1° gennaio 2021, al caso in esame si applicano di principio le disposizioni
della LPP e dell’ordinanza del 18 aprile 1984 sulla previdenza professio-
nale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (OPP 2, RS 831.441.1) in
vigore a tale data e fino alla pronuncia della decisione impugnata.
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4.
L’oggetto litigioso nella presente procedura ricorsuale è costituito dalla
questione di sapere se la ricorrente debba, o meno, essere affiliata alla
Fondazione Istituto collettore LPP a decorrere dal 1° gennaio 2021.
5.
5.1 I lavoratori che – come la figlia della ricorrente nata il (…) – hanno più
di 17 anni e riscuotono da un datore di lavoro un salario annuo superiore
al salario annuo minimo stabilito dalla legge (art. 2 cpv. 1 LPP in combina-
zione con l’art. 5 OPP 2 [dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2022, fr.
21'510.-]), e che sono assicurati presso l’assicurazione federale per la vec-
chiaia e per i superstiti (art. 5 cpv. 1 LPP), sottostanno all’assicurazione
obbligatoria (art. 2 cpv. 1 LPP).
5.2 Questi lavoratori sottostanno all’assicurazione obbligatoria per i rischi
morte e invalidità dal 1° gennaio dopo l’anno in cui hanno compiuto il 17°
anno di età, e per la vecchiaia dal 1° gennaio dopo l’anno in cui hanno
compiuto il 24° anno di età (art. 7 cpv. 1 LPP). Di regola, è tenuto conto del
salario determinante giusta la legge federale del 20 dicembre 1946 sull’as-
sicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS, RS 831.10; art. 7 cpv.
2 LPP). Le dichiarazioni salariali della cassa di compensazione sono vin-
colanti per l’Istituto collettore. Eventuali rettifiche alla dichiarazione sala-
riale non devono essere presentate nell’ambito del procedimento di ricorso
dinanzi al Tribunale federale amministrativo, ma direttamente presso la
competente cassa di compensazione oppure nell’ambito del procedimento
di ricorso contro le decisioni di detta autorità (sentenza del TAF C-70/2021
del 12 aprile 2023 consid. 3.1).
5.3 Se il lavoratore è occupato presso un datore di lavoro per un periodo
inferiore a un anno, è considerato salario annuo quello che avrebbe perce-
pito per un anno intero d’occupazione (art. 2 cpv. 2 LPP). In caso di rap-
porto di lavoro di durata inferiore all’anno, in particolare allorquando il rap-
porto di lavoro inizia o cessa durante l’anno civile come pure allorquando
un lavoratore a tempo parziale non è impiegato presso un datore di lavoro
per l’intero anno civile, il salario effettivamente percepito deve essere cal-
colato sulla base di un ipotetico salario annuo (MARC HÜRZELER, in: Basler
Kommentar, Berufliche Vorsorge, 2020, ad art. 2 LPP n. 11 segg.).
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6.
6.1 Ai sensi dell’art. 5 cpv. 2 LAVS, il salario determinante comprende qual-
siasi retribuzione del lavoro a dipendenza d’altri per un tempo determinato
od indeterminato. Esso comprende inoltre le indennità di rincaro e altre in-
dennità aggiunte al salario, le provvigioni, le gratificazioni, le prestazioni in
natura, le indennità per vacanze o per giorni festivi ed altre prestazioni ana-
loghe, nonché le mance, se queste costituiscono un elemento importante
della retribuzione del lavoro.
6.2 Il salario determinante per il calcolo dei contributi comprende in parti-
colare, fra gli altri, il salario a tempo, il salario a fattura (a cottimo) e a premi,
comprese le indennità per le ore di lavoro supplementare, per il lavoro not-
turno e per le supplenze (art. 7 lett. a OAVS).
6.3 Secondo l’art. 9 cpv. 1 OAVS, sono spese generali quelle cui il salariato
deve far fronte nell’ambito della propria attività. Le indennità per spese ge-
nerali non rientrano nel salario determinante. In virtù dell’art. 9 cpv. 2
OAVS, non fanno parte delle spese generali le indennità periodiche per gli
spostamenti del salariato dal luogo di domicilio al luogo di lavoro abituale
e per i pasti usuali presi a domicilio o sul luogo di lavoro abituale; tali in-
dennità rientrano di norma nel salario determinante.
