TAF D-9031/2025
Zusammenfassung
Sachverhalt
Die Beschwerdeführerin, eine afghanisch-russische Doppelbürgerin, stellte am 29. September 2025 zusammen mit ihren beiden ebenfalls afghanisch-russischen Kindern in der Schweiz ein Asylgesuch. Sie begründete dieses im Wesentlichen mit der allgemeinen Unsicherheit in Russland wegen des Kriegs gegen die Ukraine, Diskriminierungen ihres Sohnes, der Trennung vom Ehemann und daraus folgenden wirtschaftlichen Schwierigkeiten. Die SEM wies das Asylgesuch ab, ordnete die Wegweisung nach Russland an, und dagegen erhoben die Beschwerdeführer Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht.
Erwägungen
Das Bundesverwaltungsgericht hielt fest, dass weder die allgemeine Unsicherheit in Russland noch die geltend gemachten wirtschaftlichen Probleme asylrelevante Verfolgungsgründe im Sinne von Art. 3 AsylG darstellen. Die behaupteten Diskriminierungen des Sohnes seien auf zwei vereinzelte Vorfälle aus dem Jahr 2023 beschränkt gewesen, erreichten nicht die erforderliche Intensität und seien zudem nicht mehr aktuell; weitere im Beschwerdeverfahren behauptete Diskriminierungen seien unsubstanziiert und teilweise widersprüchlich. Auch die Befürchtung einer Weiterweisung nach Afghanistan sei nicht konkret belegt, zumal die Familie über die russische Staatsangehörigkeit verfüge. Schliesslich sei der Vollzug der Wegweisung nach Russland zulässig, zumutbar und möglich, da weder völkerrechtliche Hindernisse noch eine allgemeine Gefährdungslage noch der Gesundheitszustand der Familie dem entgegenstünden.
Entscheid
Die Beschwerde wurde, soweit darauf eingetreten werden konnte, abgewiesen. Die Verweigerung von Asyl und Flüchtlingseigenschaft sowie die Wegweisung nach Russland wurden bestätigt.
Diese Zusammenfassung wurde mit künstlicher Intelligenz erstellt und redaktionell durch Qualitätskriterien abgesichert. Sie ersetzt keine Lektüre des Originalentscheids. Massgeblich ist ausschliesslich die amtliche Quelle.
Vollständiger Entscheid
Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Corte IV
D-9031/2025
Sentenza del 9 aprile 2026
Composizione Giudice Giulia Marelli, giudice unica,
con l'approvazione della giudice Deborah D'Aveni;
cancelliera Sebastiana Bosshardt.
Parti A._______, nata il (…),
con i figli
B._______, nato il (…),
C._______, nata il (…),
Afghanistan e Russia,
tutti patrocinati dall'avv. Alain Miserez,
ricorrenti,
contro
Segreteria di Stato della migrazione (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto Asilo e allontanamento (procedura celere);
decisione della SEM del 17 novembre 2025 / N (…).
