sanzione disciplinare (inammissibilità per tardività)
Zusammenfassung
Sachverhalt
Eine Tessiner Disziplinarkommission belegte eine Anwältin wegen Verletzung des Verbots des Interessenkonflikts nach Art. 12 lit. c BGFA mit einer Busse von Fr. 1'000.--. Das Verwaltungsgericht des Kantons Tessin trat auf ihre dagegen erhobene Beschwerde nicht ein, weil die am letzten Tag per Fax eingereichte Fassung mangels Originalunterschrift formungültig und die postalisch versandte Originaleingabe nach dem Poststempel verspätet war. Vor Bundesgericht machte die Anwältin geltend, sie habe die unterschriebene Eingabe noch am letzten Tag vor Mitternacht in einen Briefkasten eingeworfen und hätte den rechtzeitigen Versand beweisen dürfen.
Erwägungen
Das Bundesgericht bestätigte, dass eine per Fax übermittelte Rechtsschrift die formellen Anforderungen nicht erfüllt, weil die Originalunterschrift fehlt. Für postalische Eingaben gilt die Vermutung, dass das Aufgabedatum dem Poststempel entspricht; wer diese Vermutung widerlegen will, muss die entsprechenden Beweismittel spätestens vor Fristablauf von sich aus bezeichnen oder beilegen. Da die Beschwerdeführerin weder in der Eingabe noch auf dem Umschlag auf eine frühere Einlegung am 15. Juni 2026 hingewiesen hatte, durfte die Vorinstanz auf den Poststempel vom 16. Juni 2026 abstellen. Eine Verletzung des rechtlichen Gehörs, überspitzter Formalismus, Rechtsverweigerung, Treu und Glauben, Art. 29a BV oder Art. 6 Ziff. 1 EMRK lag deshalb nicht vor.
Entscheid
Die Beschwerde wurde abgewiesen. Das Nichteintreten des Verwaltungsgerichts wegen verspäteter Einreichung der kantonalen Beschwerde blieb bestehen.
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Vollständiger Entscheid
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_529/2026
Sentenza dell'8 ottobre 2026
II Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudici federali Aubry Girardin, Presidente,
Donzallaz, Hänni,
Cancelliera Ieronimo Perroud.
Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,
contro
Commissione di disciplina degli avvocati del Cantone Ticino, via Sempione 8, casella postale 13, 6602 Muralto.
Oggetto
sanzione disciplinare (inammissibilità per tardività),
ricorso contro la sentenza emanata il 18 giugno 2026 dalla Giudice delegata del Tribunale amministrativo
del Cantone Ticino (52.2026.236).
Fatti:
A.
Con sentenza del 18 giugno 2026 la Giudice delegata del Tribunale amministrativo del Cantone Ticino ha dichiarato inammissibile poiché tardivo il gravame presentato dall'avv. A.________ contro la decisione del 6 maggio 2026 con cui la Commissione di disciplina degli avvocati del Cantone Ticino (CAvv) le aveva inflitto una multa di fr. 1'000.-- per violazione del divieto di conflitto d'interesse (art. 12 lett. c della legge federale del 23 giugno 2000 sulla libera circolazione degli avvocati [LLCA; RS 935.61]).
La Corte cantonale ha osservato in primo luogo che il ricorso datato 15 giugno 2026, ultimo giorno del termine di ricorso, e trasmesso lo stesso giorno via fax non rispettava, per prassi consolidata, i requisiti legali formali, facendo difetto la firma in originale della parte ricorrente. Per quanto riguardava poi la versione cartacea del gravame in questione anche lei datata 15 giugno 2026 la stessa, come risultava dalla busta d'impostazione, era stata consegnata alla posta il 16 giugno 2026 ed era pervenuta al Tribunale il 17 giugno 2026: era quindi tardiva e, di conseguenza, inammissibile.
B.
