Bundesverwaltungsgerichtsentscheid

TAF D-1625/2024

D-1625/2024Entscheid vom 01.09.2026VerwaltungsverfahrenOriginalsprache: IT

Zusammenfassung

Sachverhalt

Die Beschwerdeführerin, eine türkische Staatsangehörige kurdischer Ethnie, beantragte in der Schweiz Asyl und machte politische Aktivitäten für die HDP, Facebook-Beiträge zur kurdischen Sache sowie Druck durch Polizei und sogenannte „Beschützer“ geltend. Die SEM verneinte die Flüchtlingseigenschaft, wies das Asylgesuch ab und ordnete die Wegweisung sowie deren Vollzug an. Vor Bundesverwaltungsgericht verlangte sie Asyl, eventualiter die vorläufige Aufnahme.

Erwägungen

Das Bundesverwaltungsgericht hielt fest, dass weder ein Haftbefehl noch eine Anklageschrift bezüglich der in der Türkei behaupteten Strafuntersuchung vorliegen und deshalb keine asylrechtlich erhebliche Strafverfolgung dargetan sei. Gestützt auf seine Rechtsprechung zu türkischen Verfahren wegen Terrorpropaganda genügten die geltend gemachten Umstände nicht für die Annahme einer wahrscheinlichen, politisch motivierten Verfolgung, zumal die Beschwerdeführerin weder Vorstrafen noch ein exponiertes politisches Profil aufweise und ihre Social-Media-Aktivitäten nur bescheiden seien. Auch die geschilderten Nachstellungen durch „Beschützer“ und Polizei erreichten nach Auffassung des Gerichts nicht die Intensität eines ernsthaften Nachteils im Sinn von Art. 3 AsylG; die blosse kurdische Ethnie genüge ebenfalls nicht. Schliesslich bejahte das Gericht die Zulässigkeit, Zumutbarkeit und Möglichkeit des Wegweisungsvollzugs in die Türkei.

Entscheid

Die Beschwerde wurde abgewiesen. Damit blieben die Verweigerung der Flüchtlingseigenschaft und des Asyls sowie die Wegweisung mit Vollzug in die Türkei bestehen.

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Vollständiger Entscheid

Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal

Corte IV
D-1625/2024

Sentenza del 1° settembre 2026

Composizione Giudice Manuel Borla, giudice unico,
con l'approvazione della giudice Jeannine Scherrer-Bänziger;
cancelliera Ambra Antognoli.

Parti A._______, nata il (…),
Turchia,
patrocinata da Patrizia Testori,
(…),
ricorrente,

contro

Segreteria di Stato della migrazione (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.

Oggetto Asilo ed allontanamento;
decisione della SEM del 16 febbraio 2024 / N (…).
D-1625/2024

Visto

la domanda d’asilo che l’interessata, cittadina turca di etnia curda prove-
niente dalla provincia di B._______, ha presentato in Svizzera, unitamente
alla sorella C._______ (N (…), inc. D-1630/2024), il 15 febbraio 2023
(cfr. atto della Segreteria di Stato della migrazione [di seguito: SEM o au-
torità inferiore] n. (…)-6/1),

il verbale dell’audizione approfondita sui motivi d’asilo svolta con la richie-
dente il 16 novembre 2023 (cfr. atto SEM n. 26/14),

la decisione del 16 febbraio 2024, notificata il 19 febbraio 2024 (cfr. atto
SEM n. 45/1), con cui la SEM non ha riconosciuto lo statuto di rifugiata
all’interessata, ha respinto la sua domanda d’asilo e pronunciato il suo al-
lontanamento dalla Svizzera, nonché l’esecuzione di tale misura (cfr. atto
SEM n. 44/11),

il ricorso inoltrato il 13 marzo 2024 (cfr. risultanze processuali; data d’en-
trata: 14 marzo 2024) dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di se-
guito: il Tribunale o TAF), con cui la ricorrente ha postulato, in via principale,
l’annullamento della decisione impugnata, il riconoscimento dello statuto di
rifugiata e la concessione dell’asilo; in via subordinata, l’ammissione prov-
visoria in Svizzera per inammissibilità ed inesigibilità dell’esecuzione
dell’allontanamento e, in via ancor più sussidiaria, la restituzione degli atti
alla SEM per un nuovo esame delle allegazioni e per un complemento
istruttorio nell’ambito della procedura ampliata; infine, ella ha presentato
istanza di concessione dell’assistenza giudiziaria, nel senso dell’esenzione
dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo, nonché di
gratuito patrocinio,

i documenti allegati al ricorso,

la decisione incidentale del 16 luglio 2024, con la quale il Tribunale ha re-
spinto la domanda di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio citata e
invitato la ricorrente a versare, entro il 31 luglio 2024, un anticipo di
CHF 750.– a copertura delle presunte spese processuali, il quale è stato
tempestivamente corrisposto (cfr. atti TAF n. 3 e 4),

