TAF F-5972/2026
Zusammenfassung
Sachverhalt
Eine somalische Staatsangehörige reiste am 28. April 2026 irregulär nach Italien ein und stellte am 8. Juni 2026 in der Schweiz ein Asylgesuch. Die SEM trat gestützt auf das Dublin-System nicht auf das Gesuch ein und ordnete die Überstellung nach Italien an, nachdem Italien auf das Übernahmeersuchen nicht geantwortet hatte. Die Beschwerdeführerin verlangte die Aufhebung dieses Nichteintretensentscheids und die Durchführung eines nationalen Asylverfahrens in der Schweiz.
Erwägungen
Das Bundesverwaltungsgericht hielt fest, dass wegen der Gesuchseinreichung vor dem 12. Juni 2026 noch die Dublin-III-Verordnung und nicht bereits die neue RAMM-Verordnung anwendbar ist. Aufgrund des Eurodac-Treffers zur irregulären Einreise nach Italien und der stillschweigenden Annahme des Übernahmeersuchens nach Ablauf der Antwortfrist ist Italien nach Art. 13 Abs. 1 Dublin III für die Prüfung des Asylgesuchs zuständig. Das Gericht verneinte das Vorliegen systemischer Mängel im italienischen Asyl- und Aufnahmesystem für Übernahmefälle sowie individueller Überstellungshindernisse. Insbesondere begründeten der geltend gemachte psychosomatische Gesundheitszustand, die Vulnerabilität sowie die Hinweise auf Zwangsheirat und Genitalverstümmelung keinen realen Gefahrentatbestand im Sinn von Art. 3 EMRK bzw. Art. 4 der EU-Grundrechtecharta, zumal in Italien Zugang zu Asylverfahren und medizinischer Versorgung besteht.
Entscheid
Die Beschwerde wurde abgewiesen. Der Nichteintretensentscheid der SEM und die Überstellung der Beschwerdeführerin nach Italien wurden bestätigt.
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Vollständiger Entscheid
Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Corte VI
F-5972/2026
Sentenza del 9 settembre 2026
Composizione Giudice Basil Cupa, giudice unico,
con l'approvazione della giudice Susanne Genner;
cancelliere Dario Quirici.
Parti A._______, nata il (...),
Somalia,
rappresentata da SOS Ticino - Caritas Svizzera,
ricorrente,
contro
Segreteria di Stato della migrazione SEM,
Quellenweg 6,
3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura
Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi);
decisione della SEM del 21 agosto 2026 / N (...).
F-5972/2026
Visto che:
il 28 aprile 2026, la ricorrente è entrata illegalmente in Italia,
l'8 giugno 2026, giunta in Svizzera, ha depositato una domanda d’asilo,
il 10 giungo 2026, terminata l’istruzione del caso, la SEM ha chiesto
all’Italia di prendere in carico la ricorrente,
il 21 agosto 2026, senza risposta dalle autorità italiane, la SEM ha deciso
di non entrare nel merito della domanda, pronunciando il trasferimento
della ricorrente in Italia (decisione NEM),
il 21 agosto 2026, rappresentata da SOS Ticino – Caritas Svizzera, la
ricorrente ha ricevuto la decisione,
il 27 agosto 2026, tramite il suo rappresentante, ha adito questo Tribunale
chiedendo, con la dispensa dalle spese processuali e dal relativo anticipo,
che l’esecuzione della decisione sia sospesa in via supercautelare e
concesso l’effetto sospensivo al ricorso; sul piano sostanziale, chiede che
esso sia accolto e la decisione annullata con rinvio degli atti alla SEM per
l’esame nazionale della domanda o per completare l’istruzione,
il 28 agosto 2026, questo Tribunale ha ottenuto l’incarto della SEM e
ordinato la sospensione provvisoria del trasferimento,
e considerato che:
le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla
procedura amministrativa (PA), dalla legge sul Tribunale amministrativo
federale (LTAF) e dalla legge sul Tribunale federale (LTF), in quanto la
legge sull’asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi),
presentato tempestivamente contro una decisione in materia d’asilo della
SEM (artt. 6, 105 e 108 cpv. 3 LAsi nonché gli artt. 31 a 33 LTAF), il ricorso
