TAF D-1897/2026
Zusammenfassung
Sachverhalt
Der tunesische Beschwerdeführer stellte in der Schweiz ein Asylgesuch, berief sich dabei aber im Wesentlichen auf eine seit Jahren bestehende Hauterkrankung (schwere Psoriasis), die in Tunesien nicht ausreichend behandelbar sei. Die SEM trat auf das Asylgesuch nicht ein und ordnete die Wegweisung aus der Schweiz und dem Schengen-Raum an. Vor Bundesverwaltungsgericht focht der Beschwerdeführer nur noch den Vollzug der Wegweisung an und verlangte die vorläufige Aufnahme.
Erwägungen
Das Bundesverwaltungsgericht prüfte ausschliesslich, ob der Wegweisungsvollzug nach Art. 83 AIG zulässig, zumutbar und möglich ist. Es verneinte ein Vollzugshindernis aus völkerrechtlichen Gründen, da weder ein persönliches Risiko einer nach Art. 3 EMRK verbotenen Behandlung noch eine aussergewöhnliche medizinische Extremsituation dargetan sei. Die Psoriasis des Beschwerdeführers könne in Tunesien behandelt werden; er habe dort bereits Ärzte konsultiert und Zugang zu wirksamen Medikamenten gehabt, zudem bestünden geeignete Behandlungsmöglichkeiten im Herkunftsstaat. Angesichts seines jungen Alters, seiner Schul- und Berufserfahrung sowie seines familiären Netzes in Tunesien sei die Rückkehr auch unter dem Gesichtspunkt der Zumutbarkeit zumutbar.
Entscheid
Die Beschwerde wurde abgewiesen. Der Vollzug der Wegweisung nach Tunesien bleibt zulässig, zumutbar und möglich; eine vorläufige Aufnahme wurde nicht gewährt.
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Vollständiger Entscheid
Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Corte IV
D-1897/2026
Sentenza del 23 marzo 2026
Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico,
con l'approvazione della giudice Contessina Theis;
cancelliera Sara Miljanovic.
Parti A._______, nato il (…),
Tunisia,
C/O (…),
ricorrente,
contro
Segreteria di Stato della migrazione (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (nessuna
domanda asilo - art. 31a cpv. 3 LAsi);
decisione della SEM del 9 marzo 2026 / N (…).
D-1897/2026
Visto:
la domanda d’asilo depositata in Svizzera il (…) aprile 2025 (cfr. atto della
Segreteria di Stato della migrazione [di seguito: SEM] n. [{…}] – 6/2),
il verbale dell’audizione approfondita sui motivi d’asilo ai sensi
dell’art. 29 LAsi (RS 142.31) svolta il (…) marzo 2026 (cfr. atto SEM
n. 49/9),
il parere del 6 marzo 2026 sul progetto di decisione della SEM del 5 marzo
2026 (cfr. atti SEM n. 50/5 e 51/1),
la decisione del 9 marzo 2026, notificata lo stesso giorno, con la quale la
SEM non è entrata nel merito della domanda d’asilo presentata
dall’interessato e ha pronunciato il suo allontanamento dalla Svizzera e
dallo spazio Schengen e incaricato il Cantone B._______ dell’esecuzione
della misura (cfr. atti SEM n. 52/7 e 53/1),
il ricorso del 16 marzo 2026 (cfr. timbro del plico raccomandato; data di
entrata: 17 marzo 2026), in lingua tedesca, per mezzo del quale l’interes-
sato è insorto dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il
Tribunale), postulando, l’annullamento della decisione in merito alla pro-
nuncia dell’allontanamento (recte: dell’esecuzione dell’allontanamento) e
la concessione dell’ammissione provvisoria; contestualmente, egli ha pre-
sentato, secondo il senso, anche istanza di concessione dell’effetto so-
spensivo al ricorso e di sospensione dell’esecuzione dell’allontanamento;
al gravame è stata allegata la lettera accompagnatoria del 9 marzo 2026
relativa alla decisione di non entrata nel merito da parte della Protezione
giuridica della Regione Ticino e Svizzera Centrale, nonché un certificato
medico del (…) marzo 2026,
e considerato:
che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla
LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi),
che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 3 LAsi) contro una deci-
sione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31-33 LTAF), il
ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli artt. 5, 48 cpv. 1 lett. a-
c e 52 cpv. 1 PA; che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso,
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che la richiesta ricorsuale volta alla concessione dell’effetto sospensivo
nonché di sospensione dell’esecuzione dell’allontanamento è priva d’og-
getto, in quanto il ricorso ha per legge effetto sospensivo (art. 55 cpv. 1 PA)
e questo non è stato tolto dall’autorità inferiore; che con la presente sen-
tenza di merito tale domanda procedurale diventa in ogni caso priva d’og-
getto,
che oggetto della procedura risulta essere solo la questione dell’esecu-
zione dell’allontanamento; che con il ricorso l’insorgente ha, secondo il
senso, domandato unicamente l’ammissione provvisoria in Svizzera,
che i ricorsi manifestamente infondati, come quello in esame, sono decisi