6.4 Quanto all’indennità per vacanze non godute, la stessa può essere cor-
risposta solo dopo la cessazione del contratto di lavoro, poiché le vacanze
non possono essere compensate con denaro o altre prestazioni finché dura
il rapporto di lavoro. L’indennità per vacanze non godute consiste in un
pagamento in denaro a titolo di compensazione per il riposo non usufruito
e non ha alcun nesso causale diretto con la prestazione lavorativa. Per-
tanto, l’indennità per vacanze non godute non deve essere presa in consi-
derazione nella determinazione dell'importo del salario assicurato ai sensi
della LPP (sentenza del TF 9C_725/2016 del 18 maggio 2017 consid. 5.2).
7.
7.1
7.1.1 Giusta l’art. 11 cpv. 1 LPP, il datore di lavoro che occupa lavoratori da
assicurare obbligatoriamente deve essere affiliato a un istituto di previ-
denza iscritto nel registro della previdenza professionale. L’affiliazione ha
effetto retroattivo (art. 11 cpv. 3 LPP).
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7.1.2 In virtù dell’art. 11 cpv. 4 LPP, la cassa di compensazione dell’AVS
verifica se i datori di lavoro ad essa assoggettati sono affiliati a un istituto
di previdenza registrato. Detta autorità ingiunge al datore di lavoro che non
ha dato seguito a detto obbligo, di affiliarsi entro due mesi a un istituto di
previdenza registrato; se il datore di lavoro non si conforma all’ingiunzione
entro il termine impartito, lo annuncia all’istituto collettore per l’affiliazione
con effetto retroattivo (art. 11 cpv. 5 e 6 LPP).
7.2 L’art. 12 LPP regola, invece, la situazione esistente prima dell’affilia-
zione. I salariati o i loro superstiti hanno diritto alle prestazioni legali anche
se il datore di lavoro non si è ancora affiliato a un istituto di previdenza;
queste prestazioni sono effettuate dall’istituto collettore (art. 12 cpv. 1 LPP).
Se un salariato ha legalmente diritto a una prestazione d’assicurazione o
di libero passaggio quando il suo datore di lavoro non è ancora affiliato a
un’istituzione di previdenza, il datore di lavoro viene affiliato per legge
all’istituto collettore per l’insieme dei salariati sottostanti al regime obbliga-
torio (art. 2 cpv. 1 dell’ordinanza del 28 agosto 1985 concernente i diritti
dell’istituto collettore in materia di previdenza professionale [RS 831.434]).
7.3 Da quanto esposto, discende che l’art. 11 LPP concerne il datore di
lavoro che può ancora affiliarsi volontariamente oppure essere affiliato d’uf-
ficio, in assenza d’affiliazione nel termine a tal fine impartito. Per contro,
l’art. 12 LPP si applica allorquando l’evento assicurato (per esempio, vec-
chiaia, decesso, invalidità, divorzio) o la cessazione del rapporto di lavoro
si sono verificati prima che il datore di lavoro sia affiliato a un istituto di
previdenza. L’art. 12 LPP regola pertanto un’affiliazione d’ufficio privando il
datore di lavoro della facoltà di concludere un’affiliazione volontaria retroat-
tiva con un istituto di previdenza (cfr., sulla questione, DTF 130 V 256 con-
sid. 4.3).
7.4 La fattispecie in esame configura un caso d’applicazione dell’art. 12
LPP, l’affiliazione d’ufficio essendo intervenuta sulla base di tale norma (cfr.
la decisione impugnata), la dipendente avendo lasciato l’azienda della da-
trice di lavoro il 31 maggio 2021 (ricorso pag. 2), momento in cui quest’ul-
tima non era affiliata ad alcun istituto di previdenza.
8.
Secondo l’art. 60 cpv. 1 e cpv. 2 lett. a LPP, l’Istituto collettore è un istituto
di previdenza che è obbligato ad affiliare d’ufficio i datori di lavoro che non
adempiono l’obbligo di affiliarsi a un istituto di previdenza. In virtù
dell’art. 11 LPP, il datore di lavoro che occupa lavoratori da assicurare ob-
bligatoriamente deve essere affiliato ad un istituto di previdenza iscritto nel
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registro della previdenza professionale. Se egli non adempie i suoi obbli-
ghi, la competente cassa di compensazione AVS gli ingiunge di affiliarsi
entro un termine ragionevole. Decorso infruttuoso tale termine, il datore di
lavoro è annunciato per l’affiliazione all’istituto collettore.
9.