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e considerato

che le procedure in materia d’asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla
LTF, in quanto la LAsi (RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi),

che, in virtù dell’art. 31 LTAF, il Tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni
ai sensi dell’art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all’art. 33 LTAF, fatta
eccezione per le decisioni previste all’art. 32 LTAF,

che, presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 2 LAsi) contro una deci-
sione in materia di asilo della SEM (cfr. art. 6 e 105 LAsi; art. 31‒33 LTAF),
il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli artt. 5, 48 cpv. 1
lett. a-c e art. 52 cpv. 1 PA,

che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso,

che con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d’asilo, la
violazione del diritto federale e l’accertamento inesatto o incompleto di fatti
giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli
stranieri, pure l’inadeguatezza ai sensi dell’art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26
consid. 5); che l’esame della verosimiglianza e della rilevanza dei motivi
d’asilo (artt. 3 e 7 LAsi), sono nozioni giuridiche che il Tribunale esamina
liberamente (cfr. THOMAS SEGESSENMANN, Wegfall der Angemessen-
heitskontrolle im Asylbereich, in: Asyl 2/13, pag. 11-20); che il Tribunale non
è inoltre vincolato dai motivi e dalle argomentazioni addotte dalle parti
(art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impu-
gnata (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2),

che il ricorso in oggetto, manifestamente infondato per i motivi di seguito
esposti, è deciso da un giudice unico con l’approvazione di una seconda
giudice (art. 111 lett. e LAsi); che, di riflesso, la sentenza è motivata soltanto
sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi),

che, nello specifico, il Tribunale rinuncia inoltre allo scambio di scritti in virtù
dell’art. 111a cpv. 1 LAsi, non avendo la ricorrente addotto nuovi fatti o
mezzi di prova dirimenti per il giudizio,

che la ricorrente censura anzitutto un accertamento inesatto e incompleto
dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi), unitamente alla
consequenziale violazione del principio inquisitorio; che le censure formu-
late attengono in realtà alla valutazione della qualità di rifugiata; che, con-
seguentemente, l’esame sarà limitato a tale questione nel seguito della
sentenza,

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che l’insorgente chiede inoltre la congiunzione della propria procedura con
quella della sorella C._______ (di cui al ruolo D-1630/2024); che, in propo-
sito, il Tribunale evidenzia che le impugnative riferite alla medesima fatti-
specie, quandanche presentate separatamente, possono essere congiunte
in un’unica procedura a qualsiasi stadio della causa (cfr. MOSER/BEU-
SCH/KNEUBÜHLER/KAYSER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgeri-
cht, 3a ed. 2022, n. 3.17); che, nella presente disamina, pur sollevando
questioni giuridiche analoghe, le cause non concernono fattispecie piena-
mente coincidenti sotto ogni profilo; che, invero, esse sono state oggetto di
due distinte decisioni da parte della SEM e di due ricorsi separati; che, per
tali motivi, non appare giudizioso congiungere le stesse; che il Tribunale
avrà nondimeno cura di evaderle parallelamente, dopo valutazione e deci-
sione nello stesso momento dal medesimo collegio giudicante,

che, su domanda, la Svizzera accorda asilo ai rifugiati secondo le disposi-
zioni della LAsi (art. 2 LAsi); che l’asilo comprende la protezione e lo statuto
accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato; che
esso include il diritto di risiedere in Svizzera,

che, giusta l’art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese d’ori-
gine o d’ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro
razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo so-
ciale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d’essere
esposte a tali pregiudizi; che sono pregiudizi seri segnatamente l’esposi-
zione a pericolo della vita, dell’integrità fisica o della libertà, nonché le mi-
sure che comportano una pressione psichica insopportabile; che occorre
tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3
cpv. 2 LAsi),