è ammissibile (artt. 5, 48 cpv. 1, 52 e 63 cpv. 4 PA); i ricorsi manifestamente
infondati, come in concreto, sono decisi in procedura semplificata dal
giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice, e la decisione è
motivata soltanto sommariamente (artt. 111 lett. e nonché 111a LAsi),
siccome la domanda d’asilo in Svizzera è stata registrata l’8 giugno 2026,
ossia prima del 12 giugno 2026, è il regolamento (UE) n. 604/2013 (RD III)
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che si applica, sul piano sostanziale, alla fattispecie per la determinazione
dello Stato membro competente, e non il regolamento (UE) n. 2024/1351
(RAMM) che ha abrogato il RD III con effetto dal 12 giugno 2026 (artt. 83,
84 par. 1-2 e 85 RAMM come da Rettifica del 25.11.2025),
la SEM non entra nel merito di una domanda d’asilo, di norma, se il
richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo a cui compete, in virtù
del RD III, l'esecuzione della procedura d’asilo nonché dell’allontanamento
(art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi): se individua un altro Stato responsabile, la
SEM pronuncia la non entrata nel merito previa accettazione, espressa o
tacita, di presa o ripresa in carico del richiedente l'asilo da parte dello Stato
in questione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2),
ogni criterio per la determinazione dello Stato membro competente (capo
III, artt. 7 a 15 RD III) è applicabile solo se, nella gerarchia dei criteri
elencati all'art. 7 par. 1 RD III, quello precedente non trova applicazione; in
particolare, se il richiedente ha varcato illegalmente, per via terrestre,
marittima o aerea, in arrivo da un paese terzo, la frontiera di uno Stato
membro, esso è competente per l’esame della domanda d’asilo (art. 13
par. 1 RD III),
in concreto, consultando Eurodac (rilevamento delle impronte digitali), la
SEM ha accertato che, il 28 aprile 2026, la ricorrente è entrata illegalmente
in Italia; di conseguenza, il 10 giugno 2026, la SEM ha richiesto alle autorità
italiane di prendere in carico la ricorrente in base all’art. 13 par. 1 RD III;
quest’ultime non hanno ritenuto di dovere ottenere dalla SEM ulteriori
informazioni, limitandosi in effetti a non rispondere alla domanda di presa
in carico entro due mesi dal suo ricevimento (“mancata risposta”), ciò che
equivale all’accettazione della medesima, da cui la competenza dell’Italia
a prendere in carico la ricorrente (artt. 13 par. 1 e 22 par. 1 e 7 RD III),
per opporsi al suo trasferimento la ricorrente sostiene, in breve, che i suoi
diritti di richiedente l’asilo non sarebbero sufficientemente garantiti in Italia,
ora, è riconosciuto che in Italia non vi sono attualmente carenze sistemiche
nella procedura d’asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti
l’asilo, implicanti il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi
degli artt. 4 CartaUE e 3 CEDU (cfr. sentenze del TAF F-4468/2026 del
7 luglio 2026, F-9253/2025 del 21 gennaio 2026, F-3480/2022 del
30 agosto 2022, F-3290/2022 del 5 agosto 2022 e D-4235/2021 del
19 aprile 2022 consid. 10.4.3.3 che differenzia tra casi di “presa in carico”,
come in concreto, e “ripresa in carico”; AIDA, Country Report: Italy, 2025
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Update, passim); questo significa che spetta alla ricorrente sfruttare i mezzi
giuridici disponibili in Italia per far valere il suo preteso diritto all’asilo; così,
malgrado gli argomenti del ricorso, il trasferimento è possibile,
come ragioni non generali, ma specifiche, relative alla sua persona, che
osterebbero al suo trasferimento, la ricorrente avanza il suo stato di salute
psicosomatico e la sua vulnerabilità (cfr. ricorso, pag. 6); in proposito, la
decisione impugnata, a cui si può senz’altro rinviare, espone in modo