D-9031/2025
Visto:
la domanda d'asilo che A._______ con i figli B._______ e C._______ ha
presentato in Svizzera in data 29 settembre 2025,
le procure del 3 ottobre 2025 con le quali la madre ha conferito mandato di
rappresentanza per sé stessa e i figli alla Protezione giuridica della Re-
gione (…),
l’audizione di A._______ sui motivi d’asilo del 6 novembre2025,
lo scritto dei richiedenti, per il tramite della loro rappresentante legale, del
12 novembre 2025,
il progetto di decisione della Segreteria di Stato della migrazione (SEM) del
13 novembre 2025,
il parere del 14 novembre 2025 sul progetto di decisione,
la decisione della SEM del 17 novembre 2025, notificata il medesimo
giorno, che non riconosceva la qualità di rifugiato ai richiedenti, respingeva
la loro domanda d’asilo, li allontanava dalla Svizzera ed incaricava il can-
tone D._______ dell’esecuzione della misura,
la cessazione del mandato sottoscritta dalla rappresentanza legale della
Regione (…) in data 17 novembre 2025,
il ricorso del 24 novembre 2025 (cfr. timbro del plico raccomandato; data
d'entrata: 25 novembre 2025), per il tramite del quale i ricorrenti, in via prin-
cipale, hanno domandato l’annullamento della decisione impugnata, la
concessione dell'asilo in Svizzera e l’autorizzazione a soggiornare nel can-
tone E._______; in via subordinata, la retrocessione della causa alla SEM
per nuova decisione ai sensi dei considerandi,
le contestuali istanze di concessione dell'assistenza giudiziaria e di gratuito
patrocinio,
le ulteriori richieste che il ricorso possa essere presentato in lingua fran-
cese e che sia svolta un'udienza di comparizione personale delle parti du-
rante la quale almeno la ricorrente sarà ascoltata personalmente,
la decisione incidentale del Tribunale amministrativo federale (di seguito: il
Tribunale) del 23 dicembre 2025 che autorizzava i ricorrenti a soggiornare
Pagina 2
D-9031/2025
in Svizzera fino a conclusione della procedura, respingeva le domande di
assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio e invitava loro a versare, entro
il 5 gennaio 2026, un anticipo di CHF 1'000.– a copertura delle presunte
spese processuali, con comminatoria d’inammissibilità del ricorso in caso
d’inosservanza,
i rapporti di scomparsa dei ricorrenti a far tempo dal 21 dicembre 2025,
notificati al Tribunale in data 29 dicembre 2025,
il pagamento del suddetto anticipo spese avvenuto il 29 dicembre 2025,
la decisione incidentale del Tribunale del 5 gennaio 2026 che accordava
un termine di sette giorni per comunicare al Tribunale il nuovo indirizzo dei
ricorrenti e per presentare una dichiarazione sottoscritta dagli stessi me-
diante la quale essi manifestassero la volontà alla continuazione della pro-
cedura di ricorso,
la revoca di scomparsa della SEM del 5 gennaio 206 che segnalava il rien-
tro della famiglia il 4 gennaio 2026 e la riammissione al Centro federale di
asilo,
lo scritto del rappresentante degli insorgenti del 9 gennaio 2026 con alle-
gata la ricevuta di pagamento (senza data) e la comunicazione e-mail del
Servizio asilo del cantone F._______ dell’8 gennaio 2026 che comunicava
che gli interessati attualmente alloggiano presso un Centro federale d’asilo
e che sono formalmente attribuiti al cantone D._______,
la decisione di ripartizione al cantone D._______ del 13 febbraio 2026,
gli atti medici all’incarto,
e considerato:
che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla
procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla
legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF,
RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF,
RS 173.110), in quanto la legge sull’asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS
142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi),
Pagina 3
D-9031/2025
che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 1 LAsi) contro una deci-
sione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31‒33 LTAF), il
ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, art. 48 cpv. 1
lett. a–c e art. 52 PA e occorre pertanto entrare nel merito del gravame,
che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono,
sono decisi in procedura semplificata dalla giudice unica, con l'approva-
zione di una seconda giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata
soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi),
che giusta l'art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti,
che con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la
violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti
giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli
stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26
consid. 5),
che il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né
dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argo-
mentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2),
che anzitutto, il Tribunale rileva che la richiesta dei ricorrenti tendente
all’autorizzazione a soggiornare nel cantone E._______ esula dall’oggetto
della presente procedura, dal momento che l’attribuzione cantonale è stata
disposta tramite decisione separata del 13 febbraio 2026, con indicazione
dei rimedi giuridici (cfr. atto SEM 72/2); di conseguenza, tale conclusione
ricorsuale è inammissibile,
che la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposi-
zioni della LAsi (art. 2 cpv. 1 LAsi); che l’asilo comprende la protezione e
lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di
rifugiato; che esso include il diritto di risiedere in Svizzera (art. 2 cpv. 2
LAsi),
che, giusta l’art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese di
origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della
loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo
sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di es-
sere esposte a tali pregiudizi; che sono pregiudizi seri segnatamente
l’esposizione a pericolo della vita, dell’integrità fisica o della libertà, nonché
le misure che comportano una pressione psichica insopportabile
Pagina 4
D-9031/2025
(art. 3 cpv. 2 LAsi); che occorre tenere conto dei motivi di fuga specifici
della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 in fine LAsi),
che chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosi-
mile la sua qualità di rifugiato (art. 7 cpv. 1 LAsi); che la qualità di rifugiato
è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponde-
rante (art. 7 cpv. 2 LAsi); che sono inverosimili in particolare le allegazioni
che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non
corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova
falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi),
che il Tribunale ha stabilito ed elaborato le (ulteriori) condizioni di verosimi-
glianza in diverse sentenze e le applica in prassi costante, alla quale si può
rinviare in questa sede (cfr. DTAF 2015/3 consid. 6.5.1 con ulteriori rif. cit.),
che, a sostegno della propria domanda d’asilo, la richiedente, di nazionalità
(originaria) afghana, ha dichiarato di essere diventata la seconda moglie di
un cittadino afghano che risiedeva a Mosca,
che a ottobre 2012, qualche mese dopo il matrimonio – il quale non sa-
rebbe stato riconosciuto ufficialmente in Russia – ella avrebbe raggiunto il
marito a Mosca ed avrebbe vissuto insieme a lui e alla sua prima moglie
fino alla nascita dei due figli, quando si sarebbe trasferita con i figli in un’abi-
tazione più grande,
che la richiedente ha asserito di aver ottenuto il passaporto russo nel 2022
e di possedere quindi anche tale nazionalità come i figli,
che ella ha dichiarato di aver lasciato la Russia a seguito dell’interruzione
della relazione con il marito – e della conseguente mancanza di sostegno
economico – e a causa della situazione di insicurezza generale dovuta alla
guerra con l’Ucraina,
che inoltre, il figlio B._______ a scuola avrebbe subito delle discriminazioni,
che nella querelata decisione, la SEM ha ritenuto che la situazione d’insi-
curezza generale in Russia fatta valere dagli interessati non costituisce una
persecuzione determinante perché non sarebbe dettata da un motivo di cui
all’art. 3 LAsi,
che l’espatrio della ricorrente dall’Afghanistan per seguire il marito in Rus-
sia non sarebbe neppure rilevante poiché non avrebbe fatto valere di aver
subito alcuna persecuzione nel suo Paese d’origine,
Pagina 5
D-9031/2025
che in seguito, anche il fatto di aver interrotto la relazione con il marito in
Russia, non costituirebbe una persecuzione e oltretutto la relazione sa-
rebbe stata interrotta già nel 2022, ovvero ben tre anni prima dell’espatrio;