che, nella sua sentenza di riferimento E-4103/2024 dell’8 novembre 2024,
il Tribunale ha trattato la rilevanza delle procedure penali turche avviate per
i reati di insulto al presidente (art. 299 del codice penale turco [Türk Ceza
Kanunu, di seguito: TCK]) e di propaganda a favore di un’organizzazione
terroristica secondo l’art. 7 cpv. 2 della legge antiterrorismo turca (legge
n. 3713, di seguito: Legge antiterrorismo),

che, anzitutto, esso ha stabilito che il semplice fatto che siano pendenti
delle inchieste penali presso il ministero pubblico turco per i reati succitati
– anche in combinazione tra loro – non costituisce un fondato timore di
subire, con probabilità preponderante, delle persecuzioni in un prossimo
futuro ai sensi dell’art. 3 LAsi (sentenza del TAF E-4103/2024 dell’8 no-
vembre 2024 consid. 8.8 [sentenza di riferimento]),

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che il Tribunale ha poi ritenuto che tali procedure penali assumono una
rilevanza per l’asilo soltanto se ricorrono cumulativamente le seguenti con-
dizioni: il tribunale turco competente apre una procedura giudiziaria repu-
tando fondato l’atto d’accusa pronunciato dal ministero pubblico, vi è una
preponderante probabilità di una condanna in un futuro prossimo, la con-
danna si fonda su un motivo di persecuzione ai sensi dell’art. 3 cpv. 1 LAsi
e la pena inflitta ha un’intensità rilevante per la qualità di rifugiato sotto il
profilo dell’art. 3 cpv. 2 LAsi (cfr. sentenza E-4103/2024 consid. 8.2); che,
a tale riguardo, è stato segnatamente rilevato che, negli ultimi anni, soltanto
il 10% delle inchieste penali per il reato di insulto al presidente hanno por-
tato ad una condanna e che, per quanto attiene al reato di propaganda per
organizzazione terroristica, tale percentuale è leggermente inferiore (cfr.
consid. 8.4); che, per determinare se le azioni o le dichiarazioni della per-
sona richiedente d’asilo (in particolare sui social media) sono suscettibili di
comportare una persecuzione illegittima per uno Stato di diritto e, nel con-
tempo, rilevante per la qualità di rifugiato, occorre procedere a un esame
individuale tenendo conto di tutte le specifiche circostanze del caso con-
creto (cfr. consid. 8.5); che, infine, non sussistono valide ragioni per am-
mettere che, in maniera generale, le persone oggetto di tali procedure pe-
nali debbano temere un politmalus in senso assoluto o relativo, nel senso
di una pena sproporzionatamente severa oppure comportante la tortura o
trattamenti disumani e degradanti (per la rilevanza di un procedimento pe-
nale ai fini del riconoscimento della qualità di rifugiato, cfr. DTAF 2020 VI/4
consid. 6.2; 2014/28 consid. 8.3.1; 2013/25 consid. 5.1; Giurisprudenza ed
informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GI-
CRA] 1996 n. 34 consid. 3 e 4); che per definire l’esistenza di un politmalus
o di motivi comprovanti il rischio di una pena detentiva più lunga, occorre
invece procedere ad un esame del caso concreto considerando, in partico-
lare, la presenza di fattori di rischio come i precedenti penali della persona
interessata e il suo eventuale profilo politico di rilievo; che, nel caso di reati
commessi sui social media, anche le circostanze in cui vengono effettuate
le corrispondenti pubblicazioni possono fornire indicazioni rilevanti in que-
sto senso (cfr. sentenza E-4103/2024 consid. 8.7),

che, nella propria richiesta, l’interessata ha addotto di aver partecipato per
circa quattro anni alle attività del Partito Democratico dei Popoli (HDP),
prendendo parte a manifestazioni, riunioni ed iniziative organizzate in oc-
casione delle elezioni; che ella sarebbe divenuta formalmente membro del
partito soltanto alla fine del 2022; che, da circa quattro anni, avrebbe pub-
blicato sul proprio profilo Facebook contenuti concernenti la causa curda,
la lingua curda, le donne yazide e la lotta contro Daesh; che il suo profilo
Facebook sarebbe stato sospeso in quattro occasioni dalle forze di polizia