da un giudice unico con l'approvazione di una seconda giudice
(art. 111 lett. e LAsi); che, in tal caso, la relativa decisione è motivata sol-
tanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi); che giusta l’art. 111a
cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio degli scritti,
che ai sensi dell’art. 49 PA, in materia di diritto degli stranieri, i motivi di
ricorso sono la violazione del diritto federale, l’accertamento inesatto o in-
completo di fatti giuridicamente rilevanti e l’inadeguatezza
(cfr. DTAF 2014/26 consid. 5),
che interrogato in merito ai motivi d’asilo, il richiedente ha sostanzialmente
addotto di essere giunto in Svizzera in quanto soffrirebbe da tre anni di una
malattia della pelle non curabile nel suo Paese, avendo consultato diversi
medici senza successo; che vi sarebbe stato un farmaco efficace; che
l’unico problema sarebbe tale malattia e che, in caso di rientro, sarebbe
costretto ricominciare da capo tutto quanto avrebbe già dovuto affrontare
a causa della malattia,
che l’esecuzione dell’allontanamento è regolamentata, per rinvio
dell’art. 44 LAsi, all’art. 83 della legge federale sugli stranieri e la loro inte-
grazione (LStrI, RS 142.20), giusta il quale l’esecuzione dell’allontana-
mento dev’essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83
cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI),
che in caso di non adempimento di una di queste condizioni, la SEM di-
spone l’ammissione provvisoria (art. 83 cpv. 1 LStrI in relazione
all’art. 44 LAsi),
che nella decisione impugnata la SEM ha ritenuto l’esecuzione dell’allon-
tanamento ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile; che, per i
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suoi problemi di salute, il ricorrente si sarebbe già rivolto in passato alle
strutture sanitarie del Paese d’origine, le quali avrebbero preso a carico la
sua situazione; che il mancato miglioramento non permetterebbe di esclu-
dere che egli possa rivolgersi ad altre strutture o specialisti, tanto più che
la psoriasi sarebbe una patologia conosciuta in Tunisia; che inoltre detto
Paese offrirebbe trattamenti adeguati mediante dermatologia e talassote-
rapia in centri specializzati; che, infine, il ricorrente avrebbe frequentato la
scuola per (…) anni e maturato esperienza professionale; che, pertanto,
egli sarebbe in grado di reinserirsi nel contesto socioprofessionale del pro-
prio Paese d’origine,
che con l’impugnativa l’insorgente avversa la summenzionata decisione;
che infatti egli soffrirebbe di una grave psoriasi a placche e necessiterebbe
urgentemente di un trattamento medico in Svizzera; che pertanto un suo
eventuale allontanamento metterebbe in pericolo la sua salute,
che, giusta l’art. 83 cpv. 3 LStrI, l’esecuzione non è ammissibile se la pro-
secuzione del viaggio dello straniero verso lo Stato d’origine o di prove-
nienza o verso uno Stato terzo è contraria agli impegni di diritto internazio-
nale pubblico della Svizzera,
che nella misura in cui il ricorrente non può prevalersi del principio del di-
vieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi), ne v'è motivo di considerare l'e-
sistenza di un rischio personale, concreto e serio di essere esposta, in caso
di allontanamento nel suo Paese d'origine, ad un trattamento proibito in
relazione all'art. 3 CEDU o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed
altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984
(Conv. tortura, RS 0.105), l'esecuzione dell'allontanamento è da conside-
rarsi ammissibile ai sensi delle norme di diritto internazionale pubblico non-
ché della LAsi (cfr. art. 83 cpv. 3 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi),
che d'altro canto, occorre rammentare che le questioni di natura medica
possono avere influssi sull'ammissibilità dell'allontanamento solo in casi
straordinari e di estrema gravità (cfr. tra le altre DTAF 2009/2 consid. 9.1.2-
9.1.6), essendo per il resto la problematica da analizzare sotto il profilo
dell'esigibilità ai sensi dell'art. 83 cpv. 4 LStrI,
che pertanto, come rettamente ritenuto nel giudizio litigioso, l'esecuzione
dell'allontanamento è ammissibile ai sensi delle norme di diritto internazio-
nale pubblico nonché della LAsi (cfr. art. 83 cpv. 3 LStrI in relazione
all'art. 44 LAsi),
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che ai sensi dell’art. 83 cpv. 4 LStrI, l’esecuzione può non essere ragione-
volmente esigibile qualora, nello Stato d’origine o di provenienza, lo stra-
niero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni
quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica,
che per quanto attiene alle persone in trattamento medico in Svizzera, l'e-
secuzione dell'allontanamento diviene inesigibile se queste ultime potreb-