9.1 Nel caso in esame, la Fondazione Istituto collettore LPP, su segnala-
zione della competente cassa cantonale di compensazione (doc. TAF 9
allegato 1 [lettera del 19 dicembre 2022]) – secondo cui dalla dichiarazione
dei salari per i datori di lavoro affiliati alla Cassa cantonale di compensa-
zione AVS/AI/IPG (doc. TAF 9 allegato 1) risultava che la ricorrente ha im-
piegato, dal 1° gennaio al 31 maggio 2021, una lavoratrice che doveva
essere assicurata obbligatoriamente alla previdenza professionale – ha re-
golarmente ingiunto, con scritto del 15 novembre 2023 (doc. TAF 9 allegato
3), all’insorgente di affiliarsi, entro il 24 gennaio 2024, ad un istituto di pre-
videnza a far tempo dal 1° gennaio 2021 (la medesima era peraltro tenuta
a trasmettere la documentazione a comprova dell’avvenuta affiliazione,
con comminatoria che, in caso contrario, sarebbe stata affiliata d’ufficio alla
Fondazione stessa (cfr., sulla questione, la sentenza del TF 9C_264/2009
del 22 aprile 2010 lettera A).
9.2 Con decisione del 26 aprile 2024 (doc. TAF 9 allegato 8), la Fondazione
ha poi deciso l’affiliazione d’ufficio della ricorrente alla Fondazione stessa,
ai sensi dell’art. 12 LPP, con effetto retroattivo al 1° gennaio 2021, non
essendosi l’insorgente conformata all’ingiunzione di affiliazione ad un isti-
tuto di previdenza, entro il termine impartito.
9.3 Nel ricorso del 29 maggio 2024 (doc. TAF 1), la ricorrente ha segnalato
di aver assunto alle proprie dipendenze la figlia, a tempo parziale, dal 7
gennaio 2020 al 31 maggio 2021, per un salario mensile lordo di fr. 1'700.- .
La figlia ha percepito, nel 2020, un salario di fr. 19'961.- e, nel 2021, un
salario di fr. 10'388.-, salari inferiori, a suo dire, al salario annuo minimo,
previsto dalla legge, soggetto ai contributi LPP. Al termine del rapporto di
lavoro, in maggio 2021, ha versato alla figlia, un importo di fr. 2'830.-, a
titolo di indennità per vacanze, ore di lavoro supplementare e rimborso
spese, importo che è stato erroneamente dichiarato come salario (allegata
la scheda “stipendio 2021”). Dal 1° giugno 2021, la figlia svolge un’attività
lucrativa indipendente.
9.4 Nella risposta al ricorso del 28 agosto 2024 (doc. TAF 9), la Fondazione
ha rilevato che la dipendente ha percepito, dal 1° gennaio al 31 maggio
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2021, un salario di fr. 11'330.-, salario che, giusta l’art. 2 cpv. 2 LPP, corri-
sponde ad un salario annuo di fr. 27'192.-. Per conseguenza, per il 2021,
la medesima sottostà all’assicurazione obbligatoria. Nella misura in cui l’in-
sorgente sostiene che l’importo di fr. 2'830.-, versato alla dipendente in
maggio 2021, a titolo di indennità, è stato erroneamente dichiarato come
salario, la Fondazione ha poi osservato che le indennità per le ore supple-
mentari e il rimborso delle spese per recarsi al lavoro e per i pasti rientrano
nel salario determinante. Quand’anche non si tenesse conto dell’indennità
per vacanze, indennità che non deve essere contabilizzata nel salario de-
terminante ai sensi della LPP, il salario annuo della dipendente ammonte-
rebbe a fr. 25'662.-, salario superiore al salario annuo minimo assicurato,
previsto dalla legge. Anche in tale ipotesi, la dipendente sottostà all’assicu-
razione obbligatoria.
9.5
9.5.1 Ora, dalle dichiarazioni dei salari della cassa cantonale di compen-
sazione (doc. TAF 9 allegato 1 e allegato 2) – dichiarazioni salariali che
sono vincolanti per la Fondazione e sulle quali detta autorità deve basare
la propria decisione (sentenza del TAF C-70/2021 consid. 3.1) – risulta che
la ricorrente ha impiegato, dal 7 gennaio 2020 al 31 maggio 2021, una di-
pendente (la figlia).