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e l’ultimo account sarebbe stato aperto nel 2022; che nel 2021 il padre
avrebbe lasciato la Turchia in seguito all’emissione di un mandato di ac-
compagnamento coattivo nei suoi confronti; che, successivamente alla sua
partenza, i “protettori”, ovvero i collaboratori delle autorità statali, avrebbero
intensificato le pressioni nei confronti della famiglia, costringendo la ricor-
rente a soggiornare frequentemente presso amici e parenti; che, verso la
fine del 2022, la sorella C._______ sarebbe stata convocata presso una
stazione di polizia per essere interrogata in merito al padre; che, al fine di
sottrarsi alle pressioni esercitate dai “protettori” e dalla polizia, la madre
avrebbe invitato le sorelle a trasferirsi temporaneamente presso alcuni pa-
renti ad D._______; che il (…) 2023, giorno in cui la madre, unitamente ai
figli minorenni, avrebbe lasciato la Turchia per raggiungere la Svizzera
nell’ambito del ricongiungimento familiare, la polizia si sarebbe recata
presso l’abitazione di famiglia per chiedere alla sorella maggiore informa-
zioni in merito a C._______; che, successivamente, il padre avrebbe infor-
mato C._______ che quest’ultima sarebbe ricercata dalla polizia e le
avrebbe consigliato di lasciare il Paese; che, non volendo lasciare sola la
sorella e non ritenendosi più al sicuro in Turchia, l’interessata sarebbe
espatriata insieme a lei il 9 febbraio 2023; che, il (…) 2023, nei suoi con-
fronti sarebbe stato emesso un mandato di accompagnamento coattivo in
relazione ai contenuti condivisi sui social media; che, in caso di rientro in
Turchia, ella teme di essere immediatamente arrestata e incarcerata,

che, in estrema sintesi, la SEM ritiene, nella decisione avversata, che le
dichiarazioni della richiedente non soddisfino le condizioni richieste per il
riconoscimento della qualità di rifugiato previste dall’art. 3 LAsi; che, in par-
ticolare, per quanto attiene alla procedura d’inchiesta basata sul reato di
propaganda terroristica, ella avrebbe, molto verosimilmente, avviato o fatto
avviare consapevolmente la procedura penale in Turchia al fine di creare
motivi soggettivi e ottenere protezione in Svizzera, ciò che costituirebbe un
abuso di diritto non meritevole di tutela; che, inoltre, le pressioni perpetrate
da parte dei “protettori” non raggiungerebbero un grado di intensità suffi-
ciente suscettibile di costituire una persecuzione pertinente per il riconosci-
mento della qualità di rifugiata,

che, censurando la violazione del diritto federale (artt. 3 e 7 LAsi), l’insor-
gente contesta la valutazione dell’autorità opponente, sostenendo che le
proprie dichiarazioni sarebbero verosimili e che le persecuzioni subite in
patria sarebbero rilevanti; che, in particolare, la conclusione secondo cui il
procedimento avviato nei suoi confronti in patria sarebbe stato da lei stessa
provocato si fonderebbe su mere supposizioni, prive di adeguato riscontro;
che, alla luce delle attività svolte in favore del partito HDP e dei contenuti

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da lei condivisi, ella avrebbe un profilo politico di rilievo; che ella sarebbe
stata sottoposta ad intense pressioni da parte delle forze di polizia e dei
“protettori”; che, inoltre, non sussisterebbero elementi concreti tali da porre
in dubbio l’autenticità dei mezzi di prova prodotti; che, in caso di ritorno in
Turchia, ella rischierebbe di essere arrestata per motivi politici e torturata,

che, ciò posto, il Tribunale giudica tuttavia che le argomentazioni ricorsuali
non intaccano le corrette conclusioni alle quali è giunta l’autorità inferiore
per i motivi che seguono,