bero essere private delle cure mediche essenziali; che sono considerate
come essenziali le cure di medicina generale ed acuta assolutamente ne-
cessarie ad un'esistenza conforme alla dignità umana; che se le cure ne-
cessarie possono essere assicurate nel Paese d'origine o di destinazione
del richiedente, all'occorrenza con altri trattamenti rispetto a quelli prescritti
in Svizzera, l'esecuzione dell'allontanamento sarà ragionevolmente esigi-
bile (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.3; 2009/2 consid. 9.3.2),
che dapprima in Tunisia non vige attualmente una situazione di guerra,
guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l’insieme della
popolazione nella totalità del territorio nazionale che permetta di
presumere, a priori e indipendentemente dalle circostanze della fattispecie
l’esistenza di una messa in pericolo concreta ai sensi dell’art. 83 cpv. 4
LStrI; che inoltre, v’è da rimarcare come l’esecuzione dell’allontanamento
in Tunisia non sia condizionata, in principio, dalla presenza di fattori
particolarmente favorevoli (cfr. sentenze del Tribunale E-4223/2023 del
23 agosto 2023 consid. 6.3, D-5856/2022 del 5 gennaio 2023 consid. 8.5),
che nella fattispecie, il ricorrente è affetto da psoriasi grave con interessa-
mento del cuoio capelluto (cfr. atti della SEM n. 23/2, 24/2, 25/2, 33/2, 34/2
e 35/2),
che tale patologia non risulta, alla luce degli elementi attualmente agli atti,
di una gravità tale da rendere il proprio rinvio illegittimo ai sensi della giuri-
sprudenza citata, fermo restando che in Tunisia è disponibile un tratta-
mento sufficiente (cfr. supra),
che non vi è ragione per cui le problematiche mediche non possano essere
trattate in Tunisia; che, invero, egli ha dichiarato di essersi rivolto a diversi
medici e di aver avuto accesso a una crema efficace acquistabile in farma-
cia (cfr. atto SEM n. 49/9, D14-D21); che emerge pertanto come egli abbia
già beneficiato in Patria di cure adeguate e potrà, al suo ritorno, accedervi
nuovamente,
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che infatti, in accordo con la decisione impugnata, la Tunisia offre tratta-
menti adeguati alla patologia in esame (cfr. atto della SEM n. 60/3), senza
che ciò possa occasionare una messa in pericolo concreta della vita o della
salute in caso di un suo ritorno in tale Paese; che le evenienze presentate
per il tramite del suo medico dr. med. C._______, non mutano tale conclu-
sione,
che infine, l’insorgente potrà, se del caso, richiedere alla Svizzera un aiuto
al ritorno quale sostegno finanziario per assicurare la propria assistenza
medica per un periodo limita nel proprio Paese d’origine (i sensi dell’art. 93
cpv. 1 lett. d LAsi e degli art. 73 segg. dell’Ordinanza 2 sull’asilo relativa
alle questioni finanziarie dell’11 agosto 1999 [OAsi 2, RS 142.312]); che
per di più nulla gli vieta di provvedere a procurarsi una riserva dei medica-
menti necessari prima del suo ritorno,
che nemmeno la situazione personale del ricorrente giustifica una diversa
valutazione; che invero egli è giovane, ha frequentato (…) anni di scuola e
ha lavorato per diversi anni (cfr. atto SEM n. 49/9, D49-D52); che inoltre
dispone in patria di una rete familiare, con cui viveva prima dell’espatrio
(cfr. atto SEM n. 49/9, D34), che potrà in caso di necessità aiutarlo nella
sua integrazione,
che di conseguenza, in considerazione di tutto quanto precedere, l’esecu-
zione dell’allontanamento del ricorrente è ragionevolmente esigibile
(art. 83 cpv. 4 LStrl in relazione con l’art. 44 LAsi),
che il ricorso va pertanto respinto,
che, visto l'esito della procedura, le spese giudiziarie di CHF 1’000.– che
seguono la soccombenza sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1
e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese
ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del
21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]),
che la presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente
una domanda d’estradizione presentata dallo Stato che hanno abbando-
nato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ri-
corso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale
(art. 83 lett. d cifra 1 LTF),
che la pronuncia è quindi definitiva,
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il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di CHF 1’000.–, sono poste a carico del ricorrente.
Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministra-
tivo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente
sentenza.
3.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità canto-
nale competente.
Il giudice unico: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Sara Miljanovic
Data di spedizione:
Pagina 7
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