Il 15 luglio 2026 A.________ ha presentato al Tribunale cantonale amministrativo un'istanza di ricusa della Giudice delegata nonché di accertamento della nullità della decisione del 18 giugno 2026. Detta istanza, apparentemente, non è stata ancora evasa.
C.
Il 31 agosto 2026 A.________ ha inoltrato al Tribunale federale un ricorso in materia di diritto pubblico con cui chiede che, conferito l'effetto sospensivo rispettivamente adottate delle misure provvisionali, la sentenza cantonale del 18 giugno 2026 sia annullata, se del caso, con rinvio all'istanza precedente. Censura, in sintesi, la violazione dell'art. 29 cpv. 2 Cost., un accertamento manifestamente inesatto di un fatto determinante, la violazione arbitraria del diritto procedurale cantonale (artt. 13 cpv. 4, 25, 28, 34, 35 e 72 della legge ticinese del 24 settembre 2013 sulla procedura amministrativa [LPAmm; RL/TI 165.100]), un formalismo eccessivo, un diniego di giustizia, la violazione del principio della buona fede (artt. 5 cpv. 3, 9 e 29 cpv. 1 Cost.), la lesione della garanzia di accesso al giudice e del diritto a un procedimento equo (art. 29a Cost.) e infine, la disattenzione dell'art. 6 n. 1 CEDU.
Il Tribunale federale non ha ordinato alcun atto istruttorio, salvo a chiedere l'invio degli atti cantonali, trasmessi il 17 rispettivamente il 21 settembre 2026.
Diritto:
1.
1.1. Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la propria competenza (art. 29 cpv. 1 LTF), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (ATF 150 IV 103 consid. 1).
1.2. Sebbene oggetto di disamina possa unicamente essere la sentenza d'inammissibilità emessa il 18 giugno 2026 dalla Corte cantonale, la procedura ha tuttavia preso avvio dalla decisione con cui la CAvv ha inflitto una multa alla ricorrente per violazione del divieto di conflitto d'interesse di cui all'art. 12 lett. c LLCA, ossia una materia che non ricade sotto nessuna delle eccezioni previste dall'art. 83 LTF. Il gravame, diretto contro una decisione finale (art. 90 LTF), emessa da un tribunale cantonale superiore (art. 86 cpv. 1 lett. d e cpv. 2 LTF) in una causa di diritto pubblico e introdotto nei termini di legge (combinati artt. 46 cpv. 1 lett. b e 100 cpv. 1 LTF) dalla destinataria della pronuncia contestata, con interesse al suo annullamento (art. 89 cpv. 1 LTF), è pertanto ammissibile quale ricorso in materia di diritto pubblico (art. 82 segg. LTF; sentenza 2C_16/2025 del 4 novembre 2025 consid. 1.1 e rinvio).
2.
2.1. Come già accennato in precedenza e come emerge dalla sentenza impugnata, la ricorrente ha trasmesso due volte al Tribunale cantonale amministrativo il suo ricorso datato 15 giugno 2026: una prima volta via fax e una seconda volta per posta. Ella non contesta - anzi lo riconosce esplicitamente - che la copia inviata via fax non rispettava le esigenze formali esatte dalla legge, ragione per cui non andava considerata. A ragione. Per prassi costante un ricorso deve, tra l'altro, essere firmato in originale dalla parte ricorrente, ciò che non è il caso se è trasmesso via fax (vedasi DTF 148 IV 445 consid. 1.3.1).