che il motivo d’asilo difetterebbe dunque di attualità,
che in seguito, quanto alle discriminazioni razziali che avrebbe subito il fi-
glio, la SEM ha ritenuto che si sarebbe trattato di due episodi isolati, peral-
tro risalenti al 2023, e non si sarebbero più ripetuti,
che infine, il parere sulla bozza non permetterebbe una diversa valuta-
zione,
che in sede ricorsuale, i ricorrenti, ritengono anzitutto che la SEM avrebbe
omesso di considerare una parte dei fatti giungendo di conseguenza ad
una valutazione errata,
che inoltre, gli insorgenti rilevano che nonostante possiedano la nazionalità
afghana e russa, soltanto a causa del colore della loro pelle e dei loro ca-
pelli essi verrebbero emarginati, respinti e stigmatizzati,
che la ricorrente, non ricevendo più un sostegno dal marito e a causa dei
problemi di salute che l’avrebbero costretta a lasciare il lavoro, non riusci-
rebbe più a provvedere adeguatamente al sostentamento dei figli,
che inoltre, in caso di ritorno in Russia, gli insorgenti rischierebbero di es-
sere rinviati in Afghanistan a causa della loro doppia nazionalità,
che per di più, i ricorrenti sarebbero messi in una situazione di pericolo
grave e concreta per la loro vita e la loro integrità fisica e sarebbero minac-
ciati direttamente nella loro libertà a causa della situazione politica attuale,
che infine, i ricorrenti ritengono che l’autorità inferiore, non avendo tenuto
conto della loro situazione di fatto, avrebbe reso una decisione contraria al
principio della proporzionalità di cui all’art. 5 cpv. 2 della Costituzione fede-
rale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101),
che innanzitutto, per quanto riguarda la censura formale relativa all’accer-
tamento dei fatti, lo scrivente Tribunale rileva che alla luce dell’applicazione
del principio inquisitorio, l’autorità competente deve procedere d’ufficio
all’accertamento esatto e completo dei fatti giuridicamente rilevanti (DTAF
2019 I/6 consid. 5.1),
Pagina 6
D-9031/2025
che nel caso in disamina, la SEM non è venuta meno agli obblighi che le si
impongono in virtù di tale massima; invero, tutte le circostanze rilevanti ai
fini della decisione risultavano sufficientemente acclarate e non vi erano
indicazioni quanto a ulteriori fatti rilevanti da identificare ulteriormente,
che altresì, la decisione risulta ben motivata e tiene debitamente conto di
tutte le circostanze essenziali,
che per altro, gli insorgenti non indicano neppure quali fatti la SEM avrebbe
ignorato nella decisione impugnata; essi sembrerebbero piuttosto voler
contestare la valutazione (nel merito) effettuata dall’autorità inferiore,
che, detto ciò, la censura formale è pertanto infondata e come tale va re-
spinta,
che in seguito, per quanto concerne la richiesta di audizione personale
della ricorrente davanti allo scrivente Tribunale, occorre rammentare che
la procedura dinanzi al Tribunale amministrativo federale avviene di regola
per iscritto (cfr. KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI/BUNDI, Verwaltungsverfahren und
Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 4a ed. 2025, n. 248),
che il diritto di essere sentito ai sensi dell'art. 29 cpv. 2 Cost, non comporta,
in linea di principio, il diritto a un'audizione personale (cfr. idem),
che tuttavia, tale audizione può essere necessaria soprattutto nei casi in
cui potrebbe essere rilevante avere un’impressione personale della parte
(cfr. DTF 122 II 464 consid. 4b seg.),
che nella fattispecie gli insorgenti non hanno ulteriormente indicato per
quale motivo sarebbe necessario ascoltarli personalmente,
che avendo il Tribunale gli elementi sufficienti per dirimere la vertenza e
non risultando necessario ottenere un’impressione personale dei ricorrenti
né assumere ulteriori prove, la richiesta di audizione personale è respinta,
che proseguendo l’analisi, nel caso in disamina i motivi d’asilo non sono da
ritenersi rilevanti ai sensi dell’art. 3 LAsi,
che anzitutto, situazioni di insicurezza generale dovuta alla guerra in
Ucraina non costituiscono una persecuzione determinante ai sensi
dell’art. 3 LAsi,
Pagina 7
D-9031/2025
che in seguito, per quanto riguarda le allegate discriminazioni subite da
B._______, il Tribunale rileva che le stesse possono essere ricondotte a
due episodi isolati e la cui intensità non è tale da comportare una pressione