che, anzitutto, agli atti non risulta esservi né un mandato d’arresto, né un
atto d’accusa in merito alla procedura penale per il reato di propaganda a
favore di un’organizzazione terroristica; che, pertanto, va di principio
esclusa l’esistenza di una procedura penale rilevante per l’asilo ai sensi
della giurisprudenza succitata; che, ad ogni buon conto, quanto allegato
dalla ricorrente non giustifica l’esistenza di un timore fondato di eventuali
arresti o incarcerazioni una volta rientrata nel Paese d’origine; che, infatti,
si può ragionevolmente escludere che l’interessata sarà esposta al rischio
di trattamenti contrari ai diritti fondamentali dell’uomo; che, non avendo
precedenti penali, non si può ritenere a priori che ella verrà condannata ad
una pena detentiva pluriennale senza condizionale in quanto, secondo la
prassi dei tribunali turchi in relazione al reato in questione, viene di norma
pronunciata una pena condizionale (cfr. art. 51 TCK) (cfr. sentenza E-
4103/2024 consid. 8.7.1); ch’ella non presenta inoltre un profilo politico di
rilievo, essendosi limitata a partecipare a marce, incontri, festeggiamenti e
lavori elettorali per l’HDP; che, quanto alle circostanze in cui sono state
effettuate le pubblicazioni sui social media, si osserva che il verbale di in-
dagine open source poggia esclusivamente su sette pubblicazioni su Fa-
cebook, sicché la presunta attività di critica e opposizione politica si con-
ferma estremamente modesta; che, in ogni caso, va riconosciuto che la
natura delle stesse (ad esempio immagini raffiguranti persone armate ri-
conducibili ad organizzazioni militanti attive contro lo Stato turco, segnata-
mente il Partito dei Lavoratori del Kurdistan [PKK/KCK]) è tale da giustifi-
care l’apertura di un’indagine penale in Turchia, rispettivamente un rinvio a
giudizio, al fine di determinare la sussistenza delle basi del reato secondo
il diritto penale interno (cfr. ex pluris sentenza del TAF D-3232/2024 del 2
luglio 2024 pag. 7; E-6820/2023 del 31 gennaio 2024 consid. 5.3.1); che,
pertanto, qualora l’inchiesta penale in parola dovesse sfociare nell’emis-
sione di un atto d’accusa prima e di un giudizio di colpevolezza poi, non è
ravvisabile un perseguimento penale illegittimo o un politmalus; che il ti-
more di persecuzione espresso dalla ricorrente si rivela quindi infondato;
che i mezzi di prova versati agli atti – segnatamente il mandato di

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accompagnamento coattivo – sono conseguentemente irrilevanti e la que-
stione della loro autenticità può essere lasciata aperta,

che ella ha inoltre riferito che i “protettori” l’avrebbero ripetutamente distur-
bata a B._______, ragione per la quale avrebbe limitato le proprie uscite e
soggiornato frequentemente presso amici e parenti; che, tuttavia, una volta
recatasi a D._______, essi non l’avrebbero più perseguitata; che la madre
e la sorella maggiore non si sarebbero trasferite ad D._______ e quest’ul-
tima avrebbe per giunta vissuto a B._______ da sola dopo l’espatrio della
madre e dei fratelli; che, inoltre, la ricorrente non avrebbe lasciato il Paese
unitamente alla madre poiché frequentava la scuola, ma sarebbe succes-
sivamente espatriata insieme alla sorella in quanto non voleva restare da
sola in patria; che tali elementi dimostrano che le pressioni subite da parte
dei “protettori” e dagli agenti – anche in ragione del procedimento giudizia-
rio aperto nei confronti del padre – non abbiano raggiunto un grado di in-
tensità tale da configurare un serio pregiudizio per la vita, l’integrità fisica e
la libertà ai sensi dell’art. 3 LAsi,

che, infine, per quanto concerne le discriminazioni subite dai curdi in Tur-
chia, sollevate genericamente nel ricorso, occorre rilevare che, per invalsa
giurisprudenza, la mera appartenenza all’etnia curda non giustifica il rico-
noscimento di fondati timori di esposizione a persecuzioni rilevanti (cfr. ex
pluris sentenze TAF D-2722/2024 del 3 giugno 2024 pag. 7; E-6187/2023
del 13 febbraio 2024 pag. 9; D-4237/2023 dell’11 ottobre 2023 pag. 7; D-
3312/2023 del 28 giugno 2023 consid. 5.4 e riferimenti),

che, in esito, i motivi addotti dalla ricorrente non risultano pertanto determi-
nanti ai sensi dell’art. 3 LAsi,

che, di riflesso, per quanto concerne il mancato riconoscimento della qua-
lità di rifugiata e la concessione dell’asilo, la decisione impugnata va con-
fermata,

che, di norma, se respinge la domanda d’asilo o non entra nel merito, la
SEM pronuncia l’allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l’esecuzione;
che l’autorità inferiore tiene però conto del principio dell’unità della famiglia
(art. 44 LAsi); che l’insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali
la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare il suo allontanamento
dalla Svizzera (cfr. artt. 14 cpv. 1 e 44 LAsi nonché art. 32 dell’ordinanza 1
sull’asilo relativa a questioni procedurali dell’11 agosto 1999 [OAsi 1,
RS 142.311]; DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1),