2.2. Per quanto concerne invece l'esemplare inviato per posta, la ricorrente spiega che, trovatasi l'ultimo giorno del termine di ricorso dinanzi alle porte chiuse dell'ufficio postale, avrebbe affrancato la busta di spedizione con un francobollo A e depositato, alla presenza di una terza persona, detta busta contenente l'originale sottoscritto del ricorso nella buca delle lettere esterna della Posta centrale di X.________, dopo le ore 18.00, cioè dopo l'ultima levatura. La circostanza che l'invio cartaceo, identico all'atto già trasmesso via fax, recava il timbro postale del 16 giugno 2026 era compatibile con la lavorazione successiva all'ultima vuotatura del giorno precedente. Non concedendole l'opportunità di presentare mezzi di prova riguardo alla tempestività del suo gravame - in casu data, siccome l'invio è stato consegnato alla posta prima della mezzanotte dell'ultimo giorno del termine di ricorso - ed emanando invece immediatamente la sentenza d'inammissibilità, la Corte cantonale avrebbe violato l'art. 29 cpv. 2 Cost.
2.3. Il diritto di essere sentito, garantito dall'art. 29 cpv. 2 Cost., comprende la facoltà di consultare l'incarto, di offrire mezzi di prova su punti rilevanti e di esigerne l'assunzione, di partecipare alla stessa e di potersi esprimere sulle relative risultanze nella misura in cui possano influire sulla decisione (DTF 145 I 167 consid. 4.1; 144 I 11 consid. 5.3).
Per prassi costante un termine è reputato osservato se il relativo atto procedurale viene consegnato l'ultimo giorno del termine a mezzanotte. La prova della spedizione tempestiva dell'atto incombe alla parte rispettivamente al suo patrocinatore. Si presume che la data d'impostazione di un atto procedurale coincida con quella del timbro postale. La parte che intende invalidare questa presunzione - dimostrare cioè di avere impostato l'atto in questione il giorno precedente quello attestato dal timbro postale - può farlo fornendo tutti i mezzi di prova ritenuti appropriati. Sennonché la parte ricorrente rispettivamente il suo patrocinatore che si limita a impostare un atto procedurale in una cassetta postale pubblica non può ignorare che corre il rischio che detto invio non sia registrato il giorno del deposito, ma solo ulteriormente. Se vuole allora invalidare la presunzione attestata mediante il timbro postale figurante sulla busta di spedizione, va da lui preteso che menzioni spontaneamente all'attenzione dell'autorità competente - e prima della scadenza del termine di ricorso - di aver rispettato il termine, presentando le prove dell'impostazione dell'atto in tempo utile o, quanto meno, designandole nel ricorso, nei suoi allegati o ancora sulla busta. Non è invece ammissibile indicare all'autorità competente solo dopo la scadenza del termine in questione che l'invio è stato impostato in presenza di testimoni oppure che esistono mezzi di prova capaci di confermarlo. Questo modo di procedere non è idoneo a invalidare la presunzione del timbro postale (DTF 147 IV 526 consid. 3.1; sentenza 6B_330/2025 del 2 febbraio 2026 consid. 1.1.3 e rispettivi riferimenti). La parte ricorrente deve quindi fornire spontaneamente le prove che attestano che la spedizione è avvenuta in tempo utile prima della scadenza del termine di ricorso o, perlomeno, indicarle nell'atto di ricorso medesimo rispettivamente nei relativi allegati o sulla busta di spedizione (sentenza 6B_330/2025, già citata, consid. 1.1.3 e rinvii).
2.4. Nel caso concreto non è contestato che il termine ricorsuale scadeva il 15 giugno 2026. È altresì incontestato che il timbro postale figurante sulla busta di spedizione contenente il gravame indica la data del 16 giugno 2026, ore 19.00. Ed è ugualmente incontestato che detto invio è stato impostato, come menzionato dalla ricorrente, nella cassetta pubblica esterna della Posta centrale di X.________. Vi è quindi la presunzione che l'invio sia stato depositato il 16 giugno 2026, dato che né nel ricorso né sulla busta figurano indicazioni secondo cui la spedizione sarebbe avvenuta il 15 giugno 2026. In queste circostanze, e vista la prassi illustrata in precedenza, dal profilo del diritto di essere sentito, l'autorità competente non era tenuta a concedere alla ricorrente un termine affinché si pronunciasse sulla questione della tempestività del suo allegato prima di emanare una decisione d'inammissibilità. Spettava invece a quest'ultima fornire, già quando ha imbucato il suo gravame, i mezzi di prova atti a comprovare la tempestività dell'invio. Ora, niente viene menzionato sulla questione né nel ricorso medesimo né in un eventuale allegato né, infine, sulla busta di spedizione. Mezzi che peraltro non ha nemmeno fornito in questa sede e che comunque non sarebbero stati idonei a invalidare la presunzione del timbro postale siccome sarebbero stati forniti tardivamente.