psichica insopportabile,
che inoltre, tali avvenimenti si sono verificati nel 2023 e da allora non vi
sono più stati problemi; pertanto, non possono neppure essere considerati
attuali,
che in sede ricorsuale gli insorgenti fanno valere delle non meglio precisate
discriminazioni a causa del loro colore della pelle e dei capelli,
che tali allegazioni non sono ulteriormente sostanziate e contraddicono
quanto riferito in sede d’audizione (cfr. atto SEM 29/16 D19 e D81 segg.),
che ad ogni modo, i ricorrenti, dal momento che possiedono la nazionalità
russa, potranno rivolgersi alle autorità e denunciare eventuali problemi,
che dipoi, per quanto riguarda il timore di essere rinviati in Afghanistan,
sollevato unicamente in sede ricorsuale e non ulteriormente sostanziato,
non risulta fondato su indizi concreti e non può essere ritenuto pertinente,
tenuto conto anche del fatto che gli insorgenti dispongono pure della na-
zionalità russa,
che ciò posto, risulta superflua una valutazione della situazione in Afghani-
stan,
che in seguito, anche il fatto che la ricorrente si sia ritrovata sola dopo l’in-
terruzione della relazione con il marito non è rilevante in materia d’asilo,
essendo i problemi economici dichiarati non legati ad un motivo esaustivo
di cui all’art. 3 LAsi,
che peraltro, tale valutazione non è neppure stata contestata dagli insor-
genti in sede ricorsuale,
che a titolo abbondanziale, il Tribunale rileva che a prescindere dall’irrile-
vanza di tale motivo d’asilo, vi sono seri dubbi quanto alla verosimiglianza
delle allegazioni della ricorrente in merito ai problemi economici a seguito
della separazione del marito,
che invero, in primo luogo, come a giusto titolo ha rilevato la SEM, l’inte-
ressata ha vissuto dal 2022 al 2025 in Russia da sola riuscendo a garantire
per il proprio sostentamento e quello dei due figli,
Pagina 8
D-9031/2025
che in secondo luogo, la ricorrente ha ottenuto a due riprese un visto di tipo
C per gli Stati Schengen (entrate multiple), l’ultimo rilasciato il (…) novem-
bre 2025 e valido dal (…) dicembre 2024 al (…) dicembre 2025 (cfr. atto
SEM 15/3),
che per l’ottenimento di un visto C è necessario, tra le altre cose, disporre
dei mezzi di sussistenza sufficienti, sia per la durata prevista del soggiorno
sia per il ritorno nel paese di origine o per il transito verso un paese terzo
nel quale l’ammissione è garantita, ovvero essere in grado di ottenere le-
galmente detti mezzi (cfr. art. 6 par. 1 lett. c del Regolamento [UE]
2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 che
istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle
frontiere da parte delle persone [codice frontiere Schengen]),
che di conseguenza, si può partire dal presupposto che l’insorgente di-
sponga di mezzi finanziari sufficienti, contrariamente a quanto sostenuto in
sede d’audizione e in sede ricorsuale,
che infine, nelle informazioni relative alla richiesta di visto Schengen di tipo
C, rilasciato il (…) novembre 2024, risulta che tra i beneficiari vi sia anche
il marito G._______ (cfr. atto SEM 15/3),
che per altro, dalla richiesta di visto (cfr. informazioni contenute nel Sistema
d'informazione centrale sulla migrazione [SIMIC]) risulta che il marito ha
stipulato un’assicurazione sanitaria valida in Svizzera per sé stesso, la ri-
corrente e una persona terza, come richiesto nelle procedure di rilascio di
visto,
che alla luce di queste informazioni, risulta ancora meno credibile la ver-
sione della ricorrente secondo la quale si sarebbe separata dal marito già
nel 2022 ed egli non avrebbe più provveduto alla famiglia,
che in conclusione, le dichiarazioni dei ricorrenti non soddisfano le condi-
zioni di rilevanza né di verosimiglianza ai sensi dell’art. 3 e 7 LAsi,
che per quanto concerne il riconoscimento della qualità di rifugiato e la
concessione dell'asilo la decisione impugnata va pertanto confermata,
che se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronun-
cia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione
(art. 44 LAsi),
Pagina 9
D-9031/2025
che gli insorgenti non adempiono le condizioni in virtù delle quali la SEM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l’allontanamento dalla Svizzera
(art. 14 cpv. 1 seg. nonché 44 LAsi come pure art. 32 dell’ordinanza 1
