TAF F-7225/2026
Zusammenfassung
Sachverhalt
Der afghanische Beschwerdeführer stellte nach einem bereits in Frankreich am 3. Dezember 2024 eingereichten und abgelehnten Asylgesuch am 7. August 2026 in der Schweiz erneut ein Asylgesuch und gab dabei an, minderjährig zu sein. Die SEM änderte sein Geburtsdatum nach der Anhörung auf den 1. Januar 2008, behandelte ihn als volljährig, notifizierte Frankreich die Wiederaufnahme und trat auf das Asylgesuch gestützt auf Art. 31a Abs. 1 Bst. b AsylG nicht ein. Vor Bundesverwaltungsgericht verlangte er im Wesentlichen die Anerkennung als Minderjähriger beziehungsweise die materielle Prüfung seines Gesuchs in der Schweiz.
Erwägungen
Das Bundesverwaltungsgericht hielt fest, dass wegen der Registrierung des schweizerischen Asylgesuchs nach dem 12. Juni 2026 nicht mehr die Dublin-III-Verordnung, sondern die Verordnung (EU) 2024/1351 (RAMM) anwendbar ist. Es bestätigte die Einschätzung der SEM zur Volljährigkeit, weil der Beschwerdeführer keine tauglichen Identitätsdokumente vorlegte, seine Angaben zu Alter, Biografie und Reiseweg widersprüchlich und wenig glaubhaft waren und deshalb keine medizinische Altersabklärung erforderlich war. Da Frankreich das erste Asylgesuch registriert hatte und die Wiederaufnahme bestätigte, sei Frankreich nach dem RAMM zuständig; systemische Mängel des französischen Asylsystems oder individuelle Überstellungshindernisse lägen nicht vor.
Entscheid
Die Beschwerde wird abgewiesen. Der Nichteintretensentscheid der SEM und die Überstellung des Beschwerdeführers nach Frankreich werden bestätigt.
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Vollständiger Entscheid
Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Corte VI
F-7225/2026
Sentenza del 13 ottobre 2026
Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico,
con l'approvazione del giudice Sebastian Kempe;
cancelliere Dario Quirici.
Parti A._______, nato il 1° gennaio 2008,
Afghanistan,
rappresentato da SOS Ticino - Caritas Svizzera,
Via 1° agosto, casella postale 1328,
6830 Chiasso,
ricorrente,
contro
Segreteria di Stato della migrazione SEM,
Quellenweg 6,
3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento
(art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi); decisione della SEM
del 25 settembre 2026 / N ...
F-7225/2026
Visto che:
il 3 dicembre 2024, il ricorrente ha depositato una prima domanda d’asilo
in Francia, che l’ha respinta,
il 7 agosto 2026, ne ha presentato una seconda in Svizzera, dichiarando di
essere nato il 15 luglio 2009 (minorenne),
il 25 settembre 2026, dopo averlo sentito (PA RMNA), modificato la sua
data di nascita al 1° gennaio 2008 (maggiorenne) con iscrizione nel SIMIC
e inoltrato alle autorità francesi una notifica di ripresa in carico, le quali ne
hanno confermato il ricevimento, la SEM non è entrata nel merito della
domanda d’asilo, pronunciando il trasferimento del ricorrente in Francia,
il 28 settembre 2026, rappresentato da SOS Ticino - Caritas Svizzera, egli
ha ricevuto la decisione della SEM,
il 5 ottobre 2026, ha adito questo Tribunale, chiedendo, con la dispensa
dalle spese processuali e dal corrispondente anticipo, che l’esecuzione
della decisione sia sospesa in via supercautelare e al ricorso concesso
l’effetto sospensivo; sul piano sostanziale, chiede che sia “riconosciuto
come minorenne” e, anche se ritenuto maggiorenne, gli atti retrocessi alla
SEM per l’esame nazionale della domanda o completare l’istruzione,
il 7 ottobre 2026, questo Tribunale ha ottenuto l’incarto della SEM e
ordinato la sospensione provvisoria del trasferimento in Francia,
e considerato che:
il ricorrente non ha richiesto la rettifica dell’inscrizione nel SIMIC della sua
data di nascita fissata al 1° gennaio 2008, questione che pertiene alla
protezione dei dati (artt. 82 lett. a, 86 cpv. 1 lett. a e 89 cpv. 1 della legge
sul Tribunale federale (LTF); cfr. sentenza del Tribunale federale/TF
1C_641/2023 dell’11 aprile 2024 consid. 1), né nel corpo del ricorso né nel
petito, per cui il punto 7 del dispositivo della decisione impugnata è
cresciuto in giudicato (incontestato);
le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla
procedura amministrativa (PA), dalla legge sul Tribunale amministrativo
federale/TAF (LTAF) e dalla LTF, in quanto la legge sull’asilo (LAsi, RS
142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi),