Premesse queste considerazioni ne discende che l'autorità non ha in concreto disatteso l'art. 29 cpv. 2 Cost.
3.
Per i motivi appena esposti cadono nel vuoto le censure con cui la ricorrente lamenta un mancato accertamento di un fatto determinante (cioè la tempestività del suo ricorso) ed un'applicazione arbitraria di diverse norme di diritto procedurale cantonale. Con riferimento all'art. 13 cpv. 4 LPAmm, secondo cui il termine è reputato osservato se l'atto è consegnato alla posta prima della mezzanotte del giorno della scadenza, incombeva alla ricorrente fornire le relative prove della tempestività del suo gravame - depositato nella buca delle lettere dinanzi alla Posta centrale di X.________ dopo l'orario di vuotatura della stessa - prima della scadenza del termine di ricorso, ciò che non ha fatto. In queste condizioni non può essere rimproverato alla Corte cantonale di essere fondata sul timbro postale figurante sulla busta di spedizione per determinare la tempestività dell'invio e di non avere chiesto all'interessata di fornire prove al riguardo.
Riguardo agli artt. 25 e 26 LPAmm, disciplinanti l'accertamento d'ufficio dei fatti e la libera valutazione delle prove, l'autorità precedente, in mancanza di prove fornite in tempo utile, non aveva motivo di scostarsi dalla presunzione derivante dal timbro postale. In merito agli artt. 34 e 35 LPAmm, relativi al diritto di essere sentito prima che una decisione sia presa, ci si limita a rinviare a quanto detto in precedenza in relazione all'art. 29 cpv. 2 Cost. (cfr. supra consid. 2.2.3 e 2.2.4). Infine, in merito all'art. 72 LPAmm, che tratta della manifesta inammissibilità di un ricorso, la norma non è stata, per i motivi già sviluppati in precedenza, applicata in modo arbitrario.
4.
Da ultimo, lo stesso ragionamento vale in quanto la ricorrente ritiene che il non averla invitata a fornire prove relative alla tempestività del suo gravame costituisca formalismo eccessivo, porti a un diniego di giustizia e violi la propria buona fede. Così come in quanto adduce che non consentirle di provare la tempestività del suo ricorso le nega il diritto a un accesso effettivo a un tribunale e a una procedura equa, oltre a violare l'art. 6 n. 1 CEDU. In effetti, come già detto, le incombeva fornire tempestivamente i mezzi di prova a cui accenna ora, cioè prima della scadenza del termine di ricorso, ciò che non ha fatto. Ne discende che successivi mezzi di prova sarebbero stati tardivi e non avrebbero permesso d'invalidare la presunzione attestata mediante il timbro postale figurante sulla busta di spedizione.
5.
5.1. Visto quanto precede il gravame si rivela pertanto infondato e, come tale, dev'essere respinto.
5.2. Con l'emanazione del presente giudizio, la richiesta di concessione dell'effetto sospensivo rispettivamente di misure provvisionali diventa senza oggetto.
5.3. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza e vanno poste a carico della ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF). Non si assegnano ripetibili ad autorità vincenti (art. 68 cpv. 3 LTF).
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico della ricorrente.
3.
Comunicazione alla ricorrente, alla Commissione di disciplina degli avvocati e alla Giudice delegata del Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.
Losanna, 8 ottobre 2026
In nome della II Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
La Presidente: F. Aubry Girardin
La Cancelliera: Ieronimo Perroud
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