9.5.2 Per quanto concerne il 2020, dalla dichiarazione salariale dell’anno
2020 (doc. TAF 9 allegato 2), risulta che la dipendente ha percepito, dal 1°
gennaio al 31 dicembre 2020, un salario annuo di fr. 19'761.-. In quell’anno,
il 2020, il salario minimo assicurato era di fr. 21'330.- (art. 2 cpv. 1 LPP in
combinazione con l’art. 5 OPP 2 [nella versione in vigore dal 1° gennaio
2020]). Il salario conseguito dalla dipendente nell’anno 2020, di fr.
19'761.- , è tuttavia inferiore al salario annuo minimo assicurato, di fr.
21'330.-, giusta l’art. 5 OPP 2, e quindi non obbligatoriamente assicurato.
9.5.3 Per quanto attiene al 2021, secondo la dichiarazione salariale
dell’anno 2021 (doc. TAF 9 allegato 1), la dipendente ha percepito, dal 1°
gennaio al 31 maggio 2021, un salario di fr. 11'330.-. Nel 2021, essendo
stata occupata presso la datrice di lavoro per un periodo inferiore a un anno
– segnatamente per 5 mesi, da gennaio a maggio 2021, mese in cui è
cessato il rapporto di lavoro – il salario di fr. 11'330.-, versato per il periodo
dal 1° gennaio al 31 maggio 2021, deve essere riportato su un anno, ai
sensi dell’art. 2 cpv. 2 LPP. Per il 2021, risulta un ipotetico salario annuo di
fr. 27'192.- (11'330 : 5 x 12). In quell’anno, il 2021, il salario minimo assicu-
rato era di fr. 21'510.- (art. 2 cpv. 1 LPP in combinazione con l’art. 5 OPP 2
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[nella versione in vigore dal 1° gennaio 2021]). Il salario annuo, che la di-
pendente avrebbe percepito, nel 2021, per un anno intero di occupazione,
di fr. 27'192.-, è superiore al salario annuo minimo assicurato, di
fr. 21'510.-. Non risulta altresì che il salario di fr. 11'330.- per il 2021 indi-
cato dalla cassa di compensazione competente all’autorità inferiore fosse
manifestamente erroneo (essendo stato altresì indicato dalla ricorrente
medesima) né che sia stato provato dall’insorgente (dinanzi alla cassa di
compensazione competente) che la registrazione di tale importo non fosse
corretta. Ciò premesso, per l’anno 2021, la dipendente doveva essere as-
sicurata obbligatoriamente alla previdenza professionale, giusta l’art. 2 cpv.
1 LPP, come ritenuto nella decisione impugnata.
9.5.4 Da quanto esposto discende, che già per questo motivo il ricorso,
manifestamente infondato, va respinto e la decisione impugna confermata.
9.6
Anche nella denegata ipotesi che si volesse seguire la versione fatta valere
in sede ricorsuale dalla ricorrente, il risultato non cambierebbe.
9.6.1 La ricorrente fa certo valere di aver invero corrisposto alla dipen-
dente, per il periodo da gennaio a maggio 2021, un salario mensile lordo
di fr. 1'700.- . Al termine del rapporto di lavoro, in maggio 2021, ha inoltre
versato alla dipendente un importo di fr. 2'830.-, a titolo di indennità per
vacanze, ore di lavoro supplementare e rimborso spese (ricorso pag. 2 e
scheda “stipendio 2021”) che è stato erroneamente dichiarato come salario
(doc. TAF 1 doc. A). Questo Tribunale rileva, tuttavia, che nella misura in
cui la ricorrente contesta l’ammontare del salario certificato dalla cassa di
compensazione (peraltro sulla base di un’indicazione errata da parte sua),
avrebbe dovuto presentare, ciò che non risulta dalle carte processuali ab-
bia fatto, una domanda di rettifica della dichiarazione salariale dell’anno
2021 dinanzi alla competente cassa di compensazione rispettivamente
nell’ambito del procedimento di ricorso contro le decisioni della cassa can-
tonale di compensazione (sentenza del TAF C-70/2021 consid. 3.1).
9.6.2 Dalla scheda “stipendio 2021” (doc. TAF 1 doc. A), si evince che l’im-
porto di fr. 2'828.50, arrotondato a fr. 2'830.-, versato in maggio 2021, quale
“conguaglio periodo 7 gennaio 2020 al 31 maggio 2021”, si compone di un
importo di fr. 637.50 per “7.5 giorni saldo vacanze non effettuate”, di un
importo di fr. 735.- per “saldo ore supplementari periodo a corpo”, di un
importo di fr. 896.- per “2 volte a settimana trasferta da (…) a (…) 16 km x
2 volte per 40 settimane a 0.70 cts/km” e di un importo di fr. 650.- per
“pranzo fuori casa 40 volte a fr. 14.-“.