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presentato tempestivamente contro una decisione in materia d’asilo della
SEM (artt. 6, 105 e 108 cpv. 3 LAsi nonché gli artt. 31 a 33 LTAF), il ricorso
è ammissibile (artt. 5, 48 cpv. 1 e 52 PA); i ricorsi manifestamente infondati,
come in concreto, sono decisi in procedura semplificata dal giudice unico,
con l'approvazione di un secondo giudice, e la decisione è motivata
soltanto sommariamente (artt. 111 lett. e nonché 111a LAsi),
siccome la domanda d’asilo in Svizzera è stata registrata il 7 agosto 2026,
ossia dopo il 12 giugno 2026, non è il regolamento (UE) n. 604/2013 (RD
III) che si applica alla fattispecie, a differenza di quanto sembra credere il
ricorrente (cfr. ricorso, pagg. 5-9), ma il regolamento (UE) n. 2024/1351
(RAMM) che ha abrogato il RD III con effetto dal 12 giugno 2026 (artt. 83,
84 par. 1-2 e 85 RAMM come da Rettifica del 25.11.2025; N.B.: è la Francia
che ha dovuto applicare il RD III poiché il ricorrente vi ha depositato la sua
domanda d’asilo il 3 dicembre 2024, ossia prima del 12 giugno 2026,
mentre tutta la procedura davanti alla SEM ha avuto luogo dopo questa
data, da cui l’applicazione esclusiva del RAMM),
la SEM verifica la competenza nazionale per trattare una domanda d’asilo
in conformità al RAMM (art. 29a cpv. 1 dell’ordinanza 1 sull’asilo [OAsi 1]);
se individua un altro Stato competente a riprendere in carico il richiedente,
glielo notifica e pronuncia la non entrata nel merito della domanda con o
senza conferma del ricevimento della notifica da parte del detto Stato (artt.
29a cpv. 2 OAsi 1 nonché 16 par. 1, 17 par. 1, 36 par. 1 lett. b, 41 e 42 par.
1-2 RAMM); nel caso di un minore non accompagnato senza un familiare,
un fratello, una sorella o un altro parente nello Stato membro dove si trova,
è competente lo Stato membro in cui la domanda d’asilo è stata registrata
per la prima volta, se ciò è in linea con l’interesse superiore del minore (art.
25 par. 1-5 RAMM),
se la minore età è controversa, occorre preliminarmente chiarire questo
aspetto per identificare lo Stato competente e per la procedura applicabile;
la valutazione della SEM riguardo all’età può essere contestata con il
ricorso contro la decisione finale di non entrata nel merito (cfr. sentenze del
TAF F-6783/2018 del 10 dicembre 2018 e E-6725/2015 del 4 giungo 2018
consid. 3.1); per pronunciarsi la SEM si basa sui documenti d’identità
autentici depositati all’incarto ed i risultati delle audizioni vertenti, in
particolare, sul quadro personale del richiedente l’asilo nel suo paese
d’origine, sulla sua cerchia familiare e sul suo curriculum scolastico; se
necessario, la SEM ordina una perizia medica volta a stimare l’età (cfr. art.
17 cpv. 3bis LAsi); la SEM procede d’ufficio all’accertamento esatto e
completo dei fatti giuridicamente rilevanti (principio inquisitorio), fermo
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restando l’obbligo di collaborare delle parti (artt. 6 e 8 LAsi nonché 12 e 13
PA); se una circostanza resta non comprovata malgrado un accertamento
completo dei fatti, valgono le regole sulla ripartizione dell’onere della prova,
per cui al ricorrente incombe provare la sua minore età (cfr. DTAF 2019 I/6
consid. 5.1, 5.4 e 5.5),
in concreto, durante la PA RMNA (cfr. incarto SEM, doc. 21), la SEM ha
constatato che il ricorrente, per comprovare la sua età, che costituisce un
dato personale basilare comunemente conosciuto e memorizzato da ogni
individuo, si è limitato a trasmettere copie, compilate a mano, della sua
Taskara, il cui valore probatorio è ridotto (cfr. DTAF 2013/30 consid. 4.2.2),
e del suo libretto vaccinale che non è un documento d’identità (cfr., tra le
tante, la sentenza del TAF F-4385/2022 del 22 febbraio 2023 consid. 6.2 e
6.3), senza contare che non ha nemmeno saputo indicare l’età che ha
dichiarato alle autorità francesi; in più, riguardo al perché non abbia un
passaporto, come tende ad averlo un numero sempre crescente di Afghani
(cfr. sentenza del TAF F-4385/2022, già citata, consid. 6.6), egli ha risposto,
in modo del tutto inattendibile, di non sapere cosa sia, e ciò senza che il
suo rappresentante intervenga allo scopo di fargli capire l’importanza della
questione: di conseguenza, due indici forti, ossia la non produzione di un
documento d’identità autentico e le ragioni addotte per giustificare questa
mancanza portano a reputare che il ricorrente non sia minorenne (cfr.