sull’asilo relativa a questioni procedurali dell’11 agosto 1999 [OAsi 1,
RS 142.311]; DTAF 2013/37 consid. 4.4),
che per quanto concerne invece l’esecuzione dell’allontanamento, l’art. 83
della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre
2005 (RS 142.20, LStrI) prevede che la stessa sia ammissibile (cpv. 3),
ragionevolmente esigibile (cpv. 4) e possibile (cpv. 2); che, in caso di non
adempimento di una di queste condizioni, la SEM dispone l’ammissione
provvisoria (art. 44 LAsi ed art. 83 cpv. 1 e 7 LStrI),
che a norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non
è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto
internazionale pubblico della Svizzera,
che i ricorrenti non possono, per i motivi già enucleati, prevalersi del prin-
cipio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi) né di un rischio perso-
nale, concreto e serio di essere esposto ad un trattamento proibito, in rela-
zione all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e
delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o
all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti cru-
deli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105),
che il respingimento forzato di persone che soffrono di problematiche me-
diche costituisce una violazione dell'art. 3 CEDU unicamente in circostanze
eccezionali (cfr. sentenza della Corte EDU Paposhvili contro Belgio del
13 dicembre 2016, Grande Camera, 41738/10, § 181 segg., confermata in
Savran contro Danimarca del 7 dicembre 2021, Grande Camera,
57467/15, § 121 segg.; DTAF 2017 VI/7 consid. 6.2),
che nel caso in esame, lo stato di salute dei ricorrenti non rientra manife-
stamente nell’ambito di applicazione della giurisprudenza restrittiva richia-
mata (cfr. infra, pag. 11 seg.),
che in conclusione, gli atti non contengono alcun indizio serio e convin-
cente che renda verosimile l'esistenza di un probabile rischio per cui i ri-
correnti possano subire un trattamento contrario alle norme succitate,
che l'esecuzione dell'allontanamento risulta pertanto ammissibile (art. 44
LAsi in relazione all'art. 83 cpv. 3 LStrI),
Pagina 10
D-9031/2025
che giusta l'art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione non può essere ragionevol-
mente esigibile qualora, nello Stato di origine o di provenienza, lo straniero
venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali
guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica,
che in Russia non sussiste una situazione di violenza generalizzata, anche
tenendo conto dell'attuale situazione di tensione dovuta alla situazione di
guerra tra Russia e Ucraina, tanto più che essa interessa solo una parte
molto limitata del territorio russo (cfr. tra le altre, sentenza del Tribunale
D-6851/2025 del 14 ottobre 2025 consid. 10.3.1),
che come rilevato dalla SEM nella decisione impugnata (cfr. decisione
pto. III 2), la ricorrente dispone di una buona formazione scolastica e di
esperienze professionali che le hanno permesso di sostenere i propri figli,
nonostante l’asserita mancata conoscenza della lingua russa e la separa-
zione dal marito (cfr. atto SEM 29/16, D14, D88-D93); altresì, gli insorgenti
potranno senz’altro contare sull’aiuto (a distanza) dei famigliari presenti in
Svizzera,
che di conseguenza, si può presumere che saranno in grado di provvedere
al proprio sostentamento e che, in caso di ritorno in Russia, non si trove-
ranno in una situazione di emergenza che minacci la loro esistenza,
che l'esecuzione dell'allontanamento diviene inesigibile, per quanto con-
cerne le persone in trattamento medico in Svizzera, in caso di ritorno nel
Paese d'origine, se queste ultime potrebbero essere private delle cure me-
diche essenziali, ossia delle cure di medicina generale ed acuta assoluta-
mente necessarie ad un'esistenza conforme alla dignità umana,
che nel caso in disamina, dagli atti emerge che la ricorrente soffre di iper-
tensione, dispepsia e un’ernia ombelicale in trattamento farmacologico con
(…) e (…) (solo fino al 31 dicembre 2025) e (…) in riserva (cfr. atti SEM
23/3, 25/3, 42/5); ella inoltre è stata sottoposta a due visite ginecologiche
e le sono stati prescritti dei fermenti lattici (cfr. atti SEM 43/2, 70/2); infine
le è stato diagnosticato un disturbo post-traumatico da stress in trattamento