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9.6.3 Ora, le indennità per le ore di lavoro supplementare, per gli sposta-
menti dal luogo di domicilio al luogo di lavoro e per i pasti presi a domicilio
o sul luogo di lavoro rientrano di norma nel salario determinante (art. 7 lett.
a e art. 9 cpv. 2 OAVS; v. considerando 6.2 e 6.3 del presente giudizio).
L’indennità per vacanze non godute non deve invece essere contabilizzata
nel salario determinante, ai sensi della LPP (v. considerando 6.4 del pre-
sente giudizio). In siffatte circostanze, conto tenuto di un salario mensile
lordo di fr. 1'700.-, dal 1° gennaio al 31 maggio 2021, riportato su un anno,
ai sensi dell’art. 2 cpv. 2 LPP, risulterebbe un ipotetico salario annuo di
fr. 20'400.- (1'700 x 12). A tale importo, dovrebbe poi essere aggiunta l’in-
dennità di fr. 2'191.- per le ore supplementari (fr. 735.-) nonché per il rim-
borso delle spese per il tragitto casa-lavoro (fr. 896.-) e per i pasti
(fr. 560.- ). A giusta ragione l’autorità inferiore ha implicitamente ritenuto
che tale indennità avrebbe dovuto essere aggiunta all’anno 2021 e ciò in
base al principio di realizzazione (art. 30ter cpv. 3 LAVS; momento dell'ef-
fettivo pagamento [v. sulla questione BGE 146 V 313]), senza che la ricor-
rente abbia fatto valere un’eccezione a tale principio e senza che essa sia
in grado di dimostrare a quale anno, tra il 2020 ed il 2021, siano da attri-
buire in tutto o in parte le menzionate indennità. Il salario annuo della ricor-
rente per il 2021 sarebbe ammontato quindi a fr. 22'591.-, salario superiore
al salario annuo minimo assicurato, di fr. 21'510.- (art. 2 cpv. 1 LPP in com-
binazione con l’art. 5 OPP 2 [nella versione in vigore dal 1° gennaio 2021]).
Anche in tale ipotesi, per l’anno 2021, la dipendente doveva essere assi-
curata obbligatoriamente alla previdenza professionale, giusta l’art. 2 cpv.
1 LPP.
10.
Visto quanto precede, a giusta ragione, l’autorità inferiore ha ritenuto che
la ricorrente ha impiegato, dal 1° gennaio al 31 maggio 2021, una lavora-
trice che doveva essere assicurata obbligatoriamente alla previdenza pro-
fessionale e deciso l’affiliazione d’ufficio dell’insorgente alla Fondazione
stessa, con effetto retroattivo al 1° gennaio 2021, la medesima non es-
sendo affiliata ad alcun istituto di previdenza in qualità di datrice di lavoro.
11.
Da quanto esposto, consegue che il ricorso, manifestamente infondato,
non merita tutela e la decisione impugnata va confermata.
12.
12.1 Visto l'esito della procedura, le spese processuali, di fr. 800.-, sono
poste a carico della ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett.
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b del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili
nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS
173.320.2]). Esse sono computate con l'anticipo spese, di identico ammon-
tare, versato dall'insorgente stessa il 19 giugno 2024.
12.2 Alla ricorrente, soccombente, non spetta altresì alcuna indennità per
spese ripetibili della sede federale (art. 64 PA in combinazione con l’art. 7
cpv. 1 e 2 TS-TAF a contrario). Peraltro, le autorità federali, quand’anche
vincenti, non hanno di principio diritto ad un’indennità a titolo di spese ripe-
tibili (art. 7 cpv. 3 TS-TAF), salvo eccezioni non ravvisabili nel caso con-
creto (v., fra l’altro, DTF 127 V 205).
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di fr. 800.-, sono poste a carico della ricorrente. L'an-
ticipo spese di fr. 800.-, versato il 19 giugno 2024, è computato con le spese
processuali.
3.
Non si attribuiscono spese ripetibili.
4.
Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, all'autorità inferiore,
all’UFAS e alla Commissione LPP.
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Vito Valenti Marcella Lurà
I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.
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Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna,
entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e
segg. e 100 LTF). Il termine è reputato osservato se gli atti scritti sono
consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta
svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più
tardi l'ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). Gli atti scritti devono
essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e
l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata
e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi
di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione:
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