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che il Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell’allontana-
mento,

che, da ultimo, va confermato che l’esecuzione dell’allontanamento pro-
nunciata dalla SEM conformemente all’art. 44 LAsi si rivela ammissibile,
ragionevolmente esigibile e possibile ai sensi dell’art. 83 cpv. 2-4 LStrI (RS
142.20), posto segnatamente che l’attuale situazione dei diritti umani in
Turchia non risulta ostativa all’esecuzione dell’allontanamento sotto il pro-
filo dell’ammissibilità (cfr. sentenza E-4103/2024 consid. 12.4); che, per i
motivi già evidenziati, va poi escluso un rischio personale, concreto e serio
di essere esposta ad un trattamento proibito in relazione all’art. 3 CEDU o
all’art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti
crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS
0.105); che, dal punto di vista dell’esigibilità, la ricorrente è giovane e di-
spone di un’abitazione di proprietà della famiglia, situata in un quartiere nel
quale risiedono anche dei parenti; che, a suo dire, la famiglia e i congiunti
non versano in condizioni di difficoltà economica; che ella può inoltre con-
tare su una rete familiare, sia dal lato materno sia da quello paterno, pre-
sente a B._______, nonché sulla disponibilità di un parente residente a
D._______, presso il quale ha già soggiornato in passato; che, prima
dell’espatrio, ella si stava preparando per l’esame di ammissione all’univer-
sità, ciò che potrà proseguire in Turchia al suo rientro; che, nelle more
dell’avvio di un’attività lavorativa, potrà pertanto beneficiare del sostegno
economico della propria famiglia e dei parenti; che, infine, la ricorrente ri-
sulta essere in buono stato di salute, non essendo stati prodotti agli atti
documenti medici aggiornati negli ultimi anni; che, in caso di necessità, si
rileva che la Turchia dispone di un sistema sanitario in linea generale equi-
parabile agli standard europei (cfr. tra le altre le sentenze del TAF D-
3442/2024 del 16 luglio 2024 consid. 9.4.2.3, E-2474/2024 del 17 maggio
2024 consid. 8.3.3); che, da ultimo, l’esecuzione dell’allontanamento risulta
essere possibile, potendo infatti la ricorrente – usando della necessaria di-
ligenza – procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (cfr. art. 47
cpv. 1 LAsi e DTAF 2008/34 consid. 12),

che, di riflesso, la querelata decisione va confermata anche in materia di
esecuzione dell’allontanamento,

che, visto quanto precede, la SEM non è pertanto incorsa in una violazione
del diritto federale o in un accertamento inesatto o incompleto dei fatti giu-
ridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi); che, per quanto censurabile, la
decisione non risulta inoltre inadeguata (art. 49 PA),

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che il ricorso va quindi respinto,

che visto l’esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.–, ad-
dossate alla parte soccombente, sono poste a carico della ricorrente
(art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e
sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo fede-
rale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]) e prelevate sull’anticipo
spese versato il 23 luglio 2024,

che, in principio, la sentenza non può essere impugnata con ricorso in ma-
teria di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (cfr. art. 83 lett. d cifra 1
LTF),

che il presente giudizio è quindi definitivo,

(dispositivo alla pagina seguente)

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il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1.
Il ricorso è respinto.

2.
La domanda di congiunzione delle cause è respinta.

3.
Le spese processuali di CHF 750.– sono poste a carico della ricorrente.
Tale ammontare è prelevato sull’anticipo spese, del medesimo importo,
versato dalla ricorrente il 23 luglio 2024.

4.
Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, alla SEM e all'autorità can-
tonale competente.

Il giudice unico: La cancelliera:

Manuel Borla Ambra Antognoli

Data di spedizione:

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