con un farmaco fitoterapeutico e magnesio (cfr. atti SEM 35/5, 44/4, 65/4,
69/4),
che il figlio è stato visitato dal pediatra per controllo della crescita, dello
sviluppo, aggiornamento del calendario vaccinale e rinite vasomotoria in
trattamento con due spray nasali (cfr. atti SEM 26/3, 45/3, 67/5) e dal den-
tista per una carie (cfr. atti SEM 66/4, 68/5),
Pagina 11
D-9031/2025
che la figlia è stata anch’essa sottoposta a una visita pediatrica di controllo
della crescita, dello sviluppo, aggiornamento del calendario vaccinale e per
un orzaiolo (cfr. atti SEM 24/3, 46/4, 47/4),
che tenuto conto di quanto precede e alla luce della restrittiva giurispru-
denza applicabile, le affezioni di cui soffrono gli insorgenti non sono suscet-
tibili, dal profilo della loro gravità, di porre concretamente e seriamente in
pericolo la loro vita o la loro salute a breve termine in caso di ritorno in
Russia,
che si può inoltre presumere che i ricorrenti potranno (continuare a) farsi
curare in Russia, come per altro già fatto in passato (cfr. atto SEM 29/16,
D7, D14, D53-D61); invero, in assenza di altri indizi concreti e nonostante
l’eventuale carenza di risorse nel sistema sanitario russo causata dalla
guerra in Ucraina, si deve presumere che tale possibilità rimarrà loro aperta
anche in futuro (cfr. sentenza del Tribunale D-9364/2025 del 18 dicem-
bre 2025 consid. 8.2.2.1),
che ciò vale anche per l'assistenza psicologica eventualmente necessaria
(cfr. sentenza del Tribunale D-1069/2025 del 14 maggio 2025 consid.
10.2.6),
che altresì, i ricorrenti potranno portare con sé una riserva di medicamenti
al momento della partenza e presentare, se del caso, una domanda di aiuto
al ritorno ai sensi dell'art. 93 LAsi ed in particolare una richiesta di aiuto
individuale come previsto dagli art. 73 segg. dell'ordinanza 2 sull'asilo re-
lativa alle questioni finanziarie dell'11 agosto 1999 (OAsi 2, RS 142.312) in
vista di ottenere, per un lasso di tempo adeguato, delle eventuali cure me-
diche,
che infine, dagli atti non risultano neanche esserci elementi che permette-
rebbero di ritenere l’esecuzione dell’allontanamento contraria all'art. 3 della
Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989 (di seguito:
Conv. diritti fanciullo, RS 0.107), come per altro neppure sollevato in sede
ricorsuale,
che pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento è ragionevolmente esigibile,
che infine, non risultano impedimenti sotto il profilo della possibilità dell'e-
secuzione del provvedimento (art. 83 cpv. 2 LStrI in relazione all'art. 44
LAsi),
Pagina 12
D-9031/2025
che di conseguenza, anche in materia di esecuzione dell'allontanamento
la decisione dell’autorità inferiore dev’essere confermata,
che in esito, la SEM non è incorsa in una violazione del diritto federale o in
un accertamento inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti
(art. 106 cpv. 1 LAsi); altresì, per quanto censurabile, la decisione non è
inadeguata (art. 49 PA),
che, posto quanto precede, la decisione impugnata non risulta nemmeno
sproporzionata,
che il ricorso va quindi respinto e la decisione avversata confermata,
che visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 1’000.– vanno
poste a carico dei ricorrenti soccombenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché
art. 1–3 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause di-
nanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF,
RS 173.320.2]) e le stesse sono prelevate sull’anticipo spese versato in
data 29 dicembre 2025,
che infine, la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impu-
gnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale
(art. 83 lett. d cifra 1 LTF),
(dispositivo alla pagina seguente)
Pagina 13
D-9031/2025
il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Per quanto ammissibile, il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali di CHF 1’000.– sono poste a carico dei ricorrenti e
sono prelevate sull'anticipo spese versato in data 29 dicembre 2025.
3.
Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all'autorità canto-
nale competente.
La giudice unica: La cancelliera:
Giulia Marelli Sebastiana Bosshardt
Data di spedizione:
Pagina 14
Originalentscheid beim Bundesverwaltungsgericht öffnen →Druckansicht öffnen →
Alle Entscheide aus Verwaltungsverfahren ansehen