chiaro e dettagliato i disturbi somatici e psichici che la ricorrente ha (avuto),
nonché la normativa italiana che le riconosce, come donna sola, la qualità
di persona vulnerabile con l’accesso garantito all’assistenza sanitaria; in
quest’ottica, il trasferimento in Italia, che dispone di strutture sanitarie
capaci di fornire un’adeguata presa in carico dei problemi di salute della
ricorrente e alle quali potrà, al più tardi in caso d’urgenza, accedere dopo
l’inoltro di una domanda d’asilo, non può essere reputato suscettibile di
esporla ad un rischio reale di subire un grave, rapido ed irreversibile
peggioramento delle sue condizioni di salute, comportante intense
sofferenze o una riduzione importante della speranza di vita (cfr. sentenza
della CorteEDU Savran c. Danimarca del 7 dicembre 2021, Grande
Camera/GC, 57467/15, § 121 e segg., che riafferma quanto stabilito nella
sentenza Paposhvili c. Belgio del 13 dicembre 2016, GC, n. 41738/10, §§
180 a 193); si aggiunga ancora che l’allegazione di essere stata “vittima di
un matrimonio forzato e di mutilazione genitale” (ricorso, pag. 6) non è atta
ad influire sul trasferimento, tanto più “in assenza di patologia ginecologica”
(rapporto … del 6.7.2026); così, l’analisi dei fatti di causa e il loro
apprezzamento giuridico non consentono, come sottolinea la SEM e al
contrario di quanto pretende la ricorrente, di identificare motivi umanitari o
di altra natura giustificanti l’applicazione dell’art. 29a cpv. 3 dell’ordinanza
1 sull’asilo (OAsi 1), volendo ammettere che questo Tribunale abbia ancora
il potere di esaminare questa questione in virtù del RAMM,
si deve ancora sottolineare che la SEM valuterà in modo definitivo se la
ricorrente può essere ricondotta in Italia, in funzione del suo stato di salute,
poco prima del trasferimento, informando ad ogni modo le autorità italiane
sulla sua situazione medica e sui trattamenti di cui necessita,
alla luce dell’insieme di queste considerazioni non si può rimproverare alla
SEM di avere violato il diritto federale (compreso l’eccesso o l’abuso del
potere di apprezzamento) o accertato in modo inesatto o incompleto i fatti
giuridicamente rilevanti per determinare la competenza dell’Italia (art. 106
cpv. 1 LAsi),
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in conclusione, è a ragion veduta che la SEM non è entrata nel merito della
domanda d’asilo della ricorrente, pronunciandone il trasferimento in Italia
(artt. 31a cpv. 1 lett. b e 44 LAsi), da cui il respingimento del ricorso e la
conferma della decisione impugnata,
visto l’esito del litigio, la domanda di dispensa dalle spese processuali è
respinta; esse sono fissate a fr. 750.– e poste a carico della ricorrente
(art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché l’art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e
sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al TAF [TS-TAF, RS 173.320.2]),
la presente sentenza rende le misure supercautelari obsolete e la richiesta
di concessione dell’effetto sospensivo priva d’oggetto,
la sentenza è definitiva e non può essere impugnata con ricorso in materia
di diritto pubblico davanti al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF),
(dispositivo alla pagina seguente)
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il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
La domanda di dispensa dalle spese processuali è rigettata.
3.
Le spese processuali di fr. 750.– sono poste a carico della ricorrente.
L’importo deve essere versato alla cassa di questo Tribunale entro 30 giorni
dalla spedizione della presente sentenza.
4.
Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, alla SEM e all’Ufficio della
migrazione del Canton Ticino.
Il giudice unico: Il cancelliere:
Basil Cupa Dario Quirici
Data di spedizione:
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