sentenza del TF 1C_641/2023, già citata, consid. 2.1.2); quanto al
contenuto della medesima PA RMNA, la decisione impugnata dettaglia sia
l’evasività che le contorsioni e contraddizioni del racconto di vita del
ricorrente (pagg. 4-7), per cui questo Tribunale può senz’altro rinviarvi,
tanto più che lo stesso rappresentante ammette che “le allegazioni
biografiche del ricorrente non si distinguono certo per esaustività e
concludenza”, con la prudente aggiunta che “fondarsi sull’inconsistenza di
tali allegazioni per escluderne la minore età non pare tenere in completa
considerazione gli obblighi derivanti dal principio inquisitorio” (ricorso, pag.
12): dunque, anche il terzo indice forte, ossia le dichiarazioni del ricorrente
sul suo contesto di vita in Afghanistan e sul suo viaggio d’espatrio, induce
a ritenere che egli non sia minorenne (cfr. sentenza del TF 1C_641/2023,
già citata, consid. 2.1.2); stante quanto precede, la SEM ha concluso che
il ricorrente deve essere considerato maggiorenne sulla base di tutti gli
indici pertinenti convergenti, e, checché egli ne dica, non solamente sulla
base delle sue allegazioni biografiche; quindi, è a causa della sua condotta
procedurale incongruente, anche nell’ottica della buona fede, in particolare
rispetto ad una delle finalità principali del RAMM che è quella di prevenire
il cosiddetto “asylum shopping” (art. 16 par. 1 RAMM), che il ricorrente,
benché la SEM abbia accertato in modo completo i fatti, non è riuscito a
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rendere verosimile la sua pretesa minore età, cosicché ne sopporta la
conseguenza come da giurisprudenza consolidata (cfr. sentenza del TF
1B_425/2021 del 17 novembre 2021 consid. 4.2 con i riferimenti),
così, questo Tribunale non vede motivi per scostarsi dall’apprezzamento
globale convincente della SEM, dimodoché il ricorrente è da considerarsi
maggiorenne e la richiesta di perizia medico legale va respinta perché
superflua; ne deriva che non può godere delle garanzie speciali formulate
all’art. 23 RAMM e non può richiamarsi ai criteri speciali per determinare lo
Stato membro competente ai sensi dell’art. 25 RAMM;
è accertato che la prima domanda d’asilo è stata registrata in Francia il 3
dicembre 2024; la SEM ha quindi trasmesso alle autorità francesi una
notifica di ripresa in carico del ricorrente il 21 agosto 2026, le quali ne
hanno confermato ricevimento il 4 settembre 2026, riconoscendo così la
competenza della Francia (art. 41 par. 3 RAMM),
è notorio che, in Francia, la procedura d’asilo rispetta il diritto internazionale
e comunitario, regolamento (UE) 2024/1348 (procedura) e direttiva (UE)
2024/1346 (accoglienza) compresi, ciò che il ricorrente non mette del resto
in discussione; peraltro, il suo stato di salute non presenta particolarità
salienti ai fini della presente procedura, come rivela la decisione impugnata
e il relativo incarto; ne deriva che, sia sotto il profilo oggettivo (stato del
sistema d’asilo francese) che soggettivo (stato di salute del ricorrente), il
trasferimento è possibile (artt. 16 par. 3 a contrario e 42 RAMM),
in conclusione, è a ragion veduta che la SEM non è entrata nel merito della
domanda d’asilo, pronunciando il trasferimento del ricorrente in Francia
(artt. 31a cpv. 1 lett. b e 44 LAsi), da cui il respingimento del ricorso e la
conferma della decisione impugnata,
visto l’esito del litigio, la domanda di dispensa dalle spese processuali è
respinta; esse sono fissate a fr. 750.– e poste a carico del ricorrente (art.
63 cpv. 1 e 5 PA nonché l’art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle
spese ripetibili nelle cause dinanzi al TAF [TS-TAF, RS 173.320.2]),
la presente sentenza rende le misure supercautelari obsolete e la richiesta
di concessione dell’effetto sospensivo priva d’oggetto,
la sentenza è definitiva e non può essere impugnata con ricorso in materia
di diritto pubblico davanti al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF),
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il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
La domanda di dispensa dalle spese processuali è rigettata.
3.
Le spese processuali di fr. 750.– sono poste a carico del ricorrente. Questo
importo deve essere versato alla cassa del Tribunale entro 30 giorni dalla
spedizione della presente sentenza.
4.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all’Ufficio della
migrazione del Canton Lucerna.
Il giudice unico: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Dario Quirici
Data di spedizione:
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Comunicazione:
– al rappresentante del ricorrente (per raccomandata; allegato: fattura);
– alla SEM, ad N …;
– all’Ufficio della migrazione (Amt für Migration), Fruttstrasse 15, 6002
Lucerna (